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Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili

Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 (Stato 1° gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – 8b, 8c e 8e della legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len); – legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione nuovi impianti di energia rinnovabile del 19 dicembre 2013; – federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne), 1 decreta: Capitolo primo Generalità

Scopo

Art. 1 Conformemente all’art. 8e della legge cantonale sull’energia (in seguito LEn), il presente regolamento definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo per le energie rinnovabili (FER) e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale e al finanziamento delle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.
Prelievo sul consumo Art. 2 2 1 I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare degli incentivi cantonali quali promotori di impianti fotovoltaici di media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.
2 Alfine di determinare il consumo globale sul quale applicare il prelievo, i gestori di rete inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati che riguardano l’anno civile precedente (anno di riferimento) relativi: – globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi
5 e dell’Allegato RLA-LAEl, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse); – di clienti finali con un consumo superiore a 0.5 GWh annui e quantitativi globali di elettrica loro fatturata.
3 Il consumo globale determinante corrisponde al quantitativo globale di elettricità fatturata di cui al cpv. 2 dedotte le eccedenze superiori a 0.5 GWh.
Ripartizione dei fondi del FER per gli incentivi cantonali Art. 3 1 I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 2 lett. a e b Len, destinati agli incentivi cantonali sono così suddivisi:
3
40% Contributi unici per la costruzione di impianti (CU)
50% Contributi unici per la costruzione di impianti fotovoltaici (CU-FV)
6% Incentivi per progetti di ricerca in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650’000. – annui
4% Oneri dell’amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350’000.– annui
2 Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la ripartizione di cui al cpv. 1, in funzione dell’evoluzione della situazione e delle effettive esigenze.
3 Parte del contributo straordinario a favore del FER, approvato col decreto legislativo concernente lo stanziamento di un contributo straordinario di 5 milioni di franchi a favore del fondo cantonale per
1 Ingresso modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
2 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,

175.

3

Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2017, 417.
le energie rinnovabili del 4 maggio 2021, è destinato ad evadere le richieste in lista di attesa al momento della sua entrata in vigore.
4
Finanziamento ai Comuni Art. 4 1 I fondi a disposizione del FER derivanti dall’introito del supplemento di prelievo sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 3 Len sono destinati al finanziamento delle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico in base alla seguente chiave di riparto: (K1*kWhi + K2*popi + K3*mqi + K4*edii) / (K1*kWhtot + K2*poptot + K3*mqtot + K4*editot) dove: – = 1; K2 = 5’000; K3 = 10; K4 = 20’000; – è il quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzioni delle eccedenze superiori ai GWh in kWh (art. 2 cpv. 2); – è la popolazione residente permanente; – è la superficie edificabile in metri quadrati; – è il numero di edifici; – corrispondente del comune considerato; – è il valore cantonale totale. 5
2 I dati ufficiali di riferimento sono quelli forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale, dall’Ufficio dell’energia, dall’Ufficio cantonale di statistica e dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari. 6
3 La chiave di riparto di cui al cpv. 1 sarà verificata dal Consiglio di Stato periodicamente, ma almeno ogni 4 anni, e se necessario adeguata di conseguenza. Capitolo secondo Autorità competenti
Incentivi cantonali Art. 5
7
1 La competenza per la gestione delle richieste di remunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC-TI) è dell’Ufficio dell’energia (UEn).
1bis La competenza per la concessione dei contributi unici per impianti è: – sino a fr. 50’000.– – Divisione delle risorse (DR) sino a fr. 100’000. – – Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100’000. –.
2 La competenza per la concessione dei finanziamenti per progetti di ricerca e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è: – Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) sino a fr. 50’000. – – Divisione dell’ambiente (DA) sino a fr. 100’000. – – Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100’000. –.
3 ...
4 L’autorità competente emana la decisione di concessione del contributo unico entro
3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.
Finanziamento ai Comuni Art. 6 1 Ai Comuni vengono riversati i rispettivi contributi in base alla chiave di riparto di cui all’art. 4 cpv. 1, tenuto conto dell’attività svolta, in corso e pianificata in ambito energetico da ogni singolo Comune.
2 Se un Comune dovesse essere inadempiente, la sua quota parte viene ridistribuita agli altri Comuni sempre in base alla chiave di riparto.
3 Il Dipartimento del territorio riversa un acconto dei contributi dovuti ai Comuni, sulla base dei dati di consumo globale di cui all’art. 2.
4 L’anno successivo al riversamento dell’acconto dei contributi, il Dipartimento del territorio stabilisce gli importi dovuti sulla base dei dati aggiornati relativi al consumo globale effettivo, li notifica ai Comuni entro il 31 ottobre e allestisce i relativi conguagli. 8
4 Cpv. introdotto dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
5 Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
6 Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
7 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2016,
175; BU 2017, 417.
8 Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
Valutazione delle richieste degli incentivi cantonali
7
1 a) richiesta di incentivo cantonale ed emana un preavviso non vincolante all’attenzione decisionale; b) dei Comuni in ambito energetico e preavvisa il riversamento ai Comuni in base alla di riparto; c) e le ricerche.
9
2 La CC-FER è un gremio composto di 9 membri, nel quale sono rappresentati: – (un membro) e la SPAAS (un membro), con ruolo di coordinatori; – Elettrica Ticinese AET (un membro); – TicinoEnergia (un membro); – sostenibilità applicata all’ambiente costruito della SUPSI (un membro); – delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri); – (due membri). 10
3 La CC-FER si riunirà regolarmente in funzione del numero di richieste da preavvisare, ma almeno quattro volte l’anno.
4 Per le indennità di seduta e di trasferta ai membri della CC-FER non dipendenti dello Stato fanno testo le disposizioni di cui agli art. da 9 a 12 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del di Stato del 6 maggio 2008.
Analisi tecnica delle richieste di incentivi cantonali Art. 8
1 L’analisi tecnica delle richieste per il contributo unico è compito di AET, che la sottopone all’attenzione della CC-FER. 11
2 L’analisi tecnica delle richieste per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è compito dell’Associazione TicinoEnergia, che la sottopone all’attenzione della CC-FER. Capitolo terzo Incentivi cantonali
Definizione di impianti Art. 9
12 Gli incentivi di cui ai capitoli quarto e quinto sono concessi per le seguenti tipologie di impianti: a) b) c) d) di profondità; e)
Richiesta di finanziamento Art. 10 13 Le richieste di incentivo di cui ai capitoli quarto, quinto e sesto devono essere presentate all’UEn o alla SPAAS mediante gli appositi moduli da scaricare dal sito internet www.ti.ch/fer.
Esame della richiesta Art. 11 14 1 Il formulario della domanda preliminare e gli allegati richiesti devono essere inoltrati prima dell’inizio dei lavori in forma cartacea oppure elettronica. La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste d’incentivo cantonale è determinata dalla data di inoltro delle stesse: per i formulari cartacei fa stato il timbro postale, mentre per la procedura elettronica fa stato la data di
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9 Lett. modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
10 Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407; precedenti modifiche: BU
2017, 417; BU 2019, 388.
11 Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
12 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedente modifica: BU 2017,

417.

