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Regolamento sul prestito a pegno

Regolamento sul prestito a pegno (del 30 giugno 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : A. Campo d’applicazione Il presente regolamento disciplina il prestito a pegno giusta gli art. 907 e seguenti del B. Rilascio dell’autorizzazione I. Requisiti
1 L’esercizio di un istituto di prestito a pegno è soggetto ad autorizzazione, la quale è le persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto hanno l’esercizio dei diritti civili, godono di ottima reputazione, garantiscono un’attività irreprensibile e non si trovano in stato d’insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento; l’istituto dispone di un capitale minimo di fr. 1'000'000.-- interamente liberato, oppure di una garanzia che gli consente di beneficiare di un finanziamento di pari importo; le due forme possono essere combinate fra di loro; l’istituto ha un’assicurazione per la responsabilità civile, il cui importo deve coprire il valore degli oggetti depositati in pegno, ritenuto un minimo di fr. 1'000'000.--; la copertura deve essere adeguata ogni anno ai valori in deposito.
1
2 Non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile
3 L’autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni, e può essere rinnovata su richiesta II. Procedura
1 La domanda volta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a curriculum vitae delle persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto;
... 2 estratto del casellario giudiziale; attestazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti competente dalla quale risulti che le persone interessate non si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in stato di fallimento; attestazione comprovante il versamento integrale del capitale minimo richiesto o la prestazione della garanzia equivalente; 3 attestazione comprovante l’esistenza di una copertura per la responsabilità civile; 4 estratto del registro di commercio. 5
2 Il Dipartimento può chiedere altri documenti che ritiene necessari. III. Tasse
1 Il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione soggiacciono a una tassa di fr. 500.-.
2 L’esercizio dell’istituto di prestito a pegno soggiace a una tassa annua di fr. 300.-.
1 Cpv. modificato dal R 20.2.2001, in vigore dal 23.1.2001 - BU 2001, 50; precedente modifica: BU 1994,
659.
2 Lett. abrogata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 211.
3 Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
4 Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
C. Esercizio dell’attività I. Contratto
1 Per ogni prestito a pegno è richiesto un contratto in forma scritta, un esemplare del
2 Il contratto, al quale va allegato un esemplare del presente regolamento, deve contenere le il numero progressivo del contratto; la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestito a pegno; le generalità e l’indirizzo del debitore; la data della conclusione del contratto; l’ammontare netto del mutuo; il tasso d’interesse annuale e, se la durata del contratto è inferiore a un anno, il tasso d’interesse effettivo; l’ammontare annuale delle spese (amministrative e di custodia) e se la durata del contratto è inferiore a un anno, l’ammontare effettivo delle stesse; 6 la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato; nel caso di rimborso anticipato, il diritto del debitore alla remissione degli interessi e a un’equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del mutuo rimasta inutilizzata; la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno; se l’oggetto è numerato, deve pure essere riportato il numero di identificazione.
3 Il contratto può avere una durata massima di dodici mesi; esso è rinnovabile nei modi e nelle II. Registrazione L’istituto deve tenere un registro in due esemplari, da custodire in luoghi separati, nel III. Polizza All’atto della consegna dell’oggetto dato in pegno, l’istituto è tenuto a rilasciare al la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestiti a pegno; la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno, con la menzione, se del caso, del numero di identificazione; il numero progressivo del contratto; l’ammontare netto del mutuo; la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato. IV. Oneri massimi a carico del debitore
1 Sul mutuo può essere applicato un interesse massimo del 12% all’anno (1% al mese).
2 Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali massime del 2% dell’ammontare
3 Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali di custodia massime del 2,5%
7
4 Ogni clausola del contratto che prevede ulteriori rimunerazioni per l’istituto è nulla. 8 V. Deposito e misure di sicurezza Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere giornalmente depositati presso una banca VI. Diritto di riscatto del debitore Il debitore ha il diritto di riscattare in ogni tempo l’oggetto dato in pegno, rimborsando il
1 Se il pegno non viene riscattato nel termine pattuito, l’istituto diffida il debitore, con
6 Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
7 Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
2 Se la diffida rimane infruttuosa, la vendita del pegno avviene, senza esecuzione preventiva, a cura
9
3 Il Dipartimento può delegare a terzi, sotto la sua vigilanza, l’organizzazione di aste; al proposito
10
4 L’eccedenza della vendita spetta al debitore, il cui diritto si prescrive in cinque anni; trascorso
11 VIII. Iscrizione e contabilità L’istituto è tenuto ad iscriversi nel registro di commercio e deve tenere la contabilità I: Incompatibilità
12 L’attività di prestito a pegno è incompatibile con ogni altra attività economica. D. Vigilanza
1 L’attività dell’istituto soggiace alla vigilanza del Dipartimento, il quale effettua regolari I. Pubblicità e rapporto annuale
2 In ogni forma di pubblicità l’istituto deve designare inequivocabilmente la propria ditta (ragione
3 L’istituto è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sulla sua attività secondo le direttive del II. Misure disciplinari
1 Il Dipartimento punisce le infrazioni al Codice civile svizzero, alla legge federale sul l’ammonimento; la multa sino a fr. 10’000.--.
