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Version: 31.12.1989
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Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS

1 Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS (del 24 aprile 1990) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 5 del decreto legislativo per l’applicazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 28 gennaio 1948; visto il messaggio 23 gennaio 1990 n. 3553 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 L’onorario minimo del gerente dell’agenzia comunale della cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale ed è costituito da: a) un’indennità base di fr. 500.-; b) un importo fisso di fr. 2,50 per abitante. Art. 2 L’onorario del gerente è a carico del Comune e la cassa cantonale di compensazione corrisponde ai Comuni, per la gestione dell’agenzia comunale, una indennità pari al 70% dell’onorario minimo. Art. 3 La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967. Art. 4 Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione federale, 1 la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1990. Pubblicato nel BU 1990 , 311.
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Approvazione federale: 22 agosto 1990 – BU 1990, 311.

Version: 01.01.1990
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Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS

1 Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS (del 24 aprile 1990) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 5 del decreto legislativo per l’applicazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 28 gennaio 1948; visto il messaggio 23 gennaio 1990 n. 3553 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 L’onorario minimo del gerente dell’agenzia comunale della cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale ed è costituito da: a) un’indennità base di fr. 500.-; b) un importo fisso di fr. 2,50 per abitante. Art. 2 L’onorario del gerente è a carico del Comune e la cassa cantonale di compensazione corrisponde ai Comuni, per la gestione dell’agenzia comunale, una indennità pari al 70% dell’onorario minimo. Art. 3 La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967. Art. 4 Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione federale, 1 la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1990. Pubblicato nel BU 1990 , 311.
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Approvazione federale: 22 agosto 1990 – BU 1990, 311.

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