13 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
14 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,

175.

15 Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
2 Per quanto riguarda le richieste di contributo unico, a parità di data d’inoltro, la priorità della loro
16
3 Le richieste possono essere rifiutate qualora gli impianti non fossero progettati secondo le regole dell’arte.
4 Le richieste possono essere rifiutate qualora la produzione di energia elettrica dell’impianto risultasse inferiore ai requisiti minimi. In caso di dubbio sarà richiesta una simulazione con un programma professionale specifico.
5 La CC-FER stabilisce i requisiti minimi e i criteri di accettazione in base alle differenti tecnologie, aggiornando regolarmente i valori in base all’evoluzione della tecnica.
17
6 La SPAAS, l’UEn, l’AET o la CC-FER possono in ogni tempo chiedere, direttamente all’istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari.
7 La SPAAS o l’UEn possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, degli impianti al beneficio di un finanziamento del FER e i risultati degli studi di ricerca e dei progetti di consulenza finanziati. Capitolo quarto RIC-TI
Condizioni di accettazione Art. 12 18
1 La RIC-TI è concessa unicamente per i nuovi impianti realizzati in Ticino e allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014, per i quali l’UEn ha rilasciato una promessa preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020.
2 Possono beneficiare della RIC-TI realizzati in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, oppure impianti privati realizzati in Ticino con una potenza installata non superiore a 50 kW.
3 Gli impianti di proprietà di AET possono accedere alla RIC-TI.
4 Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW non possono beneficiare della RIC-TI.
5 ...
6 Gli impianti per i quali è stata richiesta la rimunerazione unica federale, il contributo unico cantonale o altri contributi, l’importo concesso per la RIC-TI sarà ridotto ad effettiva copertura dei costi d’investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.
6bis ... 19
7 È possibile annunciarsi contemporaneamente sia al programma federale (RIC) che a quello cantonale (RIC-TI), ma all’ottenimento della decisione cantonale il proprietario deve provvedere, entro 1 mese, allo stralcio della propria richiesta RIC (fanno eccezione gli impianti di cui al punto
11). La mancata comunicazione a Swissgrid può comportare la sospensione della RIC-TI per un determinato periodo, nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di rimunerazione.
8 Gli impianti che beneficiano della RIC non possono richiedere la RIC-TI, né possono farvi capo rinunciando a quella federale.
9 ...
10 Una lista d’attesa può essere introdotta qualora sulla base delle promesse preliminari i fondi necessari non fossero sufficienti.
11 Eccezionalmente, per gli impianti fotovoltaici la cui potenza installata è uguale o superiore a 50 k che valuterà ogni singolo caso in funzione della disponibilità finanziaria del fondo cantonale, l’accesso alla RIC-TI può essere limitato ad un periodo ponte di massimo 3 anni, in attesa di essere ammessi alla RIC.
12 Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa di remunerazione è considerata nulla.
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16 Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
17 Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
18 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2016, 175; BU 2017, 417.

19

Cpv. abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
20 Cpv. introdotto dal R 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 178.
Art. 13 ...
21 Art. 14 ... 22
Allacciamento alla rete Art. 15
23
1 La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo l’effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente possono comportare la mancata rimunerazione di un determinato periodo di produzione. Nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di rimunerazione ed il rigetto del finanziamento.
2 Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l’autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.

Rimunerazione

Art. 16 24 1 L’importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale. Fa eccezione la RIC-TI per il fotovoltaico, dove la durata è fissata in 12 anni e la tariffa può subire una decurtazione se per l’impianto è stato richiesto un altro incentivo ai sensi dell’art. 12 cpv. 6 del presente regolamento.
2 La durata della rimunerazione inizia al momento dell’allacciamento alla rete e termina il 31 dicembre dell’ultimo anno di rimunerazione.
3 La RIC-TI viene riconosciuta unicamente per l’elettricità fisicamente immessa in rete.
Immissione in rete dell’energia elettrica Art. 17 25 1 In base ai dati registrati dalle aziende di distribuzione locale nel portale svizzero delle garanzie di origine, AET allestisce il conteggio dei kWh immessi in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e lo trasmette all’UEn, che procede al versamento dell’indennizzo al proprietario dell’impianto.
2 L’energia elettrica immessa in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e le relative garanzie d’origine (GO) sono acquisite dal Cantone, che le cede a titolo gratuito ad AET, affinché essa possa raggiungere l’obiettivo fissato nel PEC di offrire al consumatore finale in Ticino una quota parte minima del 90% di energia elettrica certificata di origine rinnovabile.
Modifica degli impianti al beneficio della RIC-TI Art. 18 1 Qualsiasi modifica di un impianto al beneficio RIC-TI, compresi i trapassi di proprietà, deve essere notificata all’UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.
2 La mancata notifica comporta la sospensione della rimunerazione a partire dall’intervenuta modifica, la facoltà dell’autorità decisionale di ordinare la restituzione di contributi indebitamente percepiti.
3
...
4 Gli impianti a beneficio della RIC-TI non possono essere ampliati. Il mancato rispetto di questa condizione comporta l’immediata revoca della promessa di rimunerazione, con la facoltà dell’autorità decisionale di ordinare la restituzione dei contributi indebitamente percepiti.
Cessazione della rimunerazione Art. 19
1 La corresponsione della RIC-TI cessa con la fine del periodo di rimunerazione.
2 Ogni proprietario d’impianto può rinunciare alla RIC-TI per la fine di un trimestre, dandone comunicazione scritta all’UEn entro la fine del trimestre in questione, ovvero entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Un nuovo accesso alla RIC-TI non è consentito.
3 Qualora l’impianto venga smantellato automaticamente decade il diritto alla rimunerazione. Capitolo quinto
21 Art. abrogato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2017, 417.

22

Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
23 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175; precedente modifica: BU 2014,

401.

24 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,

175.

