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Regolamento di applicazione dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

Regolamento di applicazione dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) (del 30 giugno 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste – federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); – sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR); –
2 004 (LALPAmb), in particolare l’art. 4, ed il relativo regolamento d’applicazione del 17 maggio (RLaLPAmb); – concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR), decreta:

Oggetto

Art. 1
1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza del 4 dicembre 2015 (OPSR) nel settore della prevenzione e dello smaltimento dei rifiuti, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.
2 Esso stabilisce inoltre le disposizioni di esecuzione delle norme del capitolo quinto della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo (LALPAmb).
Autorità competenti
a) Dipartimento Art. 2 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento): a) il piano di gestione dei rifiuti (art. 31 segg. LPAmb, art. 4 OPSR, art. 5 RLaLPAmb) e sottopone per adozione al Consiglio di Stato (art. 6 RLaLPAmb); b) le autorizzazioni d’esercizio delle discariche (art. 40 segg. OPSR); c) i rapporti con l’autorità federale.
b) Sezione protezione aria, acqua e suolo Art. 3 1 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (di seguito SPAAS) in generale: a) nell’ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite competenza ad altre autorità; b) ai Comuni, all’Azienda cantonale dei rifiuti (di seguito Azienda) e alle altre autorità e incaricati dell’esecuzione di compiti di applicazione la necessaria assistenza e consulenza, facoltà di emanare apposite direttive.
2 La SPAAS è in particolare l’autorità competente a: a) il resoconto dei rifiuti, degli impianti per i rifiuti e il rapporto sull’esercizio delle discariche
6 cpv. 1 e 3 OPSR) e a trasmetterli all’Autorità federale; b) mediante preavviso vincolante alla domanda di costruzione giusta la legge edilizia l’autorizzazione di realizzazione delle discariche ai sensi dell’art. 39 OPSR; c) l’adozione delle misure necessarie per ristabilire il corretto funzionamento degli per i rifiuti (art. 28 cpv. 2 OPSR); d) i regolamenti operativi per gli impianti per i rifiuti in cui vengono smaltite ogni anno di 100 t di rifiuti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OPSR. e) le autorizzazioni di cui agli art. 23, 30 cpv. 3 e 52 cpv. 1 lett. b, all’allegato 4 cifre 1.2
2.3, e all’allegato 5 cifra 5.3 OPSR.
c) Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati Art. 4 L’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (di seguito URSI): a) la conformità con le norme della LPAmb e dell’OPSR degli impianti per i rifiuti e dei in materia di prevenzione e smaltimento dei rifiuti, con facoltà di richiedere agli la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarla (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
b) le informazioni e la consulenza ai privati, ai comuni e agli enti sulle misure per evitare, e riciclare i rifiuti (art. 7 OPSR) e sull’allestimento dei regolamenti operativi di cui all’art. cpv. 2 OPSR; c) con l’Autorità federale e le organizzazioni del mondo del lavoro nell’ambito della delle persone che svolgono attività legate allo smaltimento dei rifiuti (art. 8 OPSR); d) di sorveglianza ai sensi degli art. 28 e 40 cpv. 2 OPSR, e può richiedere ai detentori impianti la presentazione di rapporti atti ad attestarne la conformità (art. 46 cpv. LPAmb) e di far capo a periti esterni, a loro spese; e) a coloro che eseguono lavori di costruzione o demolizione la separazione in ulteriori di materiali o rifiuti (art. 17 cpv. 3 OPSR).
Sorveglianza dei Comuni Art. 5 1 I Municipi vegliano affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.
2 I Municipi ordinano la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno.
Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali Art. 6
1 I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti urbani (art.
13 OPSR): – combustibili non riciclabili; – di legno; – e cartone; – – minuto, latta ed alluminio; – metallici; – speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio pile e batterie, vernici, colle, solventi altri prodotti chimici, oli esausti (minerali e vegetali).
