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Legge sull’esercizio dei diritti politici
Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) (del 19 novembre 2018) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici; visto il rapporto aggiuntivo 13 novembre 2018 n. 7185RA della Commissione di redazione, decreta: TITOLO I di applicazione
Campo di applicazione; definizione Art. 1
1 La presente legge si applica alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali, all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.
2 Essa si applica alle votazioni popolari federali, all’elezione del Consiglio nazionale e all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.
3 È votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell’intero Cantone o nel Circolo.
4 La presente legge si applica anche alle votazioni consultive, riservate le leggi speciali. TITOLO II Diritti politici
Diritto di voto
a) in materia comunale Art. 2 Ha diritto di voto in materia comunale: a) cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del b) cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della federale è nel Cantone.
b) in materia cantonale Art. 3 Ha diritto di voto in materia cantonale: a) cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del b) cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della federale è nel Cantone.
c) in materia federale Art. 4 Ha diritto di voto in materia federale: a) cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone; b) cittadino svizzero all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della federale è nel Cantone.
Catalogo elettorale
a) principio Art. 5
1 Il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale.
2 Il catalogo elettorale è tenuto in forma elettronica ed è costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.
3 Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale.
4 Il regolamento disciplina la forma, il contenuto, i modi di consultazione e la conservazione del catalogo elettorale.
b) iscrizione e radiazione Art. 6
1 L’avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.
2 Il cittadino svizzero all’estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione federale.
3 Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta iscritto in quello di un altro.
4 Dell’iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.
c) cambiamento di domicilio Art. 7
1 Nel caso di cambiamento di domicilio, il termine di attesa per l’acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorre dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.
2 Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante il termine di attesa esercita il diritto di voto nel Comune del precedente domicilio.
d) pubblicazione Art. 8 Il Municipio, riservata la delega ai servizi dell’amministrazione comunale, pubblica: a) elettorale aggiornato al 31 dicembre ogni anno durante tutto il mese di gennaio, negli di apertura della cancelleria comunale, con avviso all’albo comunale; la pubblicazione i cittadini che acquisiscono il diritto di voto nell’anno per il quale il catalogo è allestito; b) variazione del catalogo elettorale per un periodo di quindici giorni all’albo comunale.
Diritto di eleggibilità
a) elezioni cantonali Art. 9
1 Nelle elezioni cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici.
2 L’eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati.
3 Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.
b) elezioni comunali Art. 10 Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici.
Ineleggibilità
Art. 11 1 È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all’elezione del Consiglio comunale.
2 Per l’accertamento dell’ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell’estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale svizzero.
3 Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull’ineleggibilità.
Esclusione dai diritti politici Art. 12 Sono escluse dai diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale. TITOLO III Esercizio del diritto di voto Capitolo primo Luogo di voto
Principio
Art. 13 1 Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio nel caso di cittadino svizzero all’estero, nel Comune di voto definito dalla legislazione federale, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2 Il Municipio attribuisce l’avente diritto di voto a un ufficio elettorale; esso può consentire l’esercizio del diritto di voto in un altro ufficio elettorale, purché, nel caso siano istituiti circondari elettorali, il voto sia computato nel circondario elettorale cui è attribuito l’avente diritto di voto. Capitolo secondo Convocazione delle assemblee
Convocazione per le votazioni o le elezioni
a) cantonali e federali Art. 14 1 Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale: a) le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione; b) le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.
2 Il decreto indica lo scopo della convocazione e la data delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.
3 Il Municipio pubblica all’albo comunale almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione la data, l’ora e il luogo delle operazioni di voto.
4 Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.
5 Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni.
b) comunali Art. 15 1 Il Municipio convoca l’assemblea mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale: a) le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione; b) le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.
2 La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l’ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere, il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.
3 Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia comunale.
4 Il Municipio fissa la data di convocazione dell’assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni. Capitolo terzo Locali di voto
Edifici e locali di voto Art. 16
1 Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del Municipio o in altri edifici pubblici designati dal Municipio.
2 Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un’urna di voto. Capitolo quarto Materiale di voto
Preparazione
Art. 17 1 L’autorità competente per la votazione o l’elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato il capoverso 2.
2 Il materiale di voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo; le spese di invio sono assunte dal Comune.
3 Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo.
4 Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.
5 Il Consiglio di Stato e il Municipio custodiscono il materiale di voto in modo sicuro.
6 Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia.
Invio
Art. 18 1 La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell’elezione.
2 Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni.
Capitolo quinto Operazioni di voto
Giorni e orari di voto Art. 19 1 Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.
2 Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.
3 Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.
Accesso ai locali di voto Art. 20 1 Durante le operazioni di voto, l’accesso ai locali di voto è consentito solo agli aventi diritto di voto per il tempo necessario per esercitare il loro diritto, ai membri degli uffici elettorali, ai loro ausiliari e ai delegati.
2 Nei locali di voto e negli accessi ad essi è vietata qualsiasi attività di propaganda. Capitolo sesto Esercizio del voto
Voto di persona all’ufficio elettorale Art. 21
1 L’avente diritto di voto, prima di deporre di persona la scheda nell’urna, presentandosi all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione.
2 L’ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l’elettore possa compilare la scheda in una cabina.
Voto accompagnato Art. 22 L’avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.
Voto per corrispondenza Art. 23 1 Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l’invio alla cancelleria comunale delle schede votate, riposte nelle apposite buste, e della carta di legittimazione compilata e firmata.
2 Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la busta alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nella cassetta delle lettere comunale.
Voto elettronico Art. 24 1 Il Consiglio di Stato può, con l’autorizzazione del Consiglio federale e d’intesa con i Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto elettronico, limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.
2 Il voto elettronico è ammesso se sono prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che: a) partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione voto); b) avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità voto); c) non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare); d) non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica del voto); e) essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme).
3 Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale.
4 Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della presente legge laddove necessario tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle disposizioni federali. Capitolo settimo Espressione del voto
Votazioni
Art. 25 Il voto si esprime con la formula «sì» o «no» nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.
Elezioni
a) in generale Art. 26 1 L’elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti e, nelle elezioni con il sistema proporzionale, nella casella che affianca la denominazione della lista; la scheda intestata è valida anche se non è espresso alcun voto preferenziale.
2 In ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.
b) con il sistema proporzionale Art. 27
1 Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto a tutti i candidati di questa lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto non emesso alla lista di appartenenza del candidato.
2 L’elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.
3 La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.
4 Se in una scheda intestata a una lista il numero di voti preferenziali supera il numero massimo, i voti preferenziali sono annullati. TITOLO IV Uffici elettorali
Composizione e funzionamento Art. 28 1 L’ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale; in caso di necessità il Municipio può fare capo a funzionari del Comune, anche se non iscritti nel catalogo elettorale comunale.
2 Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell’ufficio elettorale.
3 Le cariche sono obbligatorie.
4 Il regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio elettorale.
Numero; ufficio elettorale principale Art. 29 1 Il Municipio fissa, risoluzione da pubblicare all’albo comunale almeno trenta giorni prima dell’elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali.
2 Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.
3 Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l’ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, ripetendo, qualora fosse necessario, lo spoglio delle schede.
Delegati
Art. 30 1 In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell’ufficio elettorale e un supplente.
2 In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per l’occasione.
3 Il nome del delegato e del supplente deve essere notificato al presidente dell’ufficio elettorale per il tramite del Municipio al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione.
4 Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune; in caso di elezione o votazione cantonale, può essere designato quale delegato chi ha diritto di voto in materia cantonale.
5 I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.
Compiti
Art. 31 1 L’ufficio elettorale dirige i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza.
2 L’ufficio elettorale può delegare i lavori preparatori a funzionari del Comune.
3 L’ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.
4 Sono riservate le competenze degli uffici cantonali di spoglio.
5 L’ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell’ordine, l’assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale. TITOLO V Spoglio e accertamento del risultato
Competenza
Art. 32
1 Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune.
2 Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone.
3 Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l’ufficio elettorale le può aprire per registrare l’avente diritto di voto.
4 La mattina della domenica del voto, l’ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le schede e, quando prescritto, numerare le schede.
5 Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto.
6 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio.
Compiti dell’ufficio elettorale
a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale Art. 33 1 Dopo la chiusura delle operazioni di voto, a) elettorale: – effettua lo spoglio delle schede; – adotta le decisioni di sua competenza; – stabilisce i risultati; – redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio; – consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio; b) elettorale principale, sulla base dei verbali degli uffici elettorali: – stabilisce il risultato complessivo nel Comune; – redige il verbale; – stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – nel caso di elezioni e votazioni federali e cantonali, comunica immediatamente i risultati nelle modalità stabilite dalla Cancelleria dello Stato.
2 Nel caso di votazioni comunali e di elezioni comunali con il sistema maggioritario, l’ufficio elettorale ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.
3 Negli altri casi di votazione o elezione con spoglio comunale, trasmette un esemplare originale del verbale all’autorità designata dal Consiglio di Stato.
4 Se è designato un ufficio elettorale principale, questo si occupa della comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato e delle incombenze dei capoversi 2 e 3.
b) nelle elezioni con spoglio cantonale Art. 34 1 L’ufficio elettorale conta le schede, verificandone la corrispondenza con il numero degli elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige il verbale.
2 L’ufficio elettorale trasmette un esemplare originale del verbale, l’elenco dei votanti e le schede votate all’autorità cantonale competente per lo spoglio.
3 Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio.
Composizione e compiti dell’ufficio cantonale di spoglio Art. 35 1 Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente, che deve essere un magistrato dell’ordine giudiziario, e di due membri; il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici cantonali di spoglio e ne designa i componenti.
2 I candidati non possono far parte degli uffici di spoglio.
3 L’ufficio cantonale di spoglio: – i verbali degli uffici elettorali; – lo spoglio delle schede; – il verbale delle operazioni di spoglio.
4 Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.
Consiglio di Stato
Art. 36 Ad eccezione dei casi di competenza dell’ufficio elettorale (art. 33 cpv. 2) e dell’Ufficio cantonale di accertamento (art. 37 cpv. 1), il Consiglio di Stato: – i risultati; – elezioni stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – le credenziali; – i risultati nel Foglio ufficiale.
Ufficio cantonale di accertamento
a) composizione Art. 37 1 Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l’Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato.
2 La composizione dell’Ufficio cantonale di accertamento è pubblicata nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima dell’elezione.
3 In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che assiste alle attività dell’ufficio e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all’Ufficio cantonale di accertamento al più tardi dieci giorni prima del giorno dell’elezione.