25 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

26

Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,

175.

Contributo unico per la costruzione di impianti
Condizioni di accettazione Art. 20 27 1 I contributi unici sono concessi ai nuovi impianti di potenza nominale di almeno 2 kW per impianti fotovoltaici, rispettivamente 2 kVA per impianti di altre tecnologie, realizzati in Ticino ed allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014. 28
2 Gli impianti realizzati in Ticino da AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinese o enti con sede sociale in Ticino il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinese, possono percepire un contributo ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 per impianti fotovoltaici e dell’art. 25a cpv. 4 per gli altri impianti. 29
3 Gli impianti che beneficiano o che beneficeranno della RIC federale non possono ottenere il contributo unico cantonale, né possono farvi capo rinunciando alla rimunerazione federale.
4 Una lista d’attesa può essere introdotta qualora sulla base delle promesse preliminari i fondi necessari non fossero sufficienti.
5 Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa del contributo unico è considerata nulla.
6 L’energia elettrica prodotta al netto dell’autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili. In caso di disdetta delle condizioni AET sarà richiesta la restituzione completa dei contributi percepiti. Un nuovo accesso agli incentivi FER per lo stesso impianto non è consentito. 30
7 I beneficiari del contributo unico sono liberi di gestire autonomamente l’energia elettrica prodotta e i relativi certificati solo alla scadenza delle condizioni di cui al cpv. 6.
8 Qualora l’impianto da realizzare benefici di ulteriori sussidi, il CU FER verrà ridotto di conseguenza. L’ammontare complessivo dei sussidi cantonali percepiti non può superare il 50% dei costi d’investimento riconosciuti. Il presente capoverso viene applicato in relazione con l’art. 12 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
31
Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti Art. 21 32 1 Un impianto che ha beneficiato del contributo unico FER deve garantire un esercizio regolare, a partire dalla sua messa in esercizio, per almeno la durata prevista dalle condizioni AET applicate all’acquisto di energia elettrica pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili.
2 Eventuali interruzioni prolungate d’esercizio di un impianto devono essere tempestivamente notificate e motivate all’UEn.
3 L’autorità decisionale ha la facoltà di richiedere interamente o parzialmente la restituzione dei contributi erogati, se i requisiti relativi all’esercizio degli impianti ai sensi del cpv. 1 non dovessero essere rispettati.
Promessa di concessione del contributo unico Art. 22 33
1 Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto, è rilasciata una promessa di concessione del contributo unico al prezzo non vincolante vigente al momento della valutazione della richiesta.
2 La promessa di concessione del contributo unico ha una validità di 1 anno. Situazioni particolari che necessitano di più tempo per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica verranno valutati di caso in caso dall’autorità competente, dopo una richiesta formale da parte del proprietario, da inviare al più tardi 1 mese prima della scadenza.
3 ... 34
27 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2016, 175; BU 2017, 417; BU 2018, 178.

28

Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
29 Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
30 Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
31 Cpv. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
32 Art. reintrodotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326; precedenti modifiche: BU
2014, 401; BU 2017, 417; BU 2021, 267.

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Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
34 Cpv. abrogato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
Art. 23
...
35
Allacciamento alla rete Art. 24
36
1 La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo l’effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente possono comportare, per il relativo periodo, il mancato acquisto da parte di AET dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete. Nei casi più gravi è possibile la revoca del contributo unico.
2 Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l’autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.
Ammontare del contributo unico per impianti fotovoltaici Art. 25 37 1 Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 1, il contributo unico CU- FV ammonta ai seguenti importi definiti in base alla data di messa in esercizio e calcolati sulla base delle tariffe definite a livello federale per impianti con autoconsumo (RU-CH) fino ad un massimo di fr. 250’000. –: a) per impianti messi in esercizio fino al 31 marzo 2022: della RU-CH; b) per impianti messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2022: – impianti di potenza nominale fino a 30 kW: 50% della RU-CH; – impianti di potenza nominale superiore a 30 kW: 50% della RU-CH fino a 30 kW di potenza nominale a cui si somma 1/3 della RU-CH per la restante potenza nominale dell’impianto.
2 Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta al 30% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 250’000.–.
3
...
4 ...
Ammontare del contributo unico per altre tecnologie Art. 25a 38
1 Per gli impianti realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 1, esclusi gli impianti fotovoltaici, il contributo unico CU ammonta al 20% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 500’000.–.
2 L’ammontare definitivo del contributo unico ai sensi del cpv. 1 viene determinato sulla base della produzione netta annuale nei primi 5 anni d’esercizio dell’impianto. Dopo il quinto anno d’esercizio occorre notificare all’UEn la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.
3 Se la produzione netta annuale di un impianto realizzato ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 è inferiore rispetto alla produzione indicata nella notifica di messa in esercizio, il contributo unico può essere ridotto di conseguenza. In questi casi l’autorità decisionale ha la facoltà di richiedere interamente o parzialmente la restituzione dei contributi già erogati.
4 Per gli impianti realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta al 30% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 500’000.–.
Modalità di versamento del contributo unico Art. 25b 39 1 Il versamento del contributo unico per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 e 2 è versato al richiedente, se tutte le condizioni contemplate nel formulario di messa in esercizio sono state adempiute, dopo la crescita in giudicato della decisione finale rilasciata dall’UEn.
2 Il versamento del contributo unico per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 1, esclusi gli impianti fotovoltaici, avviene secondo le modalità seguenti: – un acconto pari all'80% per impianti idroelettrici, rispettivamente al 60% per altre tecnologie, calcolato sulla base dei dati contenuti nella notifica di messa in esercizio; – il saldo calcolato sulla base dei dati definitivi trasmessi in ottemperanza all'art. 25a cpv. 2.
35 Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
36 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2016, 175; BU 2017, 417.
37 Art. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 91 e 326; precedenti modifiche: BU
2016, 175; BU 2017, 417; BU 2021, 267.