2 I Comuni possono organizzare, conformemente all’art. 12 OPSR, la raccolta separata dei seguenti rifiuti urbani (elenco non esaustivo): – e scarpe; – per bevande in PET; – maggiormente riciclabili (PP e PE); – speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio tubi fluorescenti, apparecchi elettrici elettronici e pneumatici fuori uso; – organici di cucina; – edili minerali e materiali inerti.
Obbligo di consegna all’Azienda Cantonale dei Rifiuti Art. 7 Riservate le disposizioni del diritto federale, tutti i rifiuti urbani non riciclabili di cui all’art.
3 lett. a OPSR, devono essere consegnati all’Azienda Cantonale dei Rifiuti, secondo le modalità definite da quest’ultima.
Scarti vegetali Art. 8 I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata ed il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati (art. 14 OPSR). Essi possono provvedervi in proprio, con altri Comuni o affidarne l’esecuzione a terzi, anche privati. Essi regolano il servizio nel loro regolamento (art. 17 cpv. 3 LALPAmb).
Rifiuti edili
a) norme applicabili Art. 9 I rifiuti edili devono essere separati in conformità all’art. 17 OPSR e, per quanto possibile, riciclati secondo gli art. 18, 19 e 20 OPSR; altrimenti, se soddisfano le esigenze di cui all’allegato 5 cifra 1 o 2, devono essere depositati in discariche di tipo A rispettivamente di tipo B.
b) impiego di materiali da costruzione riciclati Art. 10 1 I rifiuti edili minerali devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione riciclati (art. 20 OPSR).
2 Nelle opere edili realizzate dal Cantone (art. 12 cpv. 2 lett. d LALPAmb) e nelle opere realizzate dai Comuni, da altri enti pubblici o enti che ricevono aiuti finanziari dal Cantone (art. 12 cpv. 3 LALPAmb), devono essere impiegati materiali da costruzione riciclati.
3 Il Dipartimento emana direttive e prescrizioni per l’impiego dei materiali da costruzione riciclati.
c) discariche di tipo A e di tipo B
1 unicamente se la discarica ha un volume utile di almeno 50'000 m 3 per le discariche di tipo A e di
100'000 m 3 per le discariche di tipo B. Nei comparti periferici del Cantone, previa approvazione dell’UFAM, può essere rilasciata l’autorizzazione di realizzazione unicamente se la discarica ha un volume utile minimo di 10'000 m 3 (art. 37 OPSR).
2 Il Dipartimento può fissare il comprensorio di raccolta delle discariche di tipo A e di tipo B (art. 40 cpv. 3 lett. b OPSR).
d) tariffe di deposito Art. 12 1 Le tariffe di deposito sono fissate dal Dipartimento, sentito il gestore, nell’autorizzazione d’esercizio conformemente all’art. 15 cpv. 2 lett. h LALPAmb.
2 Il Dipartimento è autorizzato a procedere a controlli come pure a verifiche della contabilità di gestione.
e) tassa di pianificazione Art. 13
1 La tassa destinata a finanziare la pianificazione e lo studio dei necessari interventi (art.
15 cpv. 2 lett. f LALPAmb) per le discariche di tipo A e di tipo B previste nel Piano di gestione dei rifiuti corrisponde a 2.50 franchi alla tonnellata di materiale depositato definitivamente.
2 Per il computo di tale tassa, fanno stato le dichiarazioni ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati del 26 settembre 2008 (OTaRSi) e le relative disposizioni di applicazione.
f) indennizzi ai Comuni Art. 14
1 I Comuni sede e quelli che subiscono disagi causati dall’attività di una discarica ricevono complessivamente un indennizzo annuale ai sensi dell’art. 15 cpv. 3 LaLPAmb proporzionale alla tassa di pianificazione incassata in base all’art. 12 del presente regolamento.
2 Il Dipartimento decide, di regola contestualmente al rilascio dell’autorizzazione la proporzione tra l’indennizzo e la tassa di pianificazione, nonché, qualora vi siano più Comuni toccati da una singola discarica, la chiave di riparto tra i medesimi. In ogni caso, l’indennizzo non può superare il 50% della tassa di pianificazione.
3 La richiesta di versamento dell’indennizzo annuale è emanata dalla SPAAS sulla base della tassa di pianificazione effettivamente incassata per ogni singola discarica.
Garanzia finanziaria Art. 15 1 A garanzia della copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti in caso di cessazione dell’attività o gravi inadempienze, l’impresa che gestisce impianti per i rifiuti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti è tenuta a costituire a favore dello Stato delle adeguate garanzie sotto forma di garanzia bancaria a prima richiesta.
2 L’importo della somma garantita è fissato nella decisione riguardante il regolamento operativo, tenuto conto del tipo e della quantità dei rifiuti smaltiti e stoccati.

