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Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 16 dicembre 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :

Principio

Art. 1

1 Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione.
2 Il Cantone può inoltre: a) b)
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Regresso

Art. 2

1 Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.
2 Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente dall’assicurato o rimborsati dal Cantone, quest’ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell’assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della copertura d’assicurazione.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Procedura

Art. 3

Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa.

Rimborso dei crediti scoperti

agli assicuratori malattie

Art. 4

Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, se l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.

Valutazione

Art. 5

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un aggiornamento della valutazione del Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie assieme al preventivo
2011. Nell’aggiornamento viene valutato anche il ruolo svolto dal Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori malattia per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.

Norma transitoria

Art. 6

Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità degli articoli 20, 21 e 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997.

Entrata in vigore

Art. 7

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio
2010. Pubblicato nel BU 2010 , 48.
Version: 01.01.2010
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Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 16 dicembre 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :

Principio

Art. 1

1 Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione.
2 Il Cantone può inoltre: a) b)
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Regresso

Art. 2

1 Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.
2 Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente dall’assicurato o rimborsati dal Cantone, quest’ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell’assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della copertura d’assicurazione.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Procedura

Art. 3

Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa.

Rimborso dei crediti scoperti

agli assicuratori malattie

Art. 4

Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, se l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.

Valutazione

Art. 5

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un aggiornamento della valutazione del Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie assieme al preventivo
2011. Nell’aggiornamento viene valutato anche il ruolo svolto dal Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori malattia per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.

Norma transitoria

Art. 6

Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità degli articoli 20, 21 e 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997.

Entrata in vigore

Art. 7

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio
2010. Pubblicato nel BU 2010 , 48.
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