38

Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
39 Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
3 L’autorità decisionale ha la facoltà di modificare l’importo dell’acconto di cui al cpv. 2, nel caso in
Modifica degli impianti al beneficio del contributo unico Art. 26 1 Qualsiasi modifica di un impianto che ha beneficiato del contributo unico, compresi i trapassi di proprietà, le locazioni e qualsiasi altro genere di cessione d’uso o di dominio, deve essere notificata all’UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.
2 In caso di mancata notifica l’autorità decisionale ha la facoltà di ordinare la restituzione dei contributi erogati.
3 L’ampliamento degli impianti è consentito solo per gli impianti che hanno ottenuto il contributo unico cantonale. Per ampliamenti di almeno 2 kW, rispettivamente 2 kVA, è possibile richiedere un contributo ai sensi degli art. 25 e 25a. Il calcolo del contributo viene effettuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto. Il contributo complessivo dopo l’ampliamento non può però superare i limiti massimi previsti ai sensi degli art. 25 e 25a. 40
4 L’ampliamento di un impianto deve essere notificato all’UEn con gli appositi formulari seguendo lo stesso iter procedurale di un nuovo impianto. 41
5 La richiesta di contributo unico per un ampliamento d’impianto può essere rifiutata qualora l’ampliamento previsto, oggetto di notifica all’UEn con gli appositi formulari, non dovesse rispettare i requisiti tecnici e progettuali minimi previsti ai sensi dell’art. 11 cpv. 3-4.
42 Capitolo sesto Incentivi per progetti di ricerca e consulenza
Condizioni particolari Art. 27
1 Gli incentivi per progetti di ricerca e consulenza sono concessi solo per i progetti presentati a partire dall’entrata in vigore del regolamento.
2 Gli incentivi per progetti di ricerca e studi sono concessi nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all’energia elettrica. 43
3 Gli incentivi per la consulenza sono concessi lo sviluppo di modelli di consulenza nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all’energia elettrica. 44
4 Progetti di ricerca, studi o consulenze possono essere riconosciuti se svolti da enti con sede in Ticino.
5 Gli studi del PEC negli ambiti del cpv. 2 sono di principio accolti.
Incentivi per progetti di ricerca e studi Art. 28
1 L’incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi del progetto o dello studio, ritenuto un massimo di fr. 150’000.–. L’autorità decisionale si riserva la facoltà di ridurre o rifiutare la richiesta di incentivi a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio. 45
2 Il versamento dell’incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale.
Incentivi per la consulenza Art. 29 L’incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi riconosciuti, ritenuto un massimo di fr. 50’000.–. Capitolo settimo Finanziamento ai Comuni
Sostegno alle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico Art. 30 46 1 Ai Comuni, per l’ottenimento dei contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell’art. 4 cpv. 1, vengono riconosciuti attività ed investimenti nei seguenti ambiti:
40 Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326; precedenti modifiche: BU
2016, 175; BU 2017, 417; BU 2021, 267.
41 Cpv. introdotto dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
42 Cpv. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
43 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.
44 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.
45 Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

46

Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2014,

401.

a) del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà; b) di nuovi edifici ad alto standard energetico; c) sulle proprie infrastrutture; d) di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili; e) di reti intelligenti (smartgrid); f) in ambito di efficienza e di risparmio energetico a favore dei privati, delle aziende e enti pubblici; g) provvedimenti adottati per promuovere un’utilizzazione più parsimoniosa e razionale elettrica.
2 Possono essere riconosciuti anche investimenti già realizzati o in corso d’opera, attivati a bilancio dopo il 1° gennaio 2009, nella misura massima del valore residuo allibrato a bilancio.
3 I Comuni accantonano e utilizzano i contributi a loro assegnati secondo le modalità contabili stabilite dalla Sezione degli enti locali.
4 Annualmente, entro il 30 giugno, ogni Comune dovrà presentare alla SPAAS un rapporto consuntivo delle attività indicate al cpv. 1 svolte nel corso dell’anno precedente e la pianificazione di quelle future. Sulla base di questi documenti verranno confermati i contributi calcolati alla chiave di riparto ai sensi dell’art. 4 cpv. 1. Capitolo ottavo Disposizioni finali
Disposizioni suppletive Art. 31
1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento fa stato quanto stabilito a livello federale. 47
2 L’autorità decisionale ha la facoltà di non entrare in materia o di negare il finanziamento postulato in caso di informazioni incomplete o non veritiere fornite dall’istante.
3 In caso di mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento da parte del beneficiario dei finanziamenti, l’autorità decisionale può sospendere ogni versamento e ordinare la restituzione di quanto percepito.
4 Rimane riservata l’applicazione delle disposizioni penali contemplate dalla legislazione federale.
5 Il richiedente autorizza la digitalizzazione dei formulari e di tutta la documentazione inviata e riconosce nella sua versione digitale la medesima forza probante esplicata dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno. 48
6 Il richiedente che sceglie di utilizzare la procedura elettronica di invio della documentazione deve allegare alla richiesta la scansione del proprio documento di legittimazione valido (carta d’identità o passaporto) e riconosce nella versione digitale la medesima forza probante esplicata dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno. 49
7 Con l’inoltro del formulario il richiedente esprime il consenso al trattamento e archiviazione dei suoi dati personali conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati.
50
Norma transitoria Art. 32 51 1 I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 10 passeranno automaticamente al contributo unico secondo le disposizioni presenti nel capitolo quinto.
2 I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 11 passeranno automaticamente al contributo unico secondo le disposizioni presenti nell’art. 25 cpv. 2 al netto di eventuali contributi già versati.
3 Gli impianti che hanno ricevuto una decisione preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020 ma che non sono ancora stati accettati definitivamente nel programma cantonale, potranno ricevere la RIC-TI unicamente se la potenza del generatore elettrico è inferiore o uguale a 100 kVA.
Entrata in vigore Art. 33 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2014.
47 Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
48 Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
49 Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
50 Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

51

Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedente modifica: BU 2017,

417.

Pubblicato nel BU 2014 , 211.
Version: 31.12.2023
Anzahl Änderungen: 289

Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili

Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – 8b, 8c e 8e della legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len); – legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione nuovi impianti di energia rinnovabile del 19 dicembre 2013; – federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne), 1 decreta: Capitolo primo Generalità

Scopo

Art. 1 Conformemente all’art. 8e della legge cantonale sull’energia (in seguito LEn), il presente regolamento definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo per le energie rinnovabili (FER) e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale e al finanziamento delle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.
Prelievo sul consumo Art. 2 2 1 I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare degli incentivi cantonali quali promotori di impianti fotovoltaici di media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.
2 Alfine di determinare il consumo globale sul quale applicare il prelievo, i gestori di rete inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati che riguardano l’anno civile precedente (anno di riferimento) relativi: – globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi
5 e dell’Allegato RLA-LAEl, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse); – di clienti finali con un consumo superiore a 0.5 GWh annui e quantitativi globali di elettrica loro fatturata.
3 Il consumo globale determinante corrisponde al quantitativo globale di elettricità fatturata di cui al cpv. 2 dedotte le eccedenze superiori a 0.5 GWh.
Ripartizione dei fondi del FER per gli incentivi cantonali Art. 3 1 I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 2 lett. a e b Len, destinati agli incentivi cantonali sono così suddivisi:
3
40% Contributi unici per la costruzione di impianti (CU)
50% Contributi unici per la costruzione di impianti fotovoltaici (CU-FV)
6% Incentivi per progetti di ricerca in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650’000. – annui
4% Oneri dell’amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350’000.– annui
2 Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la ripartizione di cui al cpv. 1, in funzione dell’evoluzione della situazione e delle effettive esigenze.
3 Parte del contributo straordinario a favore del FER, approvato col decreto legislativo concernente lo stanziamento di un contributo straordinario di 5 milioni di franchi a favore del fondo cantonale per
1 Ingresso modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
2 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,

175.