Abrogazione

Art. 16 Il regolamento di applicazione dell’ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR) è abrogato.
Entrata in vigore Art. 17 Ottenuta l’approvazione federale 1 , il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente
2
. Pubblicato nel BU 2021 , 246.

1

Approvazione federale: 28 luglio 2021 - BU 2021, 246.
2 Entrata in vigore: 6 agosto 2021 - BU 2021, 246.
Version: 31.05.2023
Anzahl Änderungen: 28

Regolamento di applicazione dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

Regolamento di applicazione dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) del 30 giugno 2021 (stato 1° giugno 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste – federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); – sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR); –
2 004 (LALPAmb), in particolare l’art. 4, ed il relativo regolamento d’applicazione del 17 maggio (RLaLPAmb); – concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR), decreta:

Oggetto

Art. 1
1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza del 4 dicembre 2015 (OPSR) nel settore della prevenzione e dello smaltimento dei rifiuti, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.
2 Esso stabilisce inoltre le disposizioni di esecuzione delle norme del capitolo quinto della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo (LALPAmb).
Autorità competenti
a) Dipartimento Art. 2 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento): a) il piano di gestione dei rifiuti (art. 31 segg. LPAmb, art. 4 OPSR, art. 5 RLaLPAmb) e sottopone per adozione al Consiglio di Stato (art. 6 RLaLPAmb); b) le autorizzazioni d’esercizio delle discariche (art. 40 segg. OPSR); c) i rapporti con l’autorità federale.
b) Sezione protezione aria, acqua e suolo Art. 3 1 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (di seguito SPAAS) in generale: a) nell’ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite competenza ad altre autorità; b) ai Comuni, all’Azienda cantonale dei rifiuti (di seguito Azienda) e alle altre autorità e incaricati dell’esecuzione di compiti di applicazione la necessaria assistenza e consulenza, facoltà di emanare apposite direttive.
2 La SPAAS è in particolare l’autorità competente a: a) il resoconto dei rifiuti, degli impianti per i rifiuti e il rapporto sull’esercizio delle discariche
6 cpv. 1 e 3 OPSR) e a trasmetterli all’Autorità federale; b) mediante preavviso vincolante alla domanda di costruzione giusta la legge edilizia l’autorizzazione di realizzazione delle discariche ai sensi dell’art. 39 OPSR; c) l’adozione delle misure necessarie per ristabilire il corretto funzionamento degli per i rifiuti (art. 28 cpv. 2 OPSR); d) i regolamenti operativi per gli impianti per i rifiuti in cui vengono smaltite ogni anno di 100 t di rifiuti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OPSR. e) le autorizzazioni di cui agli art. 23, 30 cpv. 3 e 52 cpv. 1 lett. b, all’allegato 4 cifre 1.2
2.3, e all’allegato 5 cifra 5.3 OPSR.
c) Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati Art. 4 L’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (di seguito URSI): a) la conformità con le norme della LPAmb e dell’OPSR degli impianti per i rifiuti e dei in materia di prevenzione e smaltimento dei rifiuti, con facoltà di richiedere agli la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarla (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
b) le informazioni e la consulenza ai privati, ai comuni e agli enti sulle misure per evitare, e riciclare i rifiuti (art. 7 OPSR) e sull’allestimento dei regolamenti operativi di cui all’art. cpv. 2 OPSR; c) con l’Autorità federale e le organizzazioni del mondo del lavoro nell’ambito della delle persone che svolgono attività legate allo smaltimento dei rifiuti (art. 8 OPSR); d) di sorveglianza ai sensi degli art. 28 e 40 cpv. 2 OPSR, e può richiedere ai detentori impianti la presentazione di rapporti atti ad attestarne la conformità (art. 46 cpv. LPAmb) e di far capo a periti esterni, a loro spese; e) a coloro che eseguono lavori di costruzione o demolizione la separazione in ulteriori di materiali o rifiuti (art. 17 cpv. 3 OPSR).
Sorveglianza dei Comuni Art. 5 1 I Municipi vegliano affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.
2 I Municipi ordinano la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno.
Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali Art. 6 1
1 I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti provenienti dalle economie domestiche (art. 13 OPSR): – combustibili non riciclabili; – di legno; – e cartone; – – minuto, latta ed alluminio; – metallici; – speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio pile e batterie, vernici, colle, solventi altri prodotti chimici, oli esausti (minerali e vegetali); – maggiormente riciclabili (PP e PE).
2 I Comuni possono organizzare, conformemente all’art. 12 OPSR, la raccolta separata dei seguenti rifiuti provenienti dalle economie domestiche (elenco non esaustivo): – e scarpe; – per bevande in PET; – speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio tubi fluorescenti, apparecchi elettrici elettronici e pneumatici fuori uso; – organici di cucina; – edili minerali e materiali inerti.
3 I Comuni disciplinano il servizio di raccolta nel loro apposito regolamento (art. 17 cpv. 3 LALPAmb). Il servizio di raccolta può essere affidato a terzi (art. 17 cpv. 2 LALPAmb), purché dispongano di un regolamento operativo approvato dalla SPAAS (art. 27 cpv. 2 OPSR).
Rifiuti prodotti nell’ambito di manifestazioni Art. 6a 2 1 Gli organizzatori di manifestazioni ed eventi pubblici adottano i provvedimenti necessari a garantire uno smaltimento (raccolta, riutilizzo, riciclaggio o smaltimento definitivo) efficace e razionale dei rifiuti prodotti.
2 I Municipi, nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni e gli eventi pubblici, stabiliscono le condizioni affinché sia promosso e applicato un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto delle direttive di gestione dei rifiuti emanate dalla SPAAS. Art. 7 Riservate le disposizioni del diritto federale, tutti i rifiuti urbani non riciclabili di cui all’art.
3 lett. a OPSR, devono essere consegnati all’Azienda Cantonale dei Rifiuti, secondo le modalità definite da quest’ultima.
Scarti vegetali Art. 8 I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata ed il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati (art. 14 OPSR). Essi possono provvedervi in proprio, con altri Comuni o affidarne l’esecuzione a terzi, anche privati. Essi regolano il servizio nel loro regolamento (art. 17 cpv. 3 LALPAmb).