4 I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.
b) compiti Art. 38 L’Ufficio cantonale di accertamento: – sulle operazioni di spoglio; – sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli uffici cantonali di spoglio e dai delegati; – i risultati; – il verbale delle operazioni di spoglio; – elezioni con il sistema proporzionale esegue la ripartizione dei seggi tra le liste e tra i elettorali; – la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – elezioni cantonali e nella votazione sulla revoca del Consiglio di Stato pubblica i risultati Foglio ufficiale; – elezioni comunali ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.
Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale Art. 39 1 Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi.
2 I voti emessi sono costituiti dalla somma: – voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista; – voti attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.
3 I voti non emessi sono costituiti dalla somma: – voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati – voti attribuiti alla di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.
4 Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma: – voti preferenziali attribuiti al candidato; – voti attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.
5 La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.
Schede non computabili Art. 40 Le schede bianche e le schede nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.
Nullità delle schede Art. 41
1 Sono nulle le schede che: a) segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione o all’elezione; b) sono ufficiali; c) illeggibili; d) compilate o modificate non a mano;
e) voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.
2 Nelle elezioni con il sistema maggioritario sono inoltre nulle le schede che: a) il nome di persona che non è tra i candidati; b) un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.
3 Nelle elezioni con il sistema proporzionale sono inoltre nulle le schede non intestate, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.
4 Nell’elezione del Consiglio nazionale è considerato nullo il voto espresso mediante l’inserimento di più schede nella busta.
5 Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede: a) all’ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto; b) per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.
Pubblicazione dei risultati Art. 42
1 La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale e all’albo comunale comprende: a) votazioni e nelle elezioni: – il numero degli aventi diritto di voto; – il numero dei votanti; – il numero delle schede valide, nulle e bianche; b) votazioni: – il numero di «sì» e di «no» e, nel caso di domanda o di domanda con varianti, il numero di voti espressi per ciascuna proposta e di quelli «senza risposta»; c) elezioni con il sistema maggioritario: – il numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta e il numero di voti necessario per l’ammissione al turno di ballottaggio; – il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli eletti; d) elezioni con il sistema proporzionale: – il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate; – il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista; – il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione; – il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista; – la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali; – la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti; – gli eletti.
2 Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l’intero Cantone e, nelle elezioni comunali, per l’intero Comune: – ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste; – ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra – ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.
3 II Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare: – di nullità delle schede; – di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto; – degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto e votanti; – di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con
4 I l Consiglio di Stato stabilisce il modo di pubblicazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3.
Conservazione e distruzione del materiale di voto Art. 43 1 Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato o dall’autorità da questo designata e nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale dal Municipio; il materiale di voto deve essere conservato in modo sicuro e tenuto a disposizione del Consiglio di Stato.
2 L’avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.
3 Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.
4 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulla conservazione e sulla distruzione. TITOLO VI
Elezioni Capitolo primo Presentazione delle proposte di lista e di candidatura
Principio
Art. 44 1 Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura; la proposta deve indicare a quale elezione si riferisce.
2 Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o da partiti esistenti.
3 Nelle elezioni con il sistema maggioritario l’indicazione della denominazione è facoltativa.
4 Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
Proponenti
Art. 45
1 La proposta deve essere firmata: a) le elezioni comunali: – da cinque elettori nei Comuni fino a trecento elettori; – da dieci elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori; – da venti elettori nei Comuni con oltre mille fino a diecimila elettori; – da trenta elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori; b) le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della da cinquanta elettori; c) ogni altra elezione da trenta elettori.
2 I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data completa di nascita e il domicilio.
3 Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.
4 Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.
Rappresentanza dei proponenti Art. 46 1 Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2 Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo proponente è impedito.
Candidature
Art. 47 1 Nessuna proposta può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi.
2 I candidati devono essere unicamente designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio.
3 Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale: – di accettazione firmata dal candidato; – del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 e del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.
4 Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste; un candidato non può figurare tra i proponenti della propria o di un’altra lista.
5 Se un candidato è proposto da più liste o figura tra i proponenti di un’altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dai proponenti.
6 Se un candidato figura tra i proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato dai proponenti.
Deposito della proposta Art. 48 1 La proposta di lista o di candidatura deve essere depositata in originale.
2 Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l’ora, la data e il numero progressivo del deposito.
3 All’atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di: – franchi per le proposte che richiedono dieci firmatari; – franchi per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari; – franchi per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.
4 Nelle elezioni con il sistema proporzionale la cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due per cento dei voti validi o se un suo candidato è eletto o se l’elezione avviene in forma tacita o è prorogata; nelle elezioni con il sistema maggioritario la cauzione è restituita se il candidato è stato eletto o se è ammesso al turno di ballottaggio o se l’elezione avviene in forma tacita.
Esame della proposta Art. 49
1 Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18.00 del giorno in cui esse diventano definitive: a) modificare denominazioni che si prestano a confusione; b) stralciare candidati eccedenti; c) depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge; d) rimediare a semplici vizi formali.
2 La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti entro il termine assegnato comporta lo stralcio della stessa. L’imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano entro il termine assegnato e nella forma prescritta dalla legge comporta solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l’autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.
3 Le decisioni adottate sulla base dei capoversi 1 e 2 sono considerate notificate al momento del loro deposito nella Cancelleria dello Stato o, nelle elezioni comunali, nella cancelleria comunale; una copia è notificata al rappresentante dei proponenti per iscritto o, con il suo consenso, in forma elettronica.
4 I candidati stralciati d’ufficio non possono essere sostituiti; sono riservate le disposizioni dell’elezione del Consiglio nazionale.
5 Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 47 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l’elezione prorogata.
Ritiro di proposte e candidati Art. 50 I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l’elezione tacita, entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte.
Liste e candidature Art. 51 1 Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del secondo lunedì successivo a quello di deposito.
2 Le proposte definitive prendono il nome di liste.
3 Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio determina mediante sorteggio l’ordine di successione delle liste e, nel caso di elezione con il sistema maggioritario, delle candidature.
4 In caso di elezioni contemporanee, alla lista è attribuito lo stesso rango per ogni elezione.
5 L’ordine di successione dei candidati di ogni lista è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.
6 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di esecuzione e prevedere eccezioni ai capoversi 3-
5.
Pubblicazione delle liste e delle candidature Art. 52 1 Le liste e le candidature, comprendenti i nomi dei proponenti, sono pubblicate dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezioni comunali, dal Sindaco all’albo comunale.
2 Esse possono essere pubblicate in forma elettronica.
Norme di applicazione Art. 53 Il Consiglio di Stato disciplina le modalità della presentazione delle proposte e stabilisce il luogo e il termine per il deposito. Capitolo secondo Disposizioni generali
Elezione tacita Art. 54 1 Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti.
2 Nelle elezioni con il sistema maggioritario, i candidati sono proclamati eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da assegnare; in questo caso, è indetta un’elezione complementare.
3 Le proposte di liste e di candidati, la proclamazione dell’elezione e la revoca dell’assemblea sono pubblicate all’albo comunale nel caso di elezioni comunali e nel Foglio ufficiale negli altri casi.
Elezione prorogata Art. 55 1 Se non sono depositate candidature o se, nelle elezioni con il sistema proporzionale, il numero dei candidati è inferiore a quello dei seggi da assegnare, l’elezione è annullata e il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario, il Municipio fissa una nuova data l’elezione e il termine di presentazione delle proposte; per il resto si applicano le norme delle elezioni generali.
2 Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.
Facoltà di designazione dopo la ripartizione Art. 56
1 Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, l’estratto del casellario giudiziale.
2 La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.
3 Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti è indetta un’elezione complementare da parte del Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, del Municipio.
Candidati eletti e subentranti Art. 57 1 Fra i candidati della lista sono eletti, nei limiti dei seggi assegnati alla lista o al circondario elettorale, coloro che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
2 In caso di parità di voti determinante per l’elezione e in caso di parità di voti tra i subentranti, la graduatoria è stabilita per sorteggio.
Dimissioni e rinuncia al subingresso Art. 58 L’eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l’esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l’intero periodo di elezione.
Subingresso
a) nelle elezioni con il sistema proporzionale Art. 59
1 Nel caso di vacanza carica con elezione con il sistema proporzionale è proclamato eletto il primo dei candidati subentranti, a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla notifica del subingresso; sono riservate le norme speciali.
2 Se non vi sono subentranti, tre quinti dei proponenti possono presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.
3 Nel caso di candidati attribuiti a un circondario, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.
4 Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali secondo l’articolo 62, il Municipio indice un’elezione complementare.
b) nelle elezioni con il sistema maggioritario Art. 60 Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema maggioritario, il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio indice un’elezione complementare.
Elezione complementare
a) con il sistema proporzionale Art. 61 1 Ha luogo con il sistema proporzionale l’elezione complementare di due o più membri delle autorità elette con il sistema proporzionale.
2 Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali, con le seguenti variazioni:
a) le elezioni, il quoziente elettorale è il numero intero immediatamente superiore al della divisione della somma dei voti di tutte le liste per il numero dei seggi da aumentato di uno; b) la ripartizione dei seggi si applica l’articolo 71; c) sono istituiti circondari elettorali.
b) con il sistema maggioritario Art. 62
1 Ha luogo con il sistema maggioritario l’elezione complementare: a) membro delle autorità elette con il sistema proporzionale; b) membri di autorità elette con il sistema maggioritario.
2 Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali.
3 La data delle elezioni complementari comunali con il sistema maggioritario è fissata dal Municipio.
Maggioranza assoluta Art. 63 1 La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide.
2 Sono eletti i candidati che hanno ricevuto un numero di voti pari o superiore a quello della maggioranza assoluta; se la maggioranza assoluta è stata raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.
Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa Art. 64 1 Nelle elezioni con il sistema maggioritario, non tutti i seggi sono stati assegnati al primo turno, le operazioni di voto sono ripetute la quarta domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa (turno di ballottaggio).
2 Il Consiglio di Stato avvisa mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale e, nelle elezioni comunali, il Municipio mediante pubblicazione all’albo comunale gli aventi diritto di voto sulla ripetizione delle operazioni di voto e sui candidati che vi partecipano.
3 Nelle elezioni con il sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.
4 I candidati che al primo turno non ottengono un numero di voti pari almeno al cinque per cento delle schede valide sono esclusi dal turno di ballottaggio; se risulta ammesso al turno di ballottaggio un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare, questi candidati sono eletti e gli eventuali ulteriori seggi sono attribuiti nel turno di ballottaggio, al quale sono ammessi tutti gli altri candidati.
5 Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti decisiva per l’elezione fra due o più candidati, l’elezione è determinata per sorteggio.
Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto Art. 65 1 Nelle elezioni con il sistema maggioritario il candidato, tre quinti dei proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono depositare la comunicazione del ritiro della candidatura entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.
2 Se il numero dei candidati rimanenti non è superiore a quello dei seggi da assegnare si applicano le disposizioni dell’elezione tacita.
Decesso di un candidato Art. 66
1 Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato. Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituto, con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l’estratto del casellario giudiziale; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.
2 Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se richiesto dai tre quinti dei proponenti o dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.
3 Queste disposizioni si applicano per analogia anche alle elezioni con il sistema maggioritario.
Entrata in carica delle persone elette Art. 67 1 Gli eletti assumono la carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.
2 Al momento dell’entrata in carica dei membri di un’autorità di nuova elezione, quelli uscenti cessano la funzione.
3 Sono riservate le disposizioni speciali. Capitolo terzo Elezione del Gran Consiglio
Ripartizione
Art. 68
1 La somma dei voti di tutte le liste è divisa per novanta. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.
2 Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.
3 Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
4 Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti alle liste le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.
5 In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.
6 I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.
Rappresentanza regionale Art. 69 1 Al fine di garantire una rappresentanza regionale, le liste possono suddividere le candidature in circondari elettorali.
2 Sono stabiliti i seguenti circondari:
1. di Mendrisio;
2. di Lugano;
3. di Vezia, Capriasca e Taverne;
4. di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
5. di Locarno;
6. di Vallemaggia;
7. di Bellinzona;
8. di Riviera;
9. di Blenio;
10. di Leventina.
3 Per ogni circondario elettorale è calcolato il numero di voti, costituito dai voti emessi e non emessi a favore della lista nelle schede votate nel circondario elettorale.
4 La somma dei voti di tutti i circondari è divisa per il numero dei seggi assegnati alla lista. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale per la ripartizione dei seggi tra i circondari della lista.
5 Nella prima ripartizione, a ciascun circondario sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
6 Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti: a) il numero dei seggi sia pari o superiore al numero dei circondari della lista, ai circondari pur non avendo raggiunto il quoziente, hanno raccolto un numero di voti pari almeno a un del quoziente elettorale; b) liste aventi le maggiori frazioni; la maggiore frazione è costituita dal numero di voti del meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.
7 L’articolo 68 capoversi 5 e 6 è applicabile per analogia.
Rilascio delle credenziali Art. 70
1 Le credenziali sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento.
2 In caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Capitolo quarto Elezione del Consiglio di Stato
Ripartizione
Art. 71 1 La somma dei voti di tutte le liste è divisa per sei. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.
2 Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
3 Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti: a) dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno; b) che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.
4 In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.
Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali Art. 72
1 I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, deposito dell’accettazione del subingresso.
2 Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti cessano la funzione.
3 Le credenziali sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento o, in caso di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello. Capitolo quinto Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati
Sistema di elezione Art. 73 1 I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni con il sistema maggioritario.
2 L’elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall’intero Cantone, contemporaneamente all’elezione dei deputati al Consiglio nazionale. Capitolo sesto Elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti
Sistema di elezione Art. 74 I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono eletti dal popolo nel comprensorio corrispondente alla loro giurisdizione, con il sistema maggioritario.
Data dell’elezione Art. 75 Le elezioni dei giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo ogni dieci anni entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato. Capitolo settimo Elezione del Consiglio comunale e del Municipio
Elezione del Consiglio comunale
a) ripartizione Art. 76 1 La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.
2 Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.
3 Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
4 Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.
5 In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.
6 I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.
b) circondari
Art. 77 1 Al fine di garantire una rappresentanza locale, se il regolamento comunale lo prevede, nell’elezione del Consiglio comunale le liste possono suddividere le candidature tra i circondari elettorali.
2 I circondari devono essere stabiliti nel regolamento comunale.
3 La ripartizione dei seggi tra i circondari avviene secondo la procedura dell’articolo 69 capoversi 3-
7.
Elezione del Municipio: ripartizione Art. 78 1 La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.
2 Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
3 Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti: a) dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno; b) che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.
4 In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.
Designazione dei membri supplenti del Municipio Art. 79 1 Se i supplenti sono più di due, le cariche di membro supplente del Municipio sono assegnate alle liste proporzionalmente ai voti ottenuti nell’elezione del Municipio, applicando per analogia l’articolo 78.
2 Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se ciò non è il caso, i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.
3 Nel caso di elezione tacita, la ripartizione è effettuata per analogia sulla base dei seggi assegnati alle liste; nel caso in cui le liste hanno pari diritto e non vi è accordo tra i proponenti delle liste, i seggi sono attribuiti per sorteggio.
4 E ntro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, tre quinti dei proponenti o il loro r appresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei membri supplenti del M unicipio spettanti alla lista.
5 N el caso di vacanza, tre quinti dei proponenti o il rappresentante autorizzato ai sensi del c r appresentante della lista dal Municipio.
6 Se entro il termine fissato non viene fatto uso del diritto di designare i membri supplenti, tale diritto è assegnato, secondo i medesimi principi dei capoversi precedenti, alle altre liste.
Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
a) Consiglio comunale Art. 80 1 I candidati eletti nel Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio comunale nella seduta costitutiva o in una seduta successiva.
2 Le credenziali dei membri del Consiglio comunale sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal Municipio.
b) Municipio Art. 81
1 I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.
2 Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti, compresi il Sindaco e i membri supplenti del Municipio, cessano la funzione.
3 Le credenziali dei membri del Municipio sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal giudice di pace. Elezione del Sindaco
Data e sistema di elezione Art. 82
1 Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario, la quarta domenica successiva a quella fissata per l’elezione del Municipio.
2 Nel caso di elezione tacita del Municipio, l’elezione del Sindaco ha luogo la domenica in cui è fissata l’elezione per il Municipio.
Convocazione dell’assemblea Art. 83 1 L’avviso di convocazione dell’assemblea con l’indicazione della data dell’elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è pubblicato all’albo comunale con i risultati dell’elezione del Municipio o, nel caso di elezione tacita, con la pubblicazione del nome degli eletti; l’articolo 15 capoverso 1 lettera b non è applicabile.
2 Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco devono essere depositate entro le ore 18.00 del giovedì successivo all’elezione del Municipio.
3 Nel caso di elezione tacita del Municipio, le proposte di candidatura devono essere depositate entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla pubblicazione degli eletti.
4 Le proposte di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del lunedì successivo al giorno di deposito; entro questo termine possono essere depositate la dichiarazione di rinuncia e il ritiro della candidatura.
5 Nell’elezione del Sindaco non è dovuta la cauzione.
Sindaco ad interim Art. 84 1 Prima dell’elezione del Sindaco le sue funzioni sono assunte dal membro del Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti.
2 In caso di parità di voti tra due o più membri del Municipio e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assunte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i membri del Municipio sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco sono assunte dal membro più anziano per età.
Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali Art. 85 1 Il candidato eletto alla carica di Sindaco rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato consegnatogli dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.
2 Le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace. Capitolo nono Disposizioni varie
Incompatibilità per parentela Art. 86 1 Se risultano contemporaneamente eletti sulla medesima lista o su liste diverse due o più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti.
2 In caso di parità di voti, l’elezione viene determinata per sorteggio dal Consiglio di Stato o dall’Ufficio cantonale di accertamento o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.
3 Se in occasione di un subingresso o di un’elezione complementare risulta eletto un candidato in grado di parentela incompatibile con una persona già in carica, rimane in carica quest’ultima.
4 Se risultano eletti un candidato alla carica principale e un candidato a quella di supplente in grado di parentela incompatibile, entra in carica il primo, anche se eletto in un’elezione complementare.
5 Il candidato escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.
6 Qualora l’incompatibilità sopraggiunga successivamente, si applicano per analogia i capoversi 1-
4.
7 Sono riservati gli ulteriori casi di incompatibilità per parentela previsti nelle leggi speciali.
Incompatibilità per funzione Art. 87 1 Nell’elezione del Gran Consiglio, l’eletto o il subentrante che occupa una funzione incompatibile o l’eletto nel caso in cui l’incompatibilità sopraggiunga successivamente decade dalla carica sei mesi dopo l’accertamento dell’incompatibilità, a meno che questa nel frattempo sia caduta.
2 Sono riservati i casi di incompatibilità per funzione previsti nelle leggi speciali.
Incompatibilità per carica e diritto di opzione
Art. 88 1 L’autorità che rilascia le credenziali fissa all’eletto che occupa una carica incompatibile un termine di cinque giorni per depositare alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale la dichiarazione di esercizio del diritto di opzione.
2 Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.
3 Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi Art. 89 L’eletto a una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e firma l’attestato che gli viene consegnato dall’autorità designata, del seguente tenore: «Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio» .
Notifica dei contributi
a) obbligo di notifica Art. 90
1 I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il
31 gennaio il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 10’000 franchi ricevuti nel corso dell’anno precedente; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.
2 I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.
3 I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.
4 La Cancelleria dello Stato pubblica le notifiche nel Foglio ufficiale.
5 I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all’albo comunale per un periodo di quindici giorni.
b) sanzioni Art. 91 1 Chi contravviene all’obbligo di notifica è punito con la multa fino a 10’000 franchi, riservato il capoverso 2.
2 Il partito politico cantonale o la sua sezione che contravviene all’obbligo di cui all’articolo 90 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; se il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare, è applicabile il capoverso 1. La decisione è di competenza dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
3 Riservato il capoverso 2, nel caso dell’articolo 90 capoversi 1-3 il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
4 Nel caso dell’articolo 90 capoverso 5 il perseguimento incombe al Municipio; sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici Art. 92 1 Il Consiglio di Stato e gli enti cantonali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante comunicazione pubblica sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione.
2 Il Municipio e gli enti comunali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante pubblicazione all’albo comunale sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione. TITOLO VII Iniziativa popolare
Promotori
Art. 93
1 La domanda di iniziativa popolare deve essere presentata alla Cancelleria dello Stato da almeno cinque e al massimo venti promotori che costituiscono il comitato di iniziativa.
2 Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
Esame della domanda Art. 94 1 La Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge.
2 Se o il contenuto dell’iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato assegna al rappresentante un termine di dieci giorni per la correzione.
3 In caso di mancata correzione o quando il titolo o il contenuto dell’iniziativa sono contrari all’ordine pubblico, la domanda è respinta con decisione della Cancelleria dello Stato.
4 Se la domanda di iniziativa adempie i requisiti, la Cancelleria dello Stato la pubblica nel Foglio ufficiale, indicando i nomi dei promotori e fissando il periodo di raccolta delle firme.