3

Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2017, 417.
le energie rinnovabili del 4 maggio 2021, è destinato ad evadere le richieste in lista di attesa al momento della sua entrata in vigore.
4
Finanziamento ai Comuni Art. 4 1 I fondi a disposizione del FER derivanti dall’introito del supplemento di prelievo sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 3 Len sono destinati al finanziamento delle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico in base alla seguente chiave di riparto: (K1*kWhi + K2*popi + K3*mqi + K4*edii) / (K1*kWhtot + K2*poptot + K3*mqtot + K4*editot) dove: – = 1; K2 = 5’000; K3 = 10; K4 = 20’000; – è il quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzioni delle eccedenze superiori ai GWh in kWh (art. 2 cpv. 2); – è la popolazione residente permanente; – è la superficie edificabile in metri quadrati; – è il numero di edifici; – corrispondente del comune considerato; – è il valore cantonale totale. 5
2 I dati ufficiali di riferimento sono quelli forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale, dall’Ufficio dell’energia, dall’Ufficio cantonale di statistica e dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari. 6
3 La chiave di riparto di cui al cpv. 1 sarà verificata dal Consiglio di Stato periodicamente, ma almeno ogni 4 anni, e se necessario adeguata di conseguenza. Capitolo secondo Autorità competenti
Incentivi cantonali Art. 5
7
1 La competenza per la gestione delle richieste di remunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC-TI) è dell’Ufficio dell’energia (UEn).
1bis La competenza per la concessione dei contributi unici per impianti è: – sino a fr. 50’000.– – Divisione delle risorse (DR) sino a fr. 100’000. – – Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100’000. –.
2 La competenza per la concessione dei finanziamenti per progetti di ricerca e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è: – Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) sino a fr. 50’000. – – Divisione dell’ambiente (DA) sino a fr. 100’000. – – Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100’000. –.
3 ...
4 L’autorità competente emana la decisione di concessione del contributo unico entro
3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.
Finanziamento ai Comuni Art. 6 1 Ai Comuni vengono riversati i rispettivi contributi in base alla chiave di riparto di cui all’art. 4 cpv. 1, tenuto conto dell’attività svolta, in corso e pianificata in ambito energetico da ogni singolo Comune.
2 Se un Comune dovesse essere inadempiente, la sua quota parte viene ridistribuita agli altri Comuni sempre in base alla chiave di riparto.
3 Il Dipartimento del territorio riversa un acconto dei contributi dovuti ai Comuni, sulla base dei dati di consumo globale di cui all’art. 2.
4 L’anno successivo al riversamento dell’acconto dei contributi, il Dipartimento del territorio stabilisce gli importi dovuti sulla base dei dati aggiornati relativi al consumo globale effettivo, li notifica ai Comuni entro il 31 ottobre e allestisce i relativi conguagli. 8
4 Cpv. introdotto dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
5 Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
6 Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
7 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2016,
175; BU 2017, 417.
8 Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
Valutazione delle richieste degli incentivi cantonali
7
1 a) richiesta di incentivo cantonale ed emana un preavviso non vincolante all’attenzione decisionale; b) dei Comuni in ambito energetico e preavvisa il riversamento ai Comuni in base alla di riparto; c) e le ricerche.
9
2 La CC-FER è un gremio composto di 9 membri, nel quale sono rappresentati: – (un membro) e la SPAAS (un membro), con ruolo di coordinatori; – Elettrica Ticinese AET (un membro); – TicinoEnergia (un membro); – sostenibilità applicata all’ambiente costruito della SUPSI (un membro); – delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri); – (due membri). 10
3 La CC-FER si riunirà regolarmente in funzione del numero di richieste da preavvisare, ma almeno quattro volte l’anno.
4 Per le indennità di seduta e di trasferta ai membri della CC-FER non dipendenti dello Stato fanno testo le disposizioni di cui agli art. da 9 a 12 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del di Stato del 6 maggio 2008.
Analisi tecnica delle richieste di incentivi cantonali Art. 8
1 L’analisi tecnica delle richieste per il contributo unico è compito di AET, che la sottopone all’attenzione della CC-FER. 11
2 L’analisi tecnica delle richieste per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è compito dell’Associazione TicinoEnergia, che la sottopone all’attenzione della CC-FER. Capitolo terzo Incentivi cantonali
Definizione di impianti Art. 9
12 Gli incentivi di cui ai capitoli quarto e quinto sono concessi per le seguenti tipologie di impianti: a) b) c) d) di profondità; e)
Richiesta di finanziamento Art. 10 13 1 Le richieste di incentivo di cui ai capitoli quarto, quinto e sesto devono essere presentate all’UEn o alla SPAAS mediante gli appositi moduli da scaricare dal sito internet www.ti.ch/fer.
2 Le richieste di incentivo per impianti delle tipologie b–e ai sensi dell’art. 9 necessitano di una richiesta preliminare (art. 22). Per gli impianti fotovoltaici, invece, è sufficiente la notifica di messa in esercizio dell’impianto (art. 24). 14
Esame della richiesta Art. 11 15
1 Il formulario della domanda preliminare e gli allegati richiesti devono essere inoltrati prima dell’inizio dei lavori in forma cartacea oppure elettronica. La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste d’incentivo cantonale è determinata dalla data di inoltro delle stesse: per i
9 Lett. modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
10 Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407; precedenti modifiche: BU
2017, 417; BU 2019, 388.
11 Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
12 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedente modifica: BU 2017,

417.

13 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
14 Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.