1

Art. modificato dal R 9.11.2022; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2022, 262.
2 Art. introdotto dal R 9.11.2022; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2022, 262.
Rifiuti edili
a) norme applicabili Art. 9 I rifiuti edili devono essere separati in conformità all’art. 17 OPSR e, per quanto possibile, riciclati secondo gli art. 18, 19 e 20 OPSR; altrimenti, se soddisfano le esigenze di cui all’allegato 5 cifra 1 o 2, devono essere depositati in discariche di tipo A rispettivamente di tipo B.
b) impiego di materiali da costruzione riciclati Art. 10 1 I rifiuti edili minerali devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione riciclati (art. 20 OPSR).
2 Nelle opere edili realizzate dal Cantone (art. 12 cpv. 2 lett. d LALPAmb) e nelle opere realizzate dai Comuni, da altri enti pubblici o enti che ricevono aiuti finanziari dal Cantone (art. 12 cpv. 3 LALPAmb), devono essere impiegati materiali da costruzione riciclati.
3 Il Dipartimento emana direttive e prescrizioni per l’impiego dei materiali da costruzione riciclati.
c) discariche di tipo A e di tipo B Art. 11 1 L’autorizzazione di realizzazione di discariche di tipo A e di tipo B può essere rilasciata unicamente se la discarica ha un volume utile di almeno 50'000 m 3 per le discariche di tipo A e di
100'000 m 3 per le discariche di tipo B. Nei comparti periferici del Cantone, previa approvazione dell’UFAM, può essere rilasciata l’autorizzazione di realizzazione unicamente se la discarica ha un volume utile minimo di 10'000 m 3 (art. 37 OPSR).
2 Il Dipartimento può fissare il comprensorio di raccolta delle discariche di tipo A e di tipo B (art. 40 cpv. 3 lett. b OPSR).
d) tariffe di deposito Art. 12 1 Le tariffe di deposito sono fissate dal Dipartimento, sentito il gestore, nell’autorizzazione d’esercizio conformemente all’art. 15 cpv. 2 lett. h LALPAmb.
2 Il Dipartimento è autorizzato a procedere a controlli come pure a verifiche della contabilità di gestione.
e) tassa di pianificazione Art. 13
1 La tassa destinata a finanziare la pianificazione e lo studio dei necessari interventi (art.
15 cpv. 2 lett. f LALPAmb) per le discariche di tipo A e di tipo B previste nel Piano di gestione dei rifiuti corrisponde a 2.50 franchi alla tonnellata di materiale depositato definitivamente.
2 Per il computo di tale tassa, fanno stato le dichiarazioni ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati del 26 settembre 2008 (OTaRSi) e le relative disposizioni di applicazione.
f) indennizzi ai Comuni Art. 14 1 I Comuni sede e quelli che subiscono disagi causati dall’attività di una discarica ricevono complessivamente un indennizzo annuale ai sensi dell’art. 15 cpv. 3 LaLPAmb proporzionale alla tassa di pianificazione incassata in base all’art. 12 del presente regolamento.
2 Il Dipartimento decide, di regola contestualmente al rilascio dell’autorizzazione la proporzione tra l’indennizzo e la tassa di pianificazione, nonché, qualora vi siano più Comuni toccati da una singola discarica, la chiave di riparto tra i medesimi. In ogni caso, l’indennizzo non può superare il 50% della tassa di pianificazione.
3 La richiesta di versamento dell’indennizzo annuale è emanata dalla SPAAS sulla base della tassa di pianificazione effettivamente incassata per ogni singola discarica.
Garanzia finanziaria Art. 15 1 A garanzia della copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti in caso di cessazione dell’attività o gravi inadempienze, l’impresa che gestisce impianti per i rifiuti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti è tenuta a costituire a favore dello Stato delle adeguate garanzie sotto forma di garanzia bancaria a prima richiesta.
2 L’importo della somma garantita è fissato nella decisione riguardante il regolamento operativo, tenuto conto del tipo e della quantità dei rifiuti smaltiti e stoccati.

Abrogazione

Art. 16 Il regolamento di applicazione dell’ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR) è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 17 Ottenuta l’approvazione federale 3 , il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente
4
. Pubblicato nel BU 2021 , 246.

3

Approvazione federale: 28 luglio 2021 - BU 2021, 246.
4 Entrata in vigore: 6 agosto 2021 - BU 2021, 246.
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