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Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000.– quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, B osco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/15 al 2016/17

11.3.1.3.1 Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000. – quale contributo a f ondo perso a parziale copertura dei costi di manute nzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, B osco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/15 al 2016/17 (dell’8 luglio 2014) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: – il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000. – quale contrib uto a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal
2014/15 al 2016/17 del 6 maggio 2014, – la legge sui sussidi cantonali del 22 giug no 1994, d e c r e t a : Art. 1 Il presente decreto esecutivo regola i criteri e le modalità per la determinazione e l’attribuzione dei sussidi previsti a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita delle stazioni turis tiche di Bosco Gurin, Carì, Nara e Campo Blenio per le stagioni invernali dal 2014/15 al 2016/17. Art. 2 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio dell’amministrazione e del controlling (in seguito UAC), è l’autorità compe tente per l’applicazione del presente decreto. Art. 3 Possono beneficiare dei sussidi le persone, le società o gli enti proprietari o gestori degli impianti di risalita che si assumono direttamente gli oneri di manu tenzione ordinaria. Art. 4 Chi intende beneficiare di un sussidio deve presentare domanda all’UAC al massimo una volta all’anno, la prima volta nel 2014 allegando: a) il bilancio e il conto economico della stagione precedente (es. la richiesta per l’anno 2014 deve comprendere i bilanci riferiti alla stagione 2013/14) con il relativo rapporto dell’organo di revisione, sia delle società o enti proprietari degli impianti sia delle società o enti che gestiscono gli stessi. Se queste società o enti dovessero essere proprietari di altre strutture o gestire anche altre attività oltre a quella relativa agli impianti di risalita al beneficio dei contributi del presente decreto, gli stessi sono pure tenuti a mantenere una contabilità analitica affinché, in qualsias i momento, possa essere individuato il risultato annuale legato agli impianti di risalita; b) un conto economico relativo alla stazione invernale, se il proprietario degli impianti o chi li gestisce è una persona fisica; c) tutte le schede contabili relati ve ai costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita relative ai bilanci allegati secondo la lett. a); d) le fatture e i relativi giustificativi di pagamento, su specifica richiesta; e) un’attestazione sia da parte dei proprietari degli impiant i che delle società di gestione, nella quale si dichiara che tutte le fattu re relative ai costi di manuten zione ordinaria oggetto della richiesta di sussidio sono state completamente saldate; f) le concessioni e le autorizzazioni d’esercizio degli impianti ; g) l’attestato di capo tecnico per impianti a fune della persona responsabile della manutenzione e dell’esercizio dell’impianto; h) il certificato di solvibilità dell’Ufficio esecuzione e fallimenti; i) la dichiarazione dei rispettivi istituti, comprovan te il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro come stabilito all’art. 5 lett. c) della
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), nonché all’art. 39 del relativo regolamento di applicazione; j) il contratto di affitto, se gli impianti sono ceduti in gestione; k) un’attestazione sia da parte dei proprietari degli impianti che delle società di gestione nella quale si dichiara l’intenzione di aprire tutti gli impianti di risalita d ella stazione turistica durante la stagione invernale in caso di sufficienti condizioni d’innevamento e di disporre, a questo scopo, di adeguate risorse tecniche e finanziarie. Art. 5
1 Sono considerati computabili i costi direttamente le gati alla manutenzione ordinaria degli impianti di risalita, esclusi i costi legati ad interventi di manutenzione a infrastrutture di ristorazione, battipista o piste.
2 Sono considerati costi di manutenzione ordinaria unicamente gli importi che figurano ne i conti economici delle entità tenute a presentare i bilanci secondo l’art. 4 lett. a). Tutte le spese che sono attivate a bilancio non sono ritenute computabili ai fini del calcolo del sussidio, così come pure i loro ammortamenti.
3 Sono prese in considera zione, al fine del calcolo del contributo erogabile, così come meglio descritto al cpv. 1, esclusivamente le fatture completamente pagate. È esclusa qualsiasi forma di compensazione.
4 Per i lavori eseguiti in proprio è riconosciuta una tariffa oraria di fr . 25. – . Se il prestatore d’opera è una persona stipendiata dal beneficiario del sussidio o da una persona fisica o giuridica a lui vicina è riconosciuto, nella misura corrispondente alla percentuale del tempo lavorativo impiegato, il 50% del salario lordo.
5 Il conteggio delle ore di lavoro in proprio deve essere presentato mediante i formulari ufficiali che saranno inoltrati su esplicita richiesta delle società, enti o persone proprietarie degli impianti o dei gestori degli stessi. In ogni rapporto di lavor o occorre indicare, la sigla dell’impianto, il nome del manutentore, la data con relativa descrizione dell’attività svolta e il tempo impiegato (in ore).
6 Nel caso di importanti variazioni nella presentazione del conteggio delle ore di lavoro in proprio ri spetto ai consuntivi presentati negli anni precedenti (2009 - 2013), l’UAC può avvalersi di consulenze esterne al fine di accertare i consuntivi di spesa inoltrati. o / forma di contributo Art. 6
1 Il sussidio complessivo viene concesso sotto forma di con tributo a fondo perso con una percentuale del 60% dei costi computabili, ritenuti, in totale nelle tre stagioni invernali e singola stazione, i seguenti costi massimi: Stazione turistica Costi di manutenzione preventivati totali
2014/15 - 2016/17 Contributo a fondo perso totale (massimo) stanziato Stazione turistica di Carì fr. 585’000 fr. 351’000 Stazione turistica di Bosco Gurin fr. 900’000 fr. 540’000 Stazione turistica di Campo Blenio fr. 390’000 fr. 234’000 Stazione turistica del Nara fr. 820’000 fr. 492’000
2 Indicativamente ogni anno, per ogni stazione turistica, può essere accordato un contributo corrispondente ad un terzo del contributo a fondo perso totale stanziato.
3 I versamenti possono essere soggetti a modifiche secondo la disponibilità accordata dal Gran Consiglio al momento dell’approvazione dei preventivi annuali dello Stato. Art. 7 1 Il versamento del sussidio viene erogato indicativamente entro 60 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione così come meglio descritto all’articolo 4 del presente decreto.
2 Il versamento è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dall’UAC.
3 Su esplicita richiesta e con l’inoltro di una lettera di motivazione da parte dei beneficiari del contributo, l’UAC può acco rdare annualmente il versamento di un acconto. Lo stesso non può in ogni caso superare il 50% del contributo medio annuo accordato ad ogni singola stazione turistica.
4 L’UAC è altresì autorizzata a compensare il sussidio concesso con il presente decreto, n el caso in cui le società enti o persone proprietarie degli impianti, come pure quelle di gestione risultassero in mora nei confronti di altri organi dello Stato.