2 Il Dipartimento, se accerta violazioni del Codice civile svizzero, della legge federale sul credito al III. Revoca dell’autorizzazione
1 Il Consiglio di Stato revoca l’autorizzazione d’esercizio all’istituto che non adempie più
2 La revoca dell’autorizzazione può essere pronunciata anche in caso di ripetuta o grave violazione
3 In caso di esercizio di un istituto di prestito a pegno senza autorizzazione, il Dipartimento ordina
13 E. Estinzione dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione si estingue: con la scadenza, trascorso il periodo di cinque anni, fatto salvo il caso del rinnovo; con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica; con la rinuncia del titolare; con la revoca.
9 Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
10 Cpv. modificato dal R 26.5.1998; in vigore dal 29.5.1998 - BU 1998, 161.
11 Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50; introdotto dal R 26.5.1998 - BU 1998, 161.
12 Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
2 In caso di estinzione dell’autorizzazione, la cauzione è svincolata applicando per analogia gli art. F. Pubblicazione Il rilascio, il rinnovo, la revoca e l’estinzione dell’autorizzazione sono pubblicati nel Foglio G. Norma transitoria
15 Le disposizioni concernenti il capitale o la garanzia minimi non si applicano, sino alla H. Entrata in vigore 16 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
17
1994 , 259.
14 Cpv. modificato dal R 4.7.1995; in vigore dal 7.7.1995 - BU 1995, 311.
15 Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
16 Nota marginale modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
Version: 01.03.2014
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Regolamento sul prestito a pegno

Regolamento sul prestito a pegno (del 30 giugno 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : A. Campo d’applicazione Il presente regolamento disciplina il prestito a pegno giusta gli art. 907 e seguenti del B. Rilascio dell’autorizzazione I. Requisiti
1 L’esercizio di un istituto di prestito a pegno è soggetto ad autorizzazione, la quale è le persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto hanno l’esercizio dei diritti civili, godono di ottima reputazione, garantiscono un’attività irreprensibile e non si trovano in stato d’insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento; l’istituto dispone di un capitale minimo di fr. 1'000'000.-- interamente liberato, oppure di una garanzia che gli consente di beneficiare di un finanziamento di pari importo; le due forme possono essere combinate fra di loro; l’istituto ha un’assicurazione per la responsabilità civile, il cui importo deve coprire il valore degli oggetti depositati in pegno, ritenuto un minimo di fr. 1'000'000.--; la copertura deve essere adeguata ogni anno ai valori in deposito.
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2 Non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile
3 L’autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni, e può essere rinnovata su richiesta II. Procedura
1 La domanda volta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a curriculum vitae delle persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto;
... 2 estratto del casellario giudiziale; attestazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti competente dalla quale risulti che le persone interessate non si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in stato di fallimento; attestazione comprovante il versamento integrale del capitale minimo richiesto o la prestazione della garanzia equivalente; 3 attestazione comprovante l’esistenza di una copertura per la responsabilità civile; 4 estratto del registro di commercio. 5
2 Il Dipartimento può chiedere altri documenti che ritiene necessari. III. Tasse
1 Il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione soggiacciono a una tassa di fr. 500.-.
2 L’esercizio dell’istituto di prestito a pegno soggiace a una tassa annua di fr. 300.-.
1 Cpv. modificato dal R 20.2.2001, in vigore dal 23.1.2001 - BU 2001, 50; precedente modifica: BU 1994,
659.
2 Lett. abrogata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 211.
3 Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
4 Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
C. Esercizio dell’attività I. Contratto
1 Per ogni prestito a pegno è richiesto un contratto in forma scritta, un esemplare del
2 Il contratto, al quale va allegato un esemplare del presente regolamento, deve contenere le il numero progressivo del contratto; la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestito a pegno; le generalità e l’indirizzo del debitore; la data della conclusione del contratto; l’ammontare netto del mutuo; il tasso d’interesse annuale e, se la durata del contratto è inferiore a un anno, il tasso d’interesse effettivo; l’ammontare annuale delle spese (amministrative e di custodia) e se la durata del contratto è inferiore a un anno, l’ammontare effettivo delle stesse; 6 la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato; nel caso di rimborso anticipato, il diritto del debitore alla remissione degli interessi e a un’equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del mutuo rimasta inutilizzata; la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno; se l’oggetto è numerato, deve pure essere riportato il numero di identificazione.
3 Il contratto può avere una durata massima di dodici mesi; esso è rinnovabile nei modi e nelle II. Registrazione L’istituto deve tenere un registro in due esemplari, da custodire in luoghi separati, nel III. Polizza All’atto della consegna dell’oggetto dato in pegno, l’istituto è tenuto a rilasciare al la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestiti a pegno; la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno, con la menzione, se del caso, del numero di identificazione; il numero progressivo del contratto; l’ammontare netto del mutuo; la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato. IV. Oneri massimi a carico del debitore
1 Sul mutuo può essere applicato un interesse massimo del 12% all’anno (1% al mese).
2 Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali massime del 2% dell’ammontare
3 Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali di custodia massime del 2,5%
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4 Ogni clausola del contratto che prