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Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale)
Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a : TITOLO I Generalità
Ragione sociale,
personalità giuridica, sede
Art. 1
Sotto la denominazione “EOC” è istituita una azienda cantonale, indipendente dall’Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona.
Scopi
Art. 2
1 L’EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.
2 L’EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell’equità d’accesso alle cure.
Missione e mandati di prestazioni
Art. 3
1 La missione e i mandati di prestazione all’EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.
2 Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.
Ospedali pubblici
Art. 4
L’EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.
Assistenza sanitaria
Art. 5
Gli ospedali dell’EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente: a) b) c)
Patrimonio
Art. 6
1 Il patrimonio dell’EOC è costituito dai beni di sua proprietà.
2 Lo Stato ne garantisce gli impegni.
Esenzione fiscale
Art. 7
L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.
Rapporti di lavoro
Art. 8
1 I rapporti di lavoro dell’EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.
2 Nell’assunzione del personale, l’EOC, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esso tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 1 TITOLO II Organizzazione Capitolo I Organi
Organi
Art. 9
Gli organi dell’EOC sono: a) b) c) A. Il Consiglio di amministrazione
Composizione
Art. 10
1 Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.
Incompatibilità
Art. 11
Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione: a) b) c) d) e) 2
Collisione d’interesse
Art. 12
Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.
Nomina e durata
Art. 13
1 I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
2 Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte. Art. 14 ... 3
Competenze
decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell’azienda.
Compiti generali
Art. 16
Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c) d)
1
Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 118.
2
Lett. introdotta dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 200.
3
Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.
Compiti amministrativi
Art. 17
Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c)
Compiti finanziari
Art. 18
Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c) d) e) f)
Convocazione e sedute
Art. 19
1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.
2 Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri.
3 Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
4 In caso di parità decide il voto del Presidente.
5 Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.
Responsabilità
Art. 20
In deroga alla Legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli artt. 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo. B. La Direzione generale
Compiti
Art. 21
1 La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell’EOC e assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.
2 Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.
3 Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.
4 La Direzione generale vigila sull’attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti. C. La direzione locale
Compiti
Art. 22
1 La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell’EOC.
2 La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell’EOC.
3 La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale. Capitolo II Revisione dei conti Art. 23 Il Consiglio di Stato designa l’organo preposto alla revisione esterna che: Autorità superiori
Autorità
Art. 24
Le autorità superiori dell’EOC sono: a) b)
Competenze del Gran Consiglio
Art. 25
Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: a) b)
4 c)
Competenze del Consiglio di Stato
- Generali
Art. 26
Il Consiglio di Stato: a) b)
Competenze finanziarie
Art. 27
Il Consiglio di Stato: a) b) c)
Competenze di nomina
Art. 28
Il Consiglio di Stato: a) b) c) TITOLO IIIA 5 Rimedi di diritto
Autorità di ricorso
Art. 28a 6 Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO IV Finanziamento
Principi
Art. 29
7
1 Il finanziamento delle prestazioni dell’EOC ai sensi dell’art. 66c della LCAMal, è assicurato da tutte le entrate d’esercizio connesse ai mandati e dal contributo globale dello Stato.
2 Il finanziamento delle altre attività dell’EOC, in ambito stazionario e ambulatoriale, è assicurato dalle entrate d’esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee. Art. 30 ...
8 TITOLO V Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 31
La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il Decreto legislativo concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre
4
Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
5
Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
6
Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
7
Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
8
Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
1983, il Decreto legislativo concernente l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1993 e il Decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati. Art. 32 ...
9
Entrata in vigore
Art. 33
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 10 Pubblicata nel BU 2001 , 33 e 50.
9
Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001,
33.
10
Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.
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