Art. 8

Eventuali eccezioni nei tempi di presentazio ne delle richieste o nella docu mentazione da produrre devono essere preventivamente autorizzate dall’UAC. Art. 9 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gen naio 2014. Esso decade con l’esaurimento del credito o al più tardi entro il 30 giugno 2 017. Pubblicato nel BU 2014 , 383.
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11.3.1.3.1 Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000. – quale contributo a f ondo perso a parziale copertura dei costi di manute nzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, B osco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/15 al 2016/17 (dell’8 luglio 2014) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: – il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 1’617’000. – quale contrib uto a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal
2014/15 al 2016/17 del 6 maggio 2014, – la legge sui sussidi cantonali del 22 giug no 1994, d e c r e t a : Art. 1 Il presente decreto esecutivo regola i criteri e le modalità per la determinazione e l’attribuzione dei sussidi previsti a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita delle stazioni turis tiche di Bosco Gurin, Carì, Nara e Campo Blenio per le stagioni invernali dal 2014/15 al 2016/17. Art. 2 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio dell’amministrazione e del controlling (in seguito UAC), è l’autorità compe tente per l’applicazione del presente decreto. Art. 3 Possono beneficiare dei sussidi le persone, le società o gli enti proprietari o gestori degli impianti di risalita che si assumono direttamente gli oneri di manu tenzione ordinaria. Art. 4 Chi intende beneficiare di un sussidio deve presentare domanda all’UAC al massimo una volta all’anno, la prima volta nel 2014 allegando: a) il bilancio e il conto economico della stagione precedente (es. la richiesta per l’anno 2014 deve comprendere i bilanci riferiti alla stagione 2013/14) con il relativo rapporto dell’organo di revisione, sia delle società o enti proprietari degli impianti sia delle società o enti che gestiscono gli stessi. Se queste società o enti dovessero essere proprietari di altre strutture o gestire anche altre attività oltre a quella relativa agli impianti di risalita al beneficio dei contributi del presente decreto, gli stessi sono pure tenuti a mantenere una contabilità analitica affinché, in qualsias i momento, possa essere individuato il risultato annuale legato agli impianti di risalita; b) un conto economico relativo alla stazione invernale, se il proprietario degli impianti o chi li gestisce è una persona fisica; c) tutte le schede contabili relati ve ai costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita relative ai bilanci allegati secondo la lett. a); d) le fatture e i relativi giustificativi di pagamento, su specifica richiesta; e) un’attestazione sia da parte dei proprietari degli impiant i che delle società di gestione, nella quale si dichiara che tutte le fattu re relative ai costi di manuten zione ordinaria oggetto della richiesta di sussidio sono state completamente saldate; f) le concessioni e le autorizzazioni d’esercizio degli impianti ; g) l’attestato di capo tecnico per impianti a fune della persona responsabile della manutenzione e dell’esercizio dell’impianto; h) il certificato di solvibilità dell’Ufficio esecuzione e fallimenti; i) la dichiarazione dei rispettivi istituti, comprovan te il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro come stabilito all’art. 5 lett. c) della
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), nonché all’art. 39 del relativo regolamento di applicazione; j) il contratto di affitto, se gli impianti sono ceduti in gestione; k) un’attestazione sia da parte dei proprietari degli impianti che delle società di gestione nella quale si dichiara l’intenzione di aprire tutti gli impianti di risalita d ella stazione turistica durante la stagione invernale in caso di sufficienti condizioni d’innevamento e di disporre, a questo scopo, di adeguate risorse tecniche e finanziarie. Art. 5