5 È riservato l’esame di ricevibilità da parte del Gran
Requisiti della lista Art. 95 1 La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni: a) del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto; b) e il testo dell’iniziativa; nel caso di iniziativa presentata nella forma elaborata, anziché il può essere riportato un breve riassunto; c) della data di pubblicazione della domanda di iniziativa nel Foglio ufficiale; d) clausola di ritiro incondizionato a favore dei promotori; e) dei promotori, indicando il loro rappresentante; f) con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 penale svizzero).
2 La lista che non adempie i requisiti del capoverso 1 è nulla.
Apposizione della firma Art. 96 1 L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
2 L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
3 Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4 Chiunque contravviene a quanto prescritto dal capoverso 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1’000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.
Raccolta delle firme Art. 97 1 La raccolta delle firme è libera.
2 I promotori possono depositare le liste nelle cancellerie comunali affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.
3 La cancelleria comunale annuncia entro il giorno successivo l’avvenuto deposito, nonché gli orari di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all’albo.
4 L’uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme richiede l’autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L’uso del suolo pubblico a tale scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi emolumento e sono favoriti in specie in occasione di votazioni o elezioni.
5 Le firme apposte non possono essere ritirate.
Attestazione di validità delle firme Art. 98 1 Il funzionario del Comune: a) la validità delle firme depositate entro il termine, apposte dai cittadini iscritti nel Comune diritto di voto in materia cantonale; b) gli spazi non riempiti da firme; c) il numero di firme valide;
d) alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell’attestazione del di voto; e) le firme già vidimate.
2 È nulla: a) illeggibile; b) di persona non identificabile; c) ripetuta; d) di stessa mano; e) che riporta il nome o la firma non manoscritta; f) di persona non iscritta nel catalogo elettorale; g) senza la firma autografa; h) che riporta la data di nascita errata; i) già stralciata al momento del deposito della lista.
3 La lista e le firme senza l’attestazione comunale sono nulle.
Termine per la consegna delle liste Art. 99 1 Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle firme.
2 Il Municipio trasmette entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato le liste consegnate entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.
3 Le liste depositate dopo le ore dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle firme sono nulle.
Accertamento del risultato Art. 100 1 La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda di iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.
2 Essa può procedere presso l’interessato a controlli dell’effettiva personale sottoscrizione della lista.
Pubblicazione del risultato Art. 101
1 La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita.
2 Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate.
3 Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.
Ricevibilità
Art. 102 Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
Ritiro della domanda Art. 103
1 La domanda di iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata fino al giorno della pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale.
2 La domanda di iniziativa legislativa e la domanda di iniziativa per la revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio.
3 La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza.
4 Il ritiro dell’iniziativa è pubblicato nel Foglio ufficiale.
Iniziativa costituzionale
a) riforma totale Art. 104 1 Se la domanda di iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà eletta con le norme stabilite per l’elezione del Gran Consiglio.
2 Il Gran Consiglio o la Costituente allestisce il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.
b) riforma parziale Art. 105
1 La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.
2 Se la domanda di iniziativa per l’adozione o per la modifica o abrogazione di più articoli riguarda materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare di iniziativa.
3 La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.
4 Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
c) procedura Art. 106 1 Se l’iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora il progetto di riforma parziale nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.
2 Il Gran Consiglio può contrapporre al progetto di iniziativa popolare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.
3 Se l’iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l’accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell’iniziativa.
4 Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.
5 In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
6 Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l’indicazione della data della votazione.
Iniziativa legislativa
a) modalità Art. 107 1 L’iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.
2 Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un’iniziativa distinta.
3 La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.
4 Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
b) procedura Art. 108
1 Se la domanda di iniziativa popolare non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene sottoposta al voto popolare.
2 Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora un progetto nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.
3 Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l’accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.
4 Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.
5 In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
c) ritiro Art. 109 1 Non si procede a votazione quando la maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto ritira la domanda di iniziativa o quando essa è accettata dal Gran Consiglio.
2 È riservato il diritto di referendum.
Domanda di riforma totale della Costituzione Art. 110
1 La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.
2 Nella votazione sono posti i quesiti seguenti: «Volete la riforma totale della Costituzione?». e in caso affermativo: «Volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio o dalla Costituente?».
3 Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l’elezione della Costituente secondo le modalità per l’elezione del Gran Consiglio.
Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione Art. 111 1 La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2 Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
3 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
4 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della domanda sussidiaria. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il numero maggiore di voti. TITOLO VIII Referendum
Requisiti della lista Art. 112 La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni: a) del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto; b) dell’atto contro il quale il referendum è proposto; c) con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato; d) con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 penale svizzero).
Procedura: norme applicabili Art. 113 1 La raccolta delle firme, l’attestazione comunale, l’accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.
2 I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.
3 Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.
Pubblicazione del risultato Art. 114 1 La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.
2 Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.
3 Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione. TITOLO IX Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni
Autorità competente Art. 115 1 La presentazione dell’iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.
2 Il regolamento comunale può delegare la decisione al Municipio.
Iniziativa
a) presentazione della domanda Art. 116 1 I Comuni che intendono proporre un’iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Comuni promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.
2 I promotori devono designare un loro rappresentante.
3 La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e indicare i Comuni promotori autorizzati a presentare la dichiarazione di ritiro.
b) esame della domanda Art. 117 Per l’esame della domanda valgono le disposizioni dell’articolo 94.
Deposito delle adesioni
Art. 118 Le adesioni dei Comuni devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.
Altre disposizioni Art. 119 1 Valgono per analogia le norme sulle iniziative e sui referendum popolari.
2 Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità. TITOLO X Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio
Presentazione della proposta di revoca Art. 120 1 La proposta di revoca del Consiglio di Stato deve essere firmata da cinquanta elettori; essa è presentata all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale.
2 La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell’articolo
45 capoverso 1 lettera a ; essa è presentata al Municipio ed è pubblicata all’albo comunale.
3 La proposta di revoca può essere motivata; il Consiglio di Stato e il Municipio hanno il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.
Requisiti della lista Art. 121 La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni: a) della domanda; b) della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale o all’albo comunale; c) con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 penale svizzero).
Deposito delle firme Art. 122
1 Le firme della domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.
2 Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.
Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda Art. 123 1 L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio accerta e pubblica il risultato della domanda di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale.
2 La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del Municipio e ne fa eseguire la pubblicazione all’albo comunale.
3 Gli articoli 100 e 101 sono applicabili per analogia.
Votazione
Art. 124 Il Consiglio di Stato o il Municipio fissa la data della votazione.
Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio Art. 125
1 Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa la data dell’elezione e convoca le assemblee; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.
2 Se la domanda di revoca del Municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell’elezione e il Municipio convoca l’assemblea; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.
3 Per l’elezione del Sindaco si applicano gli articoli 82 e seguenti.
Assunzione della carica e periodo di elezione Art. 126
1 Il Consiglio di Stato e il Municipio revocato restano in funzione sino all’entrata in carica dei nuovi membri.
2 I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.
Diritto suppletorio Art. 127 Sono applicabili per analogia le norme in materia di referendum. TITOLO XI Pubblicazioni
Pubblicazioni
a) in generale Art. 128 1 Le pubblicazioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono effettuate nel Foglio ufficiale.
2 Le pubblicazioni del Municipio, del Sindaco e dell’ufficio elettorale sono effettuate all’albo comunale.
3 Sono riservate le disposizioni speciali.
b) nei casi di urgenza Art. 129 Nei casi di urgenza, il Consiglio di Stato può disporre che la pubblicazione determinante sia effettuata con altre modalità. TITOLO XII Termini e rimedi di diritto Capitolo primo Termini
Termini
a) in generale Art. 130 1 I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi né prorogati; non vi sono ferie.
2 Quando la legge prescrive il deposito di un atto, il termine è rispettato quando l’autorità riceve tale atto entro le ore 18.00 del giorno della scadenza; negli altri casi si applicano i principi generali della procedura amministrativa.
3 Se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
4 Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell’intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.
b) nella presentazione delle candidature Art. 131 Le proposte di candidati, le modifiche delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all’autorità o all’ufficio competente entro le ore 18.00 del termine di scadenza. Capitolo secondo Rimedi di diritto
Ricorso contro il catalogo elettorale Art. 132 1 Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune durante il periodo di pubblicazione.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria Art. 133 1 Per atti della procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto.
2 Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva, riservato il diritto federale.
4 Contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
5 Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l’atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione.
6 Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d’urgenza, riservato il ricorso secondo l’articolo 134.
Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni Art. 134
1 Le decisioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono definitive, riservato il diritto federale.
2 I ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.
3 I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.
Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale Art. 135 I ricorsi contro le votazioni federali o l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.
Impugnabilità delle decisioni Art. 136 Il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge. TITOLO XIII Sanzioni disciplinari
Sanzioni disciplinari Art. 137 1 Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di 5’000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione.
2 Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili dal Consiglio di Stato con una multa fino a un massimo di 1’000 franchi.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Obbligatorietà della carica Art. 138 1 Ogni eletto dal popolo a una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla, a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.
2 Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l’elezione del Governo, può infliggere una multa fino a un massimo di 5’000 franchi all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. TITOLO XIV Strumenti tecnici e informatici
Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio Art. 139 Per le operazioni di spoglio, il Consiglio di Stato può prevedere l’impiego di strumenti tecnici e informatici; sono riservate le disposizioni federali.
Raccolta di informazioni Art. 139a 1 1 La Cancelleria dello Stato raccoglie dai Comuni le informazioni in merito alla riuscita, alla ricevibilità, all’eventuale ritiro e al risultato della votazione di iniziative popolari, di referendum e delle domande di revoca del Municipio.
2 Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sulla pagina internet del Cantone. TITOLO XV Disposizioni finali
Disposizioni esecutive Art. 140 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione della legge.
Abrogazione del diritto previgente Art. 141 La legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è abrogata.
Entrata in vigore
1 Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 - BU 2022, 18.
Art. 142 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ricevuta l’approvazione della Confederazione, 2 la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 3 Pubblicata nel BU 2019 , 265.
2
Approvata dalla Cancelleria federale: il 30 aprile 2019 - BU 2019, 265.
3 Entrata in vigore: 1° settembre 2019 - BU 2019, 265.
Legge sull’esercizio dei diritti politici
Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 (stato 1° luglio 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici; visto il rapporto aggiuntivo 13 novembre 2018 n. 7185RA della Commissione di redazione, decreta: TITOLO I di applicazione
Campo di applicazione; definizione Art. 1
1 La presente legge si applica alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali, all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.
2 Essa si applica alle votazioni popolari federali, all’elezione del Consiglio nazionale e all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.
3 È votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell’intero Cantone o nel Circolo.
4 La presente legge si applica anche alle votazioni consultive, riservate le leggi speciali. TITOLO II Diritti politici
Diritto di voto
a) in materia comunale Art. 2 Ha diritto di voto in materia comunale: a) cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del b) cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della federale è nel Cantone.
b) in materia cantonale Art. 3 Ha diritto di voto in materia cantonale: a) cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del b) cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della federale è nel Cantone.
c) in materia federale Art. 4 Ha diritto di voto in materia federale: a) cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone; b) cittadino svizzero all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della federale è nel Cantone.
Catalogo elettorale
a) principio Art. 5
1 Il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale.
2 Il catalogo elettorale è tenuto in forma elettronica ed è costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.
3 Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale.
4 Il regolamento disciplina la forma, il contenuto, i modi di consultazione e la conservazione del catalogo elettorale.
b) iscrizione e radiazione Art. 6 1 L’avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.
2 Il cittadino svizzero all’estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione federale.
3 Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta iscritto in quello di un altro.
4 Dell’iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.
c) cambiamento di domicilio Art. 7 1 Nel caso di cambiamento di domicilio, il termine di attesa per l’acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorre dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.
2 Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante il termine di attesa esercita il diritto di voto nel Comune del precedente domicilio.
d) pubblicazione Art. 8 Il Municipio, riservata la delega ai servizi dell’amministrazione comunale, pubblica: a) elettorale aggiornato al 31 dicembre ogni anno durante tutto il mese di gennaio, negli di apertura della cancelleria comunale, con avviso all’albo comunale; la pubblicazione i cittadini che acquisiscono il diritto di voto nell’anno per il quale il catalogo è allestito; b) variazione del catalogo elettorale per un periodo di quindici giorni all’albo comunale.
Diritto di eleggibilità
a) elezioni cantonali Art. 9 1 Nelle elezioni cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici.
2 L’eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati.
3 Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.
b) elezioni comunali Art. 10 Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici.
Ineleggibilità
Art. 11 1 È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all’elezione del Consiglio comunale.
2 Per l’accertamento dell’ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell’estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale svizzero.
3 Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull’ineleggibilità.
Esclusione dai diritti politici Art. 12 Sono escluse dai diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale. TITOLO III Esercizio del diritto di voto Capitolo primo Luogo di voto
Principio
Art. 13
1 Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio nel caso di cittadino svizzero all’estero, nel Comune di voto definito dalla legislazione federale, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2 Il Municipio attribuisce l’avente diritto di voto a un ufficio elettorale; esso può consentire l’esercizio del diritto di voto in un altro ufficio elettorale, purché, nel caso siano istituiti circondari elettorali, il voto sia computato nel circondario elettorale cui è attribuito l’avente diritto di voto. Capitolo secondo Convocazione delle assemblee
Convocazione per le votazioni o le elezioni
a) cantonali e federali Art. 14 1 Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale: a) le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione; b) le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.
2 Il decreto indica lo scopo della convocazione e la data delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.
3 Il Municipio pubblica all’albo comunale almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione la data, l’ora e il luogo delle operazioni di voto.
4 Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.
5 Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni.
b) comunali Art. 15 1 Il Municipio convoca l’assemblea mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale: a) le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione; b) le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.
2 La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l’ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere, il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.
3 Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia comunale.
4 Il Municipio fissa la data di convocazione dell’assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni. Capitolo terzo Locali di voto
Edifici e locali di voto Art. 16
1 Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del Municipio o in altri edifici pubblici designati dal Municipio.
2 Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un’urna di voto. Capitolo quarto Materiale di voto
Preparazione
Art. 17 1 L’autorità competente per la votazione o l’elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato il capoverso 2.
2 Il materiale di voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo; le spese di invio sono assunte dal Comune.
3 Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo.
4 Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.
5 Il Consiglio di Stato e il Municipio custodiscono il materiale di voto in modo sicuro.
6 Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia.
Invio
Art. 18 1 La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell’elezione.
2 Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni.
Capitolo quinto Operazioni di voto
Giorni e orari di voto Art. 19 1 Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.
2 Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.
3 Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.
Accesso ai locali di voto Art. 20 1 Durante le operazioni di voto, l’accesso ai locali di voto è consentito solo agli aventi diritto di voto per il tempo necessario per esercitare il loro diritto, ai membri degli uffici elettorali, ai loro ausiliari e ai delegati.
2 Nei locali di voto e negli accessi ad essi è vietata qualsiasi attività di propaganda. Capitolo sesto Esercizio del voto
Voto di persona all’ufficio elettorale Art. 21
1 L’avente diritto di voto, prima di deporre di persona la scheda nell’urna, presentandosi all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione.
2 L’ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l’elettore possa compilare la scheda in una cabina.
Voto accompagnato Art. 22 L’avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.
Voto per corrispondenza Art. 23 1 Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l’invio alla cancelleria comunale delle schede votate, riposte nelle apposite buste, e della carta di legittimazione compilata e firmata.
2 Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la busta alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nella cassetta delle lettere comunale.
Voto elettronico Art. 24 1 Il Consiglio di Stato può, con l’autorizzazione del Consiglio federale e d’intesa con i Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto elettronico, limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.
2 Il voto elettronico è ammesso se sono prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che: a) partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione voto); b) avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità voto); c) non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare); d) non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica del voto); e) essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme).
3 Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale.
4 Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della presente legge laddove necessario tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle disposizioni federali. Capitolo settimo Espressione del voto
Votazioni
Art. 25 Il voto si esprime con la formula «sì» o «no» nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.
Elezioni
a) in generale Art. 26 1 L’elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti e, nelle elezioni con il sistema proporzionale, nella casella che affianca la denominazione della lista; la scheda intestata è valida anche se non è espresso alcun voto preferenziale.
2 In ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.
b) con il sistema proporzionale Art. 27
1 Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto a tutti i candidati di questa lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto non emesso alla lista di appartenenza del candidato.
2 L’elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.
3 La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.
4 Se in una scheda intestata a una lista il numero di voti preferenziali supera il numero massimo, i voti preferenziali sono annullati. TITOLO IV Uffici elettorali
Composizione e funzionamento Art. 28 1 L’ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale; in caso di necessità il Municipio può fare capo a funzionari del Comune, anche se non iscritti nel catalogo elettorale comunale.
2 Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell’ufficio elettorale.
3 Le cariche sono obbligatorie.
4 Il regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio elettorale.
Numero; ufficio elettorale principale Art. 29 1 Il Municipio fissa, risoluzione da pubblicare all’albo comunale almeno trenta giorni prima dell’elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali.
2 Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.
3 Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l’ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, ripetendo, qualora fosse necessario, lo spoglio delle schede.
Delegati
Art. 30 1 In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell’ufficio elettorale e un supplente.
2 In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per l’occasione.
3 Il nome del delegato e del supplente deve essere notificato al presidente dell’ufficio elettorale per il tramite del Municipio al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione.
4 Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune; in caso di elezione o votazione cantonale, può essere designato quale delegato chi ha diritto di voto in materia cantonale.
5 I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.
Compiti
Art. 31 1 L’ufficio elettorale dirige i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza.
2 L’ufficio elettorale può delegare i lavori preparatori a funzionari del Comune.
3 L’ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.
4 Sono riservate le competenze degli uffici cantonali di spoglio.
5 L’ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell’ordine, l’assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale. TITOLO V Spoglio e accertamento del risultato
Competenza
Art. 32
1 Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune.
2 Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone.
3 Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l’ufficio elettorale le può aprire per registrare l’avente diritto di voto.
4 La mattina della domenica del voto, l’ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le schede e, quando prescritto, numerare le schede.
5 Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto.
6 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio.
Compiti dell’ufficio elettorale
a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale Art. 33 1 Dopo la chiusura delle operazioni di voto, a) elettorale: – effettua lo spoglio delle schede; – adotta le decisioni di sua competenza; – stabilisce i risultati; – redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio; – consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio; b) elettorale principale, sulla base dei verbali degli uffici elettorali: – stabilisce il risultato complessivo nel Comune; – redige il verbale; – stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – nel caso di elezioni e votazioni federali e cantonali, comunica immediatamente i risultati nelle modalità stabilite dalla Cancelleria dello Stato.
2 Nel caso di votazioni comunali e di elezioni comunali con il sistema maggioritario, l’ufficio elettorale ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.
3 Negli altri casi di votazione o elezione con spoglio comunale, trasmette un esemplare originale del verbale all’autorità designata dal Consiglio di Stato.
4 Se è designato un ufficio elettorale principale, questo si occupa della comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato e delle incombenze dei capoversi 2 e 3.
b) nelle elezioni con spoglio cantonale Art. 34 1 L’ufficio elettorale conta le schede, verificandone la corrispondenza con il numero degli elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige il verbale.
2 L’ufficio elettorale trasmette un esemplare originale del verbale, l’elenco dei votanti e le schede votate all’autorità cantonale competente per lo spoglio.
3 Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio.
Composizione e compiti dell’ufficio cantonale di spoglio Art. 35 1 Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente, che deve essere un magistrato dell’ordine giudiziario, e di due membri; il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici cantonali di spoglio e ne designa i componenti.
2 I candidati non possono far parte degli uffici di spoglio.
3 L’ufficio cantonale di spoglio: – i verbali degli uffici elettorali; – lo spoglio delle schede; – il verbale delle operazioni di spoglio.
4 Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.
Consiglio di Stato
Art. 36 Ad eccezione dei casi di competenza dell’ufficio elettorale (art. 33 cpv. 2) e dell’Ufficio cantonale di accertamento (art. 37 cpv. 1), il Consiglio di Stato: – i risultati; – elezioni stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – le credenziali; – i risultati nel Foglio ufficiale.
Ufficio cantonale di accertamento
a) composizione Art. 37 1 Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l’Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato.
2 La composizione dell’Ufficio cantonale di accertamento è pubblicata nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima dell’elezione.
3 In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che assiste alle attività dell’ufficio e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all’Ufficio cantonale di accertamento al più tardi dieci giorni prima del giorno dell’elezione.
4 I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.
b) compiti Art. 38 L’Ufficio cantonale di accertamento: – sulle operazioni di spoglio; – sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli uffici cantonali di spoglio e dai delegati; – i risultati; – il verbale delle operazioni di spoglio; – elezioni con il sistema proporzionale esegue la ripartizione dei seggi tra le liste e tra i elettorali; – la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – elezioni cantonali e nella votazione sulla revoca del Consiglio di Stato pubblica i risultati Foglio ufficiale; – elezioni comunali ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.
Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale Art. 39 1 Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi.
2 I voti emessi sono costituiti dalla somma: – voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista; – voti attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.
3 I voti non emessi sono costituiti dalla somma: – voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati – voti attribuiti alla di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.
4 Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma: – voti preferenziali attribuiti al candidato; – voti attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.
5 La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.
Schede non computabili Art. 40 Le schede bianche e le schede nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.
Nullità delle schede Art. 41
1 Sono nulle le schede che: a) segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione o all’elezione; b) sono ufficiali; c) illeggibili; d) compilate o modificate non a mano;
e) voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.
2 Nelle elezioni con il sistema maggioritario sono inoltre nulle le schede che: a) il nome di persona che non è tra i candidati; b) un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.
3 Nelle elezioni con il sistema proporzionale sono inoltre nulle le schede non intestate, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.
4 Nell’elezione del Consiglio nazionale è considerato nullo il voto espresso mediante l’inserimento di più schede nella busta.
5 Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede: a) all’ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto; b) per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.
Pubblicazione dei risultati Art. 42
1 La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale e all’albo comunale comprende: a) votazioni e nelle elezioni: – il numero degli aventi diritto di voto; – il numero dei votanti; – il numero delle schede valide, nulle e bianche; b) votazioni: – il numero di «sì» e di «no» e, nel caso di domanda o di domanda con varianti, il numero di voti espressi per ciascuna proposta e di quelli «senza risposta»; c) elezioni con il sistema maggioritario: – il numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta e il numero di voti necessario per l’ammissione al turno di ballottaggio; – il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli eletti; d) elezioni con il sistema proporzionale: – il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate; – il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista; – il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione; – il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista; – la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali; – la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti; – gli eletti.
2 Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l’intero Cantone e, nelle elezioni comunali, per l’intero Comune: – ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste; – ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra – ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.
3 II Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare: – di nullità delle schede; – di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto; – degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto e votanti; – di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con
4 I l Consiglio di Stato stabilisce il modo di pubblicazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3.
Conservazione e distruzione del materiale di voto Art. 43 1 Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato o dall’autorità da questo designata e nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale dal Municipio; il materiale di voto deve essere conservato in modo sicuro e tenuto a disposizione del Consiglio di Stato.
2 L’avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.
3 Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.
4 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulla conservazione e sulla distruzione. TITOLO VI
Elezioni Capitolo primo Presentazione delle proposte di lista e di candidatura
Principio
Art. 44 1 Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura; la proposta deve indicare a quale elezione si riferisce.
2 Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o da partiti esistenti.
3 Nelle elezioni con il sistema maggioritario l’indicazione della denominazione è facoltativa.
4 Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
Proponenti
Art. 45
1 La proposta deve essere firmata: a) le elezioni comunali: – da cinque elettori nei Comuni fino a trecento elettori; – da dieci elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori; – da venti elettori nei Comuni con oltre mille fino a diecimila elettori; – da trenta elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori; b) le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della da cinquanta elettori; c) ogni altra elezione da trenta elettori.
2 I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data completa di nascita e il domicilio.
3 Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.
4 Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.
Rappresentanza dei proponenti Art. 46 1 Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2 Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo proponente è impedito.
Candidature
Art. 47 1 Nessuna proposta può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi.
2 I candidati devono essere designati unicamente con cognome, nome, data di nascita e domicilio; è ammesso l’uso del cognome d’affinità. 1
3 Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale: – di accettazione firmata dal candidato; – del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 e del Municipio; il regolamento disciplina i particolari; – documento ufficiale dal quale risultino il numero e l’importo totale degli eventuali attestati di di beni nell'elezione del Consiglio di Stato e del Municipio; il regolamento disciplina i
2
4 Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste; un candidato non può figurare tra i proponenti della propria o di un’altra lista.
5 Se un candidato è proposto da più liste o figura tra i proponenti di un’altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dai proponenti.
6 Se un candidato figura tra i proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato dai proponenti.
Deposito della proposta Art. 48
1 La proposta di lista o di candidatura deve essere depositata in originale.
2 Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l’ora, la data e il numero progressivo del deposito.
3 All’atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di: – franchi per le proposte che richiedono dieci firmatari;
1
Cpv. modificato dalla L 24.1.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 212.
2 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.
– franchi per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari; – franchi per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.
4 Nelle elezioni con il sistema proporzionale la cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due per cento dei voti validi o se un suo candidato è eletto o se l’elezione avviene in forma tacita o è prorogata; nelle elezioni con il sistema maggioritario la cauzione è restituita se il candidato è stato eletto o se è ammesso al turno di ballottaggio o se l’elezione avviene in forma tacita.
Esame della proposta Art. 49 1 Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18.00 del giorno in cui esse diventano definitive: a) modificare denominazioni che si prestano a confusione; b) stralciare candidati eccedenti; c) depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge; d) rimediare a semplici vizi formali.
2 La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti entro il termine assegnato comporta lo stralcio della stessa. L’imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano entro il termine assegnato e nella forma prescritta dalla legge comporta solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l’autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.
3 Le decisioni adottate sulla base dei capoversi 1 e 2 sono considerate notificate al momento del loro deposito nella Cancelleria dello Stato o, nelle elezioni comunali, nella cancelleria comunale; una copia è notificata al rappresentante dei proponenti per iscritto o, con il suo consenso, in forma elettronica.
4 I candidati stralciati d’ufficio non possono essere sostituiti; sono riservate le disposizioni dell’elezione del Consiglio nazionale.
5 Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 47 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l’elezione prorogata.
Ritiro di proposte e candidati Art. 50 I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l’elezione tacita, entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte.
Liste e candidature Art. 51 1 Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del secondo lunedì successivo a quello di deposito.
2 Le proposte definitive prendono il nome di liste.
3 Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio determina mediante sorteggio l’ordine di successione delle liste e, nel caso di elezione con il sistema maggioritario, delle candidature.
4 In caso di elezioni contemporanee, alla lista è attribuito lo stesso rango per ogni elezione.
5 L’ordine di successione dei candidati di ogni lista è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.
6 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di esecuzione e prevedere eccezioni ai capoversi 3-
5.
Pubblicazione delle liste e delle candidature Art. 52 1 Le liste e le candidature definitive, i nomi dei proponenti, le eventuali iscrizioni figuranti nell’estratto del casellario giudiziale e il numero e l’importo totale degli attestati di carenza di beni sono pubblicati nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezione comunale, all’albo comunale. 3
2 Esse possono essere pubblicate in forma elettronica.
Norme di applicazione Art. 53 Il Consiglio di Stato disciplina le modalità della presentazione delle proposte e stabilisce il luogo e il termine per il deposito.
3 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.
Capitolo secondo Disposizioni generali
Elezione tacita Art. 54 1 Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti.
2 Nelle elezioni con il sistema maggioritario, i candidati sono proclamati eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da assegnare; in questo caso, è indetta un’elezione complementare.
3 Le proposte di liste e di candidati, la proclamazione dell’elezione e la revoca dell’assemblea sono pubblicate all’albo comunale nel caso di elezioni comunali e nel Foglio ufficiale negli altri casi.
Elezione prorogata Art. 55 1 Se non sono depositate candidature o se, nelle elezioni con il sistema proporzionale, il numero dei candidati è inferiore a quello dei seggi da assegnare, l’elezione è annullata e il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario, il Municipio fissa una nuova data l’elezione e il termine di presentazione delle proposte; per il resto si applicano le norme delle elezioni generali.
2 Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.
Facoltà di designazione dopo la ripartizione Art. 56 1 Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la documentazione prescritta nell’articolo 47 capoverso 3. 4
2 La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.
3 Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti è indetta un’elezione complementare da parte del Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, del Municipio.
Candidati eletti e subentranti Art. 57
1 Fra i candidati della lista sono eletti, nei limiti dei seggi assegnati alla lista o al circondario elettorale, coloro che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
2 In caso di parità di voti determinante per l’elezione e in caso di parità di voti tra i subentranti, la graduatoria è stabilita per sorteggio.
Dimissioni e rinuncia al subingresso Art. 58 L’eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l’esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l’intero periodo di elezione.
Subingresso
a) nelle elezioni con il sistema proporzionale Art. 59
1 Nel caso di vacanza carica con elezione con il sistema proporzionale è proclamato eletto il primo dei candidati subentranti, a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla notifica del subingresso; sono riservate le norme speciali.
2 Se non vi sono subentranti, tre quinti dei proponenti possono presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.
3 Nel caso di candidati attribuiti a un circondario, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.
4 Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali secondo l’articolo 62, il Municipio indice un’elezione complementare.
b) nelle elezioni con il sistema maggioritario Art. 60 Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema maggioritario, il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio indice un’elezione complementare.
Elezione complementare
4 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.
a) con il sistema proporzionale Art. 61
1 Ha luogo con il sistema proporzionale l’elezione complementare di due o più membri delle autorità elette con il sistema proporzionale.
2 Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali, con le seguenti variazioni: a) le elezioni, il quoziente elettorale è il numero intero immediatamente superiore al della divisione della somma dei voti di tutte le liste per il numero dei seggi da aumentato di uno; b) la ripartizione dei seggi si applica l’articolo 71; c) sono istituiti circondari elettorali.
b) con il sistema maggioritario Art. 62
1 Ha luogo con il sistema maggioritario l’elezione complementare: a) membro delle autorità elette con il sistema proporzionale; b) membri di autorità elette con il sistema maggioritario.
2 Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali.
3 La data delle elezioni complementari comunali con il sistema maggioritario è fissata dal Municipio.
Maggioranza assoluta Art. 63
1 La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide.
2 Sono eletti i candidati che hanno ricevuto un numero di voti pari o superiore a quello della maggioranza assoluta; se la maggioranza assoluta è stata raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.
Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa Art. 64 1 Nelle elezioni con il sistema maggioritario, non tutti i seggi sono stati assegnati al primo turno, le operazioni di voto sono ripetute la quarta domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa (turno di ballottaggio).
2 Il Consiglio di Stato avvisa mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale e, nelle elezioni comunali, il Municipio mediante pubblicazione all’albo comunale gli aventi diritto di voto sulla ripetizione delle operazioni di voto e sui candidati che vi partecipano.