15

Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,

175.

formulari cartacei fa stato il timbro postale, mentre per la procedura elettronica fa stato la data di invio. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.
16
2 Per quanto riguarda le richieste di contributo unico, a parità di data d’inoltro, la priorità della loro valutazione ed evasione verrà data agli impianti di maggior potenza. 17
3 Le richieste possono essere rifiutate qualora gli impianti non fossero progettati secondo le regole dell’arte.
4 Le richieste vengono rifiutate qualora la produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico risultasse inferiore ai requisiti minimi seguenti: – ore annue di funzionamento per impianti con inclinazione inferiore a 75° rispetto al piano – ore annue di funzionamento per impianti con inclinazione maggiore a 75° rispetto al piano (realizzati ad esempio in facciata) Nel caso in cui un impianto fotovoltaico sia composto da più parti con angolo di inclinazione e/o orientamento diversi che complessivamente non raggiungono le ore minime di funzionamento previste, è data la possibilità di considerare separatamente le parti dell’impianto che complessivamente permettono di raggiungere i requisiti minimi previsti. In caso di dubbio sarà richiesta una simulazione con un programma professionale specifico.
18
5 La CC-FER stabilisce i requisiti minimi e i criteri di accettazione in base alle differenti tecnologie, aggiornando regolarmente i valori in base all’evoluzione della tecnica. 19
6 La SPAAS, l’UEn, l’AET o la CC-FER possono in ogni tempo chiedere, direttamente all’istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari.
7 La SPAAS o l’UEn possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, degli impianti al beneficio di un finanziamento del FER e i risultati degli studi di ricerca e dei progetti di consulenza finanziati. Capitolo quarto RIC-TI
Condizioni di accettazione Art. 12
20
1 La RIC-TI è concessa unicamente per i nuovi impianti realizzati in Ticino e allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014, per i quali l’UEn ha rilasciato una promessa preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020.
2 Possono beneficiare della RIC-TI realizzati in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, oppure impianti privati realizzati in Ticino con una potenza installata non superiore a 50 kW.
3 Gli impianti di proprietà di AET possono accedere alla RIC-TI.
4 Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW non possono beneficiare della RIC-TI.
5
...
6 Gli impianti per i quali è stata richiesta la rimunerazione unica federale, il contributo unico cantonale o altri contributi, l’importo concesso per la RIC-TI sarà ridotto ad effettiva copertura dei costi d’investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.
6bis
... 21
7 È possibile annunciarsi contemporaneamente sia al programma federale (RIC) che a quello cantonale (RIC-TI), ma all’ottenimento della decisione cantonale il proprietario deve provvedere, entro 1 mese, allo stralcio della propria richiesta RIC (fanno eccezione gli impianti di cui al punto
11). La mancata comunicazione a Swissgrid può comportare la sospensione della RIC-TI per un determinato periodo, nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di rimunerazione.
8 Gli impianti che beneficiano della RIC non possono richiedere la RIC-TI, né possono farvi capo rinunciando a quella federale.
9
...

16

Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedente modifica: BU 2020,

407.

17 Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
18 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
19 Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
20 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2016, 175; BU 2017, 417.
21 Cpv. abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
10 Una lista d’attesa può essere introdotta qualora sulla base delle promesse preliminari i fondi
11 Eccezionalmente, per gli impianti fotovoltaici la cui potenza installata è uguale o superiore a 50 k che valuterà ogni singolo caso in funzione della disponibilità finanziaria del fondo cantonale, l’accesso alla RIC-TI può essere limitato ad un periodo ponte di massimo 3 anni, in attesa di essere ammessi alla RIC.
12 Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa di remunerazione è considerata nulla. 22 Art. 13
...
23 Art. 14 ... 24
Allacciamento alla rete Art. 15 25
1 La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo l’effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente possono comportare la mancata rimunerazione di un determinato periodo di produzione. Nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di rimunerazione ed il rigetto del finanziamento.
2 Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l’autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.

Rimunerazione

Art. 16 26
1 L’importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale. Fa eccezione la RIC-TI per il fotovoltaico, dove la durata è fissata in 12 anni e la tariffa può subire una decurtazione se per l’impianto è stato richiesto un altro incentivo ai sensi dell’art. 12 cpv. 6 del presente regolamento.
2 La durata della rimunerazione inizia al momento dell’allacciamento alla rete e termina il 31 dicembre dell’ultimo anno di rimunerazione.
3 La RIC-TI viene riconosciuta unicamente per l’elettricità fisicamente immessa in rete.
Immissione in rete dell’energia elettrica Art. 17 27
1 In base ai dati registrati dalle aziende di distribuzione locale nel portale svizzero delle garanzie di origine, AET allestisce il conteggio dei kWh immessi in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e lo trasmette all’UEn, che procede al versamento dell’indennizzo al proprietario dell’impianto.
2 L’energia elettrica immessa in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e le relative garanzie d’origine (GO) sono acquisite dal Cantone, che le cede a titolo gratuito ad AET, affinché essa possa raggiungere l’obiettivo fissato nel PEC di offrire al consumatore finale in Ticino una quota parte minima del 90% di energia elettrica certificata di origine rinnovabile.
Modifica degli impianti al beneficio della RIC-TI Art. 18 28
1 Qualsiasi modifica di un impianto al beneficio RIC-TI, compresi i trapassi di proprietà, deve essere notificata all’UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.
2 La mancata notifica comporta la sospensione della rimunerazione a partire dall’intervenuta modifica, la facoltà dell’autorità decisionale di ordinare la restituzione di contributi indebitamente percepiti.
3
...
22 Cpv. introdotto dal R 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 178.
23 Art. abrogato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2017, 417.

24

Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
25 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175; precedente modifica: BU 2014,

401.

26 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,

175.

27 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

28

Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,

175.

