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Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi (del 10 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – d e c r e t a :

Scopo e oggetto della legge

Art. 1

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.

Autorità competente

Art. 2

Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio

Art. 3

1 Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al
1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.
2 Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell’anno.

Depositi di esplosivi

Art. 4

Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.

Tasse

Art. 5

Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.

Sanzioni

Art. 6

1 I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.
2 Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Autorità di ricorso

Art. 7

1
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

Abrogazione

Art. 8

È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.

Entrata in vigore

Art. 9

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 2 Pubblicata nel BU 2010 , 611.
2 Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.
Version: 01.03.2014
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Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi (del 10 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – d e c r e t a :

Scopo e oggetto della legge

Art. 1

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.

Autorità competente

Art. 2

Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio

Art. 3

1 Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al
1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.
2 Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell’anno.

Depositi di esplosivi

Art. 4

Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.

Tasse

Art. 5

Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.

Sanzioni

Art. 6

1 I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.
2 Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Autorità di ricorso

Art. 7

1
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

Abrogazione

Art. 8

È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.

Entrata in vigore

Art. 9

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 2 Pubblicata nel BU 2010 , 611.
2 Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.
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