3 Nelle elezioni con il sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.
4 I candidati che al primo turno non ottengono un numero di voti pari almeno al cinque per cento delle schede valide sono esclusi dal turno di ballottaggio; se risulta ammesso al turno di ballottaggio un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare, questi candidati sono eletti e gli eventuali ulteriori seggi sono attribuiti nel turno di ballottaggio, al quale sono ammessi tutti gli altri candidati.
5 Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti decisiva per l’elezione fra due o più candidati, l’elezione è determinata per sorteggio.
Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto Art. 65 1 Nelle elezioni con il sistema maggioritario il candidato, tre quinti dei proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono depositare la comunicazione del ritiro della candidatura entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.
2 Se il numero dei candidati rimanenti non è superiore a quello dei seggi da assegnare si applicano le disposizioni dell’elezione tacita.
Decesso di un candidato Art. 66 1 Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato. Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituto, con la documentazione prescritta nell’articolo
47 capoverso 3; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.
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2 Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se richiesto dai tre quinti dei proponenti o dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.
3 Queste disposizioni si applicano per analogia anche alle elezioni con il sistema maggioritario.
5 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.
Entrata in carica delle persone elette Art. 67
1 Gli eletti assumono la carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.
2 Al momento dell’entrata in carica dei membri di un’autorità di nuova elezione, quelli uscenti cessano la funzione.
3 Sono riservate le disposizioni speciali. Capitolo terzo Elezione del Gran Consiglio
Ripartizione
Art. 68 1 La somma dei voti di tutte le liste è divisa per novanta. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.
2 Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.
3 Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
4 Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti alle liste le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.
5 In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.
6 I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.
Rappresentanza regionale Art. 69
1 Al fine di garantire una rappresentanza regionale, le liste possono suddividere le candidature in circondari elettorali.
2 Sono stabiliti i seguenti circondari:
1. di Mendrisio;
2. di Lugano;
3. di Vezia, Capriasca e Taverne;
4. di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
5. di Locarno;
6. di Vallemaggia;
7. di Bellinzona;
8. di Riviera;
9. di Blenio;
10. di Leventina.
3 Per ogni circondario elettorale è calcolato il numero di voti, costituito dai voti emessi e non emessi a favore della lista nelle schede votate nel circondario elettorale.
4 La somma dei voti di tutti i circondari è divisa per il numero dei seggi assegnati alla lista. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale per la ripartizione dei seggi tra i circondari della lista.
5 Nella prima ripartizione, a ciascun circondario sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
6 Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti: a) il numero dei seggi sia pari o superiore al numero dei circondari della lista, ai circondari pur non avendo raggiunto il quoziente, hanno raccolto un numero di voti pari almeno a un del quoziente elettorale; b) liste aventi le maggiori frazioni; la maggiore frazione è costituita dal numero di voti del meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.
7 L’articolo 68 capoversi 5 e 6 è applicabile per analogia.
Rilascio delle credenziali Art. 70 1 Le credenziali sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento.
2 In caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono Capitolo quarto
Elezione del Consiglio di Stato
Ripartizione
Art. 71 1 La somma dei voti di tutte le liste è divisa per sei. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.
2 Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
3 Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti: a) dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno; b) che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.
4 In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.
Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali Art. 72
1 I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, deposito dell’accettazione del subingresso.
2 Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti cessano la funzione.
3 Le credenziali sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento o, in caso di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello. Capitolo quinto Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati
Sistema di elezione Art. 73 1 I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni con il sistema maggioritario.
2 L’elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall’intero Cantone, contemporaneamente all’elezione dei deputati al Consiglio nazionale. Capitolo sesto Elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti
Sistema di elezione Art. 74 I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono eletti dal popolo nel comprensorio corrispondente alla loro giurisdizione, con il sistema maggioritario.
Data dell’elezione Art. 75 Le elezioni dei giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo ogni dieci anni entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato. Capitolo settimo Elezione del Consiglio comunale e del Municipio
Elezione del Consiglio comunale
a) ripartizione Art. 76 1 La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.
2 Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.
3 Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
4 Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.
5 In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.
6 I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.
b) circondari Art. 77 1 Al fine di garantire una rappresentanza locale, se il regolamento comunale lo prevede, nell’elezione del Consiglio comunale le liste possono suddividere le candidature tra i circondari elettorali.
2 I circondari devono essere stabiliti nel regolamento comunale.
3 La ripartizione dei seggi tra i circondari avviene secondo la procedura dell’articolo 69 capoversi 3-
7.
Elezione del Municipio: ripartizione Art. 78 1 La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.
2 Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
3 Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti: a) dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno; b) che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.
4 In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.
Designazione dei membri supplenti del Municipio Art. 79 1 Se i supplenti sono più di due, le cariche di membro supplente del Municipio sono assegnate alle liste proporzionalmente ai voti ottenuti nell’elezione del Municipio, applicando per analogia l’articolo 78.
2 Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se ciò non è il caso, i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.
3 Nel caso di elezione tacita, la ripartizione è effettuata per analogia sulla base dei seggi assegnati alle liste; nel caso in cui le liste hanno pari diritto e non vi è accordo tra i proponenti delle liste, i seggi sono attribuiti per sorteggio.
4 E ntro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, tre quinti dei proponenti o il loro r appresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei membri supplenti del M unicipio spettanti alla lista.
5 N el caso di vacanza, tre quinti dei proponenti o il rappresentante autorizzato ai sensi del c r appresentante della lista dal Municipio.
6 Se entro il termine fissato non viene fatto uso del diritto di designare i membri supplenti, tale diritto è assegnato, secondo i medesimi principi dei capoversi precedenti, alle altre liste.
Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
a) Consiglio comunale Art. 80
1 I candidati eletti nel Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio comunale nella seduta costitutiva o in una seduta successiva.
2 Le credenziali dei membri del Consiglio comunale sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal Municipio.
b) Municipio Art. 81 1 I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.
2 Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti, compresi il Sindaco e i membri supplenti del Municipio, cessano la funzione.
3 Le credenziali dei membri del Municipio sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal giudice di pace.
Capitolo ottavo Elezione del Sindaco
Data e sistema di elezione Art. 82 1 Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario, la quarta domenica successiva a quella fissata per l’elezione del Municipio.
2 Nel caso di elezione tacita del Municipio, l’elezione del Sindaco ha luogo la domenica in cui è fissata l’elezione per il Municipio.
Convocazione dell’assemblea Art. 83
1 L’avviso di convocazione dell’assemblea con l’indicazione della data dell’elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è pubblicato all’albo comunale con i risultati dell’elezione del Municipio o, nel caso di elezione tacita, con la pubblicazione del nome degli eletti; l’articolo 15 capoverso 1 lettera b non è applicabile.
2 Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco devono essere depositate entro le ore 18.00 del giovedì successivo all’elezione del Municipio.
3 Nel caso di elezione tacita del Municipio, le proposte di candidatura devono essere depositate entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla pubblicazione degli eletti.
4 Le proposte di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del lunedì successivo al giorno di deposito; entro questo termine possono essere depositate la dichiarazione di rinuncia e il ritiro della candidatura.
5 Nell’elezione del Sindaco non è dovuta la cauzione.
Sindaco ad interim Art. 84 1 Prima dell’elezione del Sindaco le sue funzioni sono assunte dal membro del Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti.
2 In caso di parità di voti tra due o più membri del Municipio e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assunte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i membri del Municipio sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco sono assunte dal membro più anziano per età.
Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali Art. 85 1 Il candidato eletto alla carica di Sindaco rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato consegnatogli dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.
2 Le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace. Capitolo nono Disposizioni varie
Incompatibilità per parentela Art. 86
1 Se risultano contemporaneamente eletti sulla medesima lista o su liste diverse due o più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti.
2 In caso di parità di voti, l’elezione viene determinata per sorteggio dal Consiglio di Stato o dall’Ufficio cantonale di accertamento o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.
3 Se in occasione di un subingresso o di un’elezione complementare risulta eletto un candidato in grado di parentela incompatibile con una persona già in carica, rimane in carica quest’ultima.
4 Se risultano eletti un candidato alla carica principale e un candidato a quella di supplente in grado di parentela incompatibile, entra in carica il primo, anche se eletto in un’elezione complementare.
5 Il candidato escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.
6 Qualora l’incompatibilità sopraggiunga successivamente, si applicano per analogia i capoversi 1-
4.
7 Sono riservati gli ulteriori casi di incompatibilità per parentela previsti nelle leggi speciali.
Incompatibilità per funzione Art. 87
1 Nell’elezione del Gran Consiglio, l’eletto o il subentrante che occupa una funzione incompatibile o l’eletto nel caso in cui l’incompatibilità sopraggiunga successivamente decade dalla
carica sei mesi dopo l’accertamento dell’incompatibilità, a meno che questa nel frattempo sia caduta.
2 Sono riservati i casi di incompatibilità per funzione previsti nelle leggi speciali.
Incompatibilità per carica e diritto di opzione Art. 88 1 L’autorità che rilascia le credenziali fissa all’eletto che occupa una carica incompatibile un termine di cinque giorni per depositare alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale la dichiarazione di esercizio del diritto di opzione.
2 Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.
3 Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi Art. 89 L’eletto a una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e firma l’attestato che gli viene consegnato dall’autorità designata, del seguente tenore: «Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio» .
Notifica dei contributi
a) obbligo di notifica Art. 90
1 I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il
31 gennaio il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 10’000 franchi ricevuti nel corso dell’anno precedente; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.
2 I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.
3 I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.
4 La Cancelleria dello Stato pubblica le notifiche nel Foglio ufficiale.
5 I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all’albo comunale per un periodo di quindici giorni.
b) sanzioni Art. 91 1 Chi contravviene all’obbligo di notifica è punito con la multa fino a 10’000 franchi, riservato il capoverso 2.
2 Il partito politico cantonale o la sua sezione che contravviene all’obbligo di cui all’articolo 90 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; se il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare, è applicabile il capoverso 1. La decisione è di competenza dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
3 Riservato il capoverso 2, nel caso dell’articolo 90 capoversi 1-3 il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
4 Nel caso dell’articolo 90 capoverso 5 il perseguimento incombe al Municipio; sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici Art. 92 1 Il Consiglio di Stato e gli enti cantonali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante comunicazione pubblica sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione.
2 Il Municipio e gli enti comunali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante pubblicazione all’albo comunale sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione. TITOLO VII Iniziativa popolare
Promotori
Art. 93 1 La domanda di iniziativa popolare deve essere presentata alla Cancelleria dello Stato da almeno cinque e al massimo venti promotori che costituiscono il comitato di iniziativa.
2 Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
Esame della domanda Art. 94 1 La Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge.
2 Se o il contenuto dell’iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato assegna al rappresentante un termine di dieci giorni per la correzione.