4 Gli impianti a beneficio della RIC-TI possono essere ampliati. Nel caso in cui l’energia elettrica rimunerazione RIC-TI verrà ricalcolato come tasso misto in modo analogo a quanto avviene a livello federale. Il tasso di rimunerazione per l’ampliamento o il rinnovo ammonta a 0 cts./kWh. La durata della rimunerazione non viene modificata. 29
Cessazione della rimunerazione Art. 19
1 La corresponsione della RIC-TI cessa con la fine del periodo di rimunerazione.
2 Ogni proprietario d’impianto può rinunciare alla RIC-TI per la fine di un trimestre, dandone comunicazione scritta all’UEn entro la fine del trimestre in questione, ovvero entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Un nuovo accesso alla RIC-TI non è consentito.
3 Qualora l’impianto venga smantellato automaticamente decade il diritto alla rimunerazione. Capitolo quinto Contributo unico per la costruzione di impianti
Condizioni di accettazione Art. 20 30 1 I contributi unici sono concessi ai nuovi impianti di potenza nominale di almeno 2 kW per impianti fotovoltaici, rispettivamente 2 kVA per impianti di altre tecnologie, realizzati in Ticino ed allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014. Non vengono concessi contributi unici per impianti liberamente innestabili (cosiddetti impianti plug & play).
31
2 Gli impianti realizzati in Ticino da AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinese o enti con sede sociale in Ticino il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinese, possono percepire un contributo ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 per impianti fotovoltaici e dell’art. 25a cpv. 4 per gli altri impianti.
32
3 Gli impianti che beneficiano o che beneficeranno della RIC federale non possono ottenere il contributo unico cantonale, né possono farvi capo rinunciando alla rimunerazione federale.
4 Una lista d’attesa può essere introdotta qualora i fondi necessari non fossero sufficienti. 33
5 Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa del contributo unico è considerata nulla.
6 L’energia elettrica prodotta al netto dell’eventuale autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili. In caso di disdetta delle condizioni AET sarà richiesta la restituzione completa dei contributi percepiti. Un nuovo accesso agli incentivi FER per lo stesso impianto non è consentito. 34
7 I beneficiari del contributo unico sono liberi di gestire autonomamente l’energia elettrica prodotta e i relativi certificati solo alla scadenza delle condizioni di cui al cpv. 6.
8 Qualora l’impianto da realizzare benefici di ulteriori sussidi, il CU FER verrà ridotto di conseguenza. L’ammontare complessivo dei sussidi cantonali percepiti non può superare il 50% dei costi d’investimento riconosciuti. Il presente capoverso viene applicato in relazione con l’art. 12 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. 35
Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti Art. 21 36 1 Un impianto che ha beneficiato del contributo unico FER deve garantire un esercizio regolare per almeno la durata prevista dalle condizioni AET applicate all’acquisto di energia elettrica pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili. 37
29 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
30 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2016, 175; BU 2017, 417; BU 2018, 178.
31 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedente modifica: BU 2022,

326.

32 Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
33 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
34 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedente modifica: BU 2022,

326.

35 Cpv. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.

36

Art. reintrodotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326; precedenti modifiche: BU
2014, 401; BU 2017, 417; BU 2021, 267.
2 Eventuali interruzioni prolungate d’esercizio di un impianto devono essere tempestivamente
3 L’autorità decisionale ha la facoltà di richiedere interamente o parzialmente la restituzione dei contributi erogati, se i requisiti relativi all’esercizio degli impianti ai sensi del cpv. 1 non dovessero essere rispettati.
Promessa di concessione del contributo unico Art. 22 38 1 Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto, è rilasciata una promessa di concessione del contributo unico al prezzo non vincolante vigente al momento della valutazione della richiesta. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.
39
2 La promessa di concessione del contributo unico ha una validità di 1 anno. Situazioni particolari che necessitano di più tempo per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica verranno valutati di caso in caso dall’autorità competente, dopo una richiesta formale da parte del proprietario, da inviare al più tardi 1 mese prima della scadenza.
3
... 40 Art. 23
... 41
Allacciamento alla rete Art. 24 42 1 La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 12 mesi dopo l’effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente comportano per gli impianti fotovoltaici la mancata accettazione della richiesta per gli incentivi cantonali FER; per gli altri impianti la revoca del contributo unico e di conseguenza, in entrambi i casi, anche il mancato acquisto da parte di AET dell’energia elettrica prodotta ed immessa in rete.
2 Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l’autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici, ad eccezione di quelli realizzati su terreno o al di fuori delle zone edificabili.
Ammontare del contributo unico per impianti fotovoltaici Art. 25 43 1 Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 1, il contributo unico CU- FV ammonta ai seguenti importi definiti in base alla data di messa in esercizio e calcolati sulla base delle tariffe definite a livello federale per impianti con autoconsumo (RU-CH) fino ad un massimo di fr. 250’000.–: a) per impianti messi in esercizio fino al 31 marzo 2022: – 1/3 della RU-CH; b) per impianti messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2022: – impianti di potenza nominale fino a 30 kW: 50% della RU-CH; – impianti di potenza nominale superiore a 30 kW: 50% della RU-CH fino a 30 kW di potenza nominale a cui si somma 1/3 della RU-CH per la restante potenza nominale dell’impianto. Nel caso in cui i requisiti minimi ai sensi dell’art. 11 cpv. 4 non vengano adempiuti è data la possibilità di considerare separatamente e/o parzialmente le parti dell’impianto che complessivamente permettono di raggiungere i requisiti minimi previsti.
2 Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta al 30% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 250’000.–.
3 Per il calcolo del contributo unico cantonale non vengono riconosciuti eventuali ulteriori bonus applicati a livello federale (come ad esempio per inclinazione, altitudine, remunerazione unica elevata per impianti senza autoconsumo, ecc.).
4 ...
37 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.

38

Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
39 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
40 Cpv. abrogato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
41 Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
42 Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2016, 175; BU 2017, 417; BU 2021, 267.