1 Sono considerati computabili i costi direttamente le gati alla manutenzione ordinaria degli impianti di risalita, esclusi i costi legati ad interventi di manutenzione a infrastrutture di ristorazione, battipista o piste.
2 Sono considerati costi di manutenzione ordinaria unicamente gli importi che figurano ne i conti economici delle entità tenute a presentare i bilanci secondo l’art. 4 lett. a). Tutte le spese che sono attivate a bilancio non sono ritenute computabili ai fini del calcolo del sussidio, così come pure i loro ammortamenti.
3 Sono prese in considera zione, al fine del calcolo del contributo erogabile, così come meglio descritto al cpv. 1, esclusivamente le fatture completamente pagate. È esclusa qualsiasi forma di compensazione.
4 Per i lavori eseguiti in proprio è riconosciuta una tariffa oraria di fr . 25. – . Se il prestatore d’opera è una persona stipendiata dal beneficiario del sussidio o da una persona fisica o giuridica a lui vicina è riconosciuto, nella misura corrispondente alla percentuale del tempo lavorativo impiegato, il 50% del salario lordo.
5 Il conteggio delle ore di lavoro in proprio deve essere presentato mediante i formulari ufficiali che saranno inoltrati su esplicita richiesta delle società, enti o persone proprietarie degli impianti o dei gestori degli stessi. In ogni rapporto di lavor o occorre indicare, la sigla dell’impianto, il nome del manutentore, la data con relativa descrizione dell’attività svolta e il tempo impiegato (in ore).
6 Nel caso di importanti variazioni nella presentazione del conteggio delle ore di lavoro in proprio ri spetto ai consuntivi presentati negli anni precedenti (2009 - 2013), l’UAC può avvalersi di consulenze esterne al fine di accertare i consuntivi di spesa inoltrati. o / forma di contributo Art. 6
1 Il sussidio complessivo viene concesso sotto forma di con tributo a fondo perso con una percentuale del 60% dei costi computabili, ritenuti, in totale nelle tre stagioni invernali e singola stazione, i seguenti costi massimi: Stazione turistica Costi di manutenzione preventivati totali
2014/15 - 2016/17 Contributo a fondo perso totale (massimo) stanziato Stazione turistica di Carì fr. 585’000 fr. 351’000 Stazione turistica di Bosco Gurin fr. 900’000 fr. 540’000 Stazione turistica di Campo Blenio fr. 390’000 fr. 234’000 Stazione turistica del Nara fr. 820’000 fr. 492’000
2 Indicativamente ogni anno, per ogni stazione turistica, può essere accordato un contributo corrispondente ad un terzo del contributo a fondo perso totale stanziato.
3 I versamenti possono essere soggetti a modifiche secondo la disponibilità accordata dal Gran Consiglio al momento dell’approvazione dei preventivi annuali dello Stato. Art. 7 1 Il versamento del sussidio viene erogato indicativamente entro 60 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione così come meglio descritto all’articolo 4 del presente decreto.
2 Il versamento è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dall’UAC.
3 Su esplicita richiesta e con l’inoltro di una lettera di motivazione da parte dei beneficiari del contributo, l’UAC può acco rdare annualmente il versamento di un acconto. Lo stesso non può in ogni caso superare il 50% del contributo medio annuo accordato ad ogni singola stazione turistica.
4 L’UAC è altresì autorizzata a compensare il sussidio concesso con il presente decreto, n el caso in cui le società enti o persone proprietarie degli impianti, come pure quelle di gestione risultassero in mora nei confronti di altri organi dello Stato.

Art. 8

Eventuali eccezioni nei tempi di presentazio ne delle richieste o nella docu mentazione da produrre devono essere preventivamente autorizzate dall’UAC. Art. 9 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gen naio 2014. Esso decade con l’esaurimento del credito o al più tardi entro il 30 giugno 2 017. Pubblicato nel BU 2014 , 383.
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