3 In caso di mancata correzione o quando il titolo o il contenuto dell’iniziativa sono contrari all’ordine pubblico, la domanda è respinta con decisione della Cancelleria dello Stato.
4 Se la domanda di iniziativa adempie i requisiti, la Cancelleria dello Stato la pubblica nel Foglio ufficiale, indicando i nomi dei promotori e fissando il periodo di raccolta delle firme.
5 È riservato l’esame di ricevibilità da parte del Gran
Requisiti della lista Art. 95 1 La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni: a) del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto; b) e il testo dell’iniziativa; nel caso di iniziativa presentata nella forma elaborata, anziché il può essere riportato un breve riassunto; c) della data di pubblicazione della domanda di iniziativa nel Foglio ufficiale; d) clausola di ritiro incondizionato a favore dei promotori; e) dei promotori, indicando il loro rappresentante; f) con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 penale svizzero).
2 La lista che non adempie i requisiti del capoverso 1 è nulla.
Apposizione della firma Art. 96
1 L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
2 L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
3 Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4 Chiunque contravviene a quanto prescritto dal capoverso 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1’000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.
Raccolta delle firme Art. 97
1 La raccolta delle firme è libera.
2 I promotori possono depositare le liste nelle cancellerie comunali affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.
3 La cancelleria comunale annuncia entro il giorno successivo l’avvenuto deposito, nonché gli orari di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all’albo.
4 L’uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme richiede l’autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L’uso del suolo pubblico a tale scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi
5 Le firme apposte non possono essere ritirate.
Attestazione di validità delle firme Art. 98
1 Il funzionario del Comune: a) la validità delle firme depositate entro il termine, apposte dai cittadini iscritti nel Comune diritto di voto in materia cantonale; b) gli spazi non riempiti da firme; c) il numero di firme valide; d) alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell’attestazione del di voto; e) le firme già vidimate.
2 È nulla: a) illeggibile; b) di persona non identificabile; c) ripetuta; d) di stessa mano; e) che riporta il nome o la firma non manoscritta; f) di persona non iscritta nel catalogo elettorale; g) senza la firma autografa; h) che riporta la data di nascita errata; i) già stralciata al momento del deposito della lista.
3 La lista e le firme senza l’attestazione comunale sono nulle.
Termine per la consegna delle liste Art. 99
1 Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle firme.
2 Il Municipio trasmette entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato le liste consegnate entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.
3 Le liste depositate dopo le ore dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle firme sono nulle.
Accertamento del risultato Art. 100
1 La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda di iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.
2 Essa può procedere presso l’interessato a controlli dell’effettiva personale sottoscrizione della lista.
Pubblicazione del risultato Art. 101 1 La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita.
2 Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate.
3 Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.
Ricevibilità
Art. 102 Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
Ritiro della domanda Art. 103
1 La domanda di iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata fino al giorno della pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale.
2 La domanda di iniziativa legislativa e la domanda di iniziativa per la revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio.
3 La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza.
4 Il ritiro dell’iniziativa è pubblicato nel Foglio ufficiale.
Iniziativa costituzionale
a) riforma totale
Art. 104 1 Se la domanda di iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà eletta con le norme stabilite per l’elezione del Gran Consiglio.
2 Il Gran Consiglio o la Costituente allestisce il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.
b) riforma parziale Art. 105 1 La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.
2 Se la domanda di iniziativa per l’adozione o per la modifica o abrogazione di più articoli riguarda materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare di iniziativa.
3 La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.
4 Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
c) procedura Art. 106
1 Se l’iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora il progetto di riforma parziale nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.
2 Il Gran Consiglio può contrapporre al progetto di iniziativa popolare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.
3 Se l’iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l’accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell’iniziativa.
4 Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.
5 In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
6 Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l’indicazione della data della votazione.
Iniziativa legislativa
a) modalità Art. 107 1 L’iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.
2 Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un’iniziativa distinta.
3 La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.
4 Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
b) procedura Art. 108 1 Se la domanda di iniziativa popolare non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene sottoposta al voto popolare.
2 Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora un progetto nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.
3 Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l’accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.
4 Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.
5 In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
c) ritiro Art. 109 1 Non si procede a votazione quando la maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto ritira la domanda di iniziativa o quando essa è accettata dal Gran Consiglio.
2 È riservato il diritto di referendum.
Domanda di riforma totale della Costituzione
Art. 110 1 La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.
2 Nella votazione sono posti i quesiti seguenti: «Volete la riforma totale della Costituzione?». e in caso affermativo: «Volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio o dalla Costituente?».
3 Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l’elezione della Costituente secondo le modalità per l’elezione del Gran Consiglio.
Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione Art. 111
1 La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2 Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
3 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
4 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della domanda sussidiaria. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il numero maggiore di voti. TITOLO VIII Referendum
Requisiti della lista Art. 112 La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni: a) del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto; b) dell’atto contro il quale il referendum è proposto; c) con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato; d) con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 penale svizzero).
Procedura: norme applicabili Art. 113
1 La raccolta delle firme, l’attestazione comunale, l’accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.
2 I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.
3 Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.
Pubblicazione del risultato Art. 114 1 La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.
2 Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.
3 Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione. TITOLO IX Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni
Autorità competente Art. 115 1 La presentazione dell’iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.
2 Il regolamento comunale può delegare la decisione al Municipio.
Iniziativa
a) presentazione della domanda Art. 116
1 I Comuni che intendono proporre un’iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Comuni promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.
2 I promotori devono designare un loro rappresentante.
3 La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e indicare i Comuni promotori autorizzati a presentare la dichiarazione di ritiro.
b) esame della domanda Art. 117 Per l’esame della domanda valgono le disposizioni dell’articolo 94.
Deposito delle adesioni Art. 118 Le adesioni dei Comuni devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.
Altre disposizioni Art. 119 1 Valgono per analogia le norme sulle iniziative e sui referendum popolari.
2 Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità. TITOLO X Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio
Presentazione della proposta di revoca Art. 120
1 La proposta di revoca del Consiglio di Stato deve essere firmata da cinquanta elettori; essa è presentata all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale.
2 La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell’articolo
45 capoverso 1 lettera a ; essa è presentata al Municipio ed è pubblicata all’albo comunale.
3 La proposta di revoca può essere motivata; il Consiglio di Stato e il Municipio hanno il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.
Requisiti della lista Art. 121 La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni: a) della domanda; b) della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale o all’albo comunale; c) con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 penale svizzero).
Deposito delle firme Art. 122 1 Le firme della domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.
2 Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.
Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda Art. 123
1 L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio accerta e pubblica il risultato della domanda di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale.
2 La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del Municipio e ne fa eseguire la pubblicazione all’albo comunale.
3 Gli articoli 100 e 101 sono applicabili per analogia.
Votazione
Art. 124 Il Consiglio di Stato o il Municipio fissa la data della votazione.
Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio Art. 125 1 Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa la data dell’elezione e convoca le assemblee; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.
2 Se la domanda di revoca del Municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell’elezione e il Municipio convoca l’assemblea; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.
3 Per l’elezione del Sindaco si applicano gli articoli 82 e seguenti.
Assunzione della carica e periodo di elezione Art. 126 1 Il Consiglio di Stato e il Municipio revocato restano in funzione sino all’entrata in carica dei nuovi membri.
2 I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.
Diritto suppletorio Art. 127 Sono applicabili per analogia le norme in materia di referendum. TITOLO XI Pubblicazioni
Pubblicazioni
a) in generale Art. 128 1 Le pubblicazioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono effettuate nel Foglio ufficiale.
2 Le pubblicazioni del Municipio, del Sindaco e dell’ufficio elettorale sono effettuate all’albo comunale.
3 Sono riservate le disposizioni speciali.
b) nei casi di urgenza Art. 129 Nei casi di urgenza, il Consiglio di Stato può disporre che la pubblicazione determinante sia effettuata con altre modalità. TITOLO XII Termini e rimedi di diritto Capitolo primo Termini
Termini
a) in generale Art. 130
1 I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi né prorogati; non vi sono ferie.
2 Quando la legge prescrive il deposito di un atto, il termine è rispettato quando l’autorità riceve tale atto entro le ore 18.00 del giorno della scadenza; negli altri casi si applicano i principi generali della procedura amministrativa.
3 Se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
4 Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell’intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.
b) nella presentazione delle candidature Art. 131 Le proposte di candidati, le modifiche delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all’autorità o all’ufficio competente entro le ore 18.00 del termine di scadenza. Capitolo secondo Rimedi di diritto
Ricorso contro il catalogo elettorale Art. 132
1 Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune durante il periodo di pubblicazione.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria Art. 133 1 Per atti della procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto.
2 Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva, riservato il diritto federale.
4 Contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
5 Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l’atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione.
6 Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d’urgenza, riservato il ricorso secondo l’articolo 134.
Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni Art. 134 1 Le decisioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono definitive, riservato il diritto federale.
2 I ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.
3 I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.
Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale Art. 135 I ricorsi contro le votazioni federali o l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.
Impugnabilità delle decisioni Art. 136 Il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge. TITOLO XIII Sanzioni disciplinari
Sanzioni disciplinari Art. 137 1 Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di 5’000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione.
2 Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili dal Consiglio di Stato con una multa fino a un massimo di 1’000 franchi.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Obbligatorietà della carica Art. 138 1 Ogni eletto dal popolo a una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla, a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.
2 Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l’elezione del Governo, può infliggere una multa fino a un massimo di 5’000 franchi all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. TITOLO XIV Strumenti tecnici e informatici
Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio Art. 139 Per le operazioni di spoglio, il Consiglio di Stato può prevedere l’impiego di strumenti tecnici e informatici; sono riservate le disposizioni federali.
Raccolta di informazioni Art. 139a 6 1 La Cancelleria dello Stato raccoglie dai Comuni le informazioni in merito alla riuscita, alla ricevibilità, all’eventuale ritiro e al risultato della votazione di iniziative popolari, di referendum e delle domande di revoca del Municipio.
2 Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sulla pagina internet del Cantone. TITOLO XV Disposizioni finali
6 Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 - BU 2022, 18.
Disposizioni esecutive Art. 140 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione della legge.
Abrogazione del diritto previgente Art. 141 La legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è abrogata.
Entrata in vigore Art. 142
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ricevuta l’approvazione della Confederazione, 7 la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
8 Pubblicata nel BU 2019 , 265.
7
Approvata dalla Cancelleria federale: il 30 aprile 2019 - BU 2019, 265.
8 Entrata in vigore: 1° settembre 2019 - BU 2019, 265.
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