43

Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedenti modifiche: BU 2016,
175; BU 2017, 417; BU 2021, 267; BU 2022, 91 e 326.
Ammontare del contributo unico per altre tecnologie
44
1 contributo unico CU ammonta al 20% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 500’000.–.
2 L’ammontare definitivo del contributo unico ai sensi del cpv. 1 viene determinato sulla base della produzione netta annuale nei primi 5 anni d’esercizio dell’impianto. Dopo il quinto anno d’esercizio occorre notificare all’UEn la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.
3 Se la produzione netta annuale di un impianto realizzato ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 è inferiore rispetto alla produzione indicata nella notifica di messa in esercizio, il contributo unico può essere ridotto di conseguenza. In questi casi l’autorità decisionale ha la facoltà di richiedere interamente o parzialmente la restituzione dei contributi già erogati.
4 Per gli impianti realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta al 30% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 500’000.–.
Modalità di versamento del contributo unico Art. 25b 45 1 Il versamento del contributo unico per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 e 2 è versato al richiedente, se tutte le condizioni contemplate nel formulario di messa in esercizio sono state adempiute, dopo la crescita in giudicato della decisione finale rilasciata dall’UEn.
2 Il versamento del contributo unico per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 1, esclusi gli impianti fotovoltaici, avviene secondo le modalità seguenti: – un acconto pari all'80% per impianti idroelettrici, rispettivamente al 60% per altre tecnologie, calcolato sulla base dei dati contenuti nella notifica di messa in esercizio; – il saldo calcolato sulla base dei dati definitivi trasmessi in ottemperanza all'art. 25a cpv. 2.
3 L’autorità decisionale ha la facoltà di modificare l’importo dell’acconto di cui al cpv. 2, nel caso in cui i dati forniti con la notifica di messa in esercizio dell’impianto risultassero inattendibili.
Modifica degli impianti al beneficio del contributo unico Art. 26
1 Qualsiasi modifica di un impianto che ha beneficiato del contributo unico, compresi i trapassi di proprietà, le locazioni e qualsiasi altro genere di cessione d’uso o di dominio, deve essere notificata all’UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.
2 In caso di mancata notifica l’autorità decisionale ha la facoltà di ordinare la restituzione dei contributi erogati.
3 L’ampliamento degli impianti è consentito. Per ampliamenti di almeno 2 kW, rispettivamente 2 kVA, è possibile richiedere un contributo ai sensi degli art. 25 e 25a. Il calcolo del contributo viene effettuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto. Il contributo complessivo dopo l’ampliamento non può però superare i limiti massimi previsti ai sensi degli art. 25 e 25a. L’ottenimento del contributo unico cantonale per l’ampliamento di un impianto originario il quale non ne aveva beneficiato, comporta l’obbligo di vendere ad AET tutta l’energia elettrica complessivamente prodotta ed immessa in rete dall’impianto (originario e ampliamento) e le relative garanzie d’origine secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili . 46
4 L’ampliamento di un impianto deve essere notificato all’UEn con gli appositi formulari seguendo lo stesso iter procedurale di un nuovo impianto. 47
5 La richiesta di contributo unico per un ampliamento d’impianto può essere rifiutata qualora l’ampliamento previsto, oggetto di notifica all’UEn con gli appositi formulari, non dovesse rispettare i requisiti tecnici e progettuali minimi previsti ai sensi dell’art. 11 cpv. 3-4.
48 Capitolo sesto Incentivi per progetti di ricerca e consulenza
Condizioni particolari
44 Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
45 Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
46 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedenti modifiche: BU
2016, 175; BU 2017, 417; BU 2021, 267; BU 2022, 326.

47

Cpv. introdotto dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
48 Cpv. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
Art. 27 1 Gli incentivi per progetti di ricerca e consulenza sono concessi solo per i progetti
2 Gli incentivi per progetti di ricerca e studi sono concessi nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all’energia elettrica. 49
3 Gli incentivi per la consulenza sono concessi lo sviluppo di modelli di consulenza nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all’energia elettrica. 50
4 Progetti di ricerca, studi o consulenze possono essere riconosciuti se svolti da enti con sede in Ticino.
5 Gli studi del PEC negli ambiti del cpv. 2 sono di principio accolti.
Incentivi per progetti di ricerca e studi Art. 28 1 L’incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi del progetto o dello studio, ritenuto un massimo di fr. 150’000.–. L’autorità decisionale si riserva la facoltà di ridurre o rifiutare la richiesta di incentivi a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio. 51
2 Il versamento dell’incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale.
Incentivi per la consulenza Art. 29 L’incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi riconosciuti, ritenuto un massimo di fr. 50’000.–. Capitolo settimo Finanziamento ai Comuni
Sostegno alle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico Art. 30 52 1 Ai Comuni, per l’ottenimento dei contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell’art. 4 cpv. 1, vengono riconosciuti attività ed investimenti nei seguenti ambiti: a) del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà; b) di nuovi edifici ad alto standard energetico; c) sulle proprie infrastrutture; d) di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili; e) di reti intelligenti (smartgrid); f) in ambito di efficienza e di risparmio energetico a favore dei privati, delle aziende e enti pubblici; g) provvedimenti adottati per promuovere un’utilizzazione più parsimoniosa e razionale elettrica.
2 Possono essere riconosciuti anche investimenti già realizzati o in corso d’opera, attivati a bilancio dopo il 1° gennaio 2009, nella misura massima del valore residuo allibrato a bilancio.
3 I Comuni accantonano e utilizzano i contributi a loro assegnati secondo le modalità contabili stabilite dalla Sezione degli enti locali.
4 Annualmente, entro il 30 giugno, ogni Comune dovrà presentare alla SPAAS un rapporto consuntivo delle attività indicate al cpv. 1 svolte nel corso dell’anno precedente e la pianificazione di quelle future. Sulla base di questi documenti verranno confermati i contributi calcolati alla chiave di riparto ai sensi dell’art. 4 cpv. 1. Capitolo ottavo Disposizioni finali
Disposizioni suppletive Art. 31
1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento fa stato quanto stabilito a livello federale. 53
2 L’autorità decisionale ha la facoltà di non entrare in materia o di negare il finanziamento postulato in caso di informazioni incomplete o non veritiere fornite dall’istante.
49 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.
50 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.
51 Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
52 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2014,

401.

53 Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
3 In caso di mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento da parte del beneficiario di quanto percepito.
4 Rimane riservata l’applicazione delle disposizioni penali contemplate dalla legislazione federale.
5 Il richiedente autorizza la digitalizzazione dei formulari e di tutta la documentazione inviata e riconosce nella sua versione digitale la medesima forza probante esplicata dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno. 54
6 Il richiedente che sceglie di utilizzare la procedura elettronica di invio della documentazione deve allegare alla richiesta la scansione del proprio documento di legittimazione valido (carta d’identità o passaporto) e riconosce nella versione digitale la medesima forza probante esplicata dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno. 55
7 Con l’inoltro del formulario il richiedente esprime il consenso al trattamento e archiviazione dei suoi dati personali conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati. 56
Norma transitoria Art. 32 57 1 I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 10 passeranno automaticamente al contributo unico secondo le disposizioni presenti nel capitolo quinto.
2 I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 11 passeranno automaticamente al contributo unico secondo le disposizioni presenti nell’art. 25 cpv. 2 al netto di eventuali contributi già versati.
3 Gli impianti che hanno ricevuto una decisione preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020 ma che non sono ancora stati accettati definitivamente nel programma cantonale, potranno ricevere la RIC-TI unicamente se la potenza del generatore elettrico è inferiore o uguale a 100 kVA.
Entrata in vigore Art. 33 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2014. Pubblicato nel BU 2014 , 211.
54 Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
55 Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
56 Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

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Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedente modifica: BU 2017,

417.

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