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Legge sulla conservazione del territorio agricolo

Legge sulla conservazione del territorio agricolo (del 19 dicembre 1989) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Capitolo I Generalità Principio e scopo
1 Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all’agricoltura.
2 La presente legge definisce le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni atte a favorire la Capitolo II Misure del Cantone Territorio agricolo cantonale a) principio Il Cantone delimita nel Piano direttore cantonale le superfici per l’avvicendamento b) estensione
1 Il territorio di cui all’art. 2 è indicato nelle rappresentazioni grafiche del Piano direttore
2 ... 1 Capitolo III Misure dei Comuni Zona agricola comunale
2
1 I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori
2 In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei
...
3 Diminuzione del territorio agricolo e compensazione Diminuzione del territorio agricolo
1 Cpv. abrogato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990,
365.
2 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
3 Art. abrogati dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
4 La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 della legge sullo sviluppo Compensazione a) principio
5 La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Lst deve essere b) reale
1 La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto con aree di pari estensione e qualità agricola; con altre aree idonee all’agricoltura.
2 Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà c) pecuniaria
1 Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà
2 Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un
3 Il contributo è stabilito in funzione del valore di reddito agricolo dei fondi indipendentemente dal
6 d) regresso
7 8
1 All’ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative è
2 In quest’ultimo caso il diritto di regresso può essere esercitato solo fino a concorrenza di una
9 e) legge applicabile Per la determinazione del valore di reddito agricolo è applicabile la legge federale sul f) competenze
1 La forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’Autorità competente per
11
2 I proventi del contributo pecuniario sostitutivo alimentano un fondo cantonale destinato
3 Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento la compensazione, segnatamente il prelievo
4 Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedente modifica: BU 2003,
183.
5 Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedenti modifiche: BU
2002, 210; BU 2003, 183.
6 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67.
7 Art. modificato dalla L 15.5.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 210.
8 Norma transitoria : La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
9 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.
10 Art. modificato dalla L 2.12.1996; in vigore dal 21.2.1997 - BU 1997, 145.
11 La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
Capitolo V Norme transitorie e finali Comuni con zone agricole già conformi alla legislazione federale Dall’entrata in vigore della presente legge nei Comuni che già dispongono delle zone Comuni senza zone agricole conformi alla legislazione federale a) principio
1 Negli altri Comuni non sono ammesse modifiche pianificatorie che compromettono nelle zone residue o senza destinazione specifica; nel territorio escluso dalle zone edificabili provvisorie ai sensi del DEPT.
2 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento ambiente allestisce e b) zone di pianificazione
1 Ove sia richiesto dalle circostanze il Consiglio di Stato può pubblicare zone di
2 Le zone di pianificazione entrano in vigore con la loro pubblicazione e restano valide fino
3 Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro
12 Qualora entro il 31 dicembre 1990 la pianificazione prevista dall’art. 2 non fosse entrata
... 14 Entrata in vigore Questa legge entra in vigore
15 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e
1992 , 210 (18 maggio 1992)
1 Con l’entrata in vigore della presente legge, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non
2 Sono inoltre demandati al Tribunale della pianificazione del territorio tutti i ricorsi sulle residenze
1990 , 37.
12 Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 233; precedente modifica: BU
1992, 208.
13 Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge.
14 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2003, 136.
15 Entrata in vigore: 23 febbraio 1990 - BU 1990, 37.
Version: 01.01.2012
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Legge sulla conservazione del territorio agricolo

Legge sulla conservazione del territorio agricolo (del 19 dicembre 1989) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Capitolo I Generalità Principio e scopo
1 Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all’agricoltura.
2 La presente legge definisce le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni atte a favorire la Capitolo II Misure del Cantone Territorio agricolo cantonale a) principio Il Cantone delimita nel Piano direttore cantonale le superfici per l’avvicendamento b) estensione
1 Il territorio di cui all’art. 2 è indicato nelle rappresentazioni grafiche del Piano direttore
2 ... 1 Capitolo III Misure dei Comuni Zona agricola comunale
2
1 I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori
2 In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei
...
3 Diminuzione del territorio agricolo e compensazione Diminuzione del territorio agricolo
1 Cpv. abrogato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990,
365.
2 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
3 Art. abrogati dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
4 La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 della legge sullo sviluppo Compensazione a) principio
5 La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Lst deve essere b) reale
1 La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto con aree di pari estensione e qualità agricola; con altre aree idonee all’agricoltura.
2 Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà c) pecuniaria
1 Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà
2 Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un
3 Il contributo è stabilito in funzione del valore di reddito agricolo dei fondi indipendentemente dal
6 d) regresso
7 8
1 All’ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative è
2 In quest’ultimo caso il diritto di regresso può essere esercitato solo fino a concorrenza di una
9 e) legge applicabile Per la determinazione del valore di reddito agricolo è applicabile la legge federale sul f) competenze
1 La forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’Autorità competente per
11
2 I proventi del contributo pecuniario sostitutivo alimentano un fondo cantonale destinato
3 Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento la compensazione, segnatamente il prelievo
4 Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedente modifica: BU 2003,
183.
5 Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedenti modifiche: BU
2002, 210; BU 2003, 183.
6 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67.
7 Art. modificato dalla L 15.5.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 210.
8 Norma transitoria : La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
9 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.
10 Art. modificato dalla L 2.12.1996; in vigore dal 21.2.1997 - BU 1997, 145.
11 La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.
Capitolo V Norme transitorie e finali Comuni con zone agricole già conformi alla legislazione federale Dall’entrata in vigore della presente legge nei Comuni che già dispongono delle zone Comuni senza zone agricole conformi alla legislazione federale a) principio
1 Negli altri Comuni non sono ammesse modifiche pianificatorie che compromettono nelle zone residue o senza destinazione specifica; nel territorio escluso dalle zone edificabili provvisorie ai sensi del DEPT.
2 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento ambiente allestisce e b) zone di pianificazione
1 Ove sia richiesto dalle circostanze il Consiglio di Stato può pubblicare zone di
2 Le zone di pianificazione entrano in vigore con la loro pubblicazione e restano valide fino
3 Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro
12 Qualora entro il 31 dicembre 1990 la pianificazione prevista dall’art. 2 non fosse entrata
... 14 Entrata in vigore Questa legge entra in vigore
15 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e
1992 , 210 (18 maggio 1992)
1 Con l’entrata in vigore della presente legge, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non
2 Sono inoltre demandati al Tribunale della pianificazione del territorio tutti i ricorsi sulle residenze
1990 , 37.
12 Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 233; precedente modifica: BU
1992, 208.
13 Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge.
14 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2003, 136.
15 Entrata in vigore: 23 febbraio 1990 - BU 1990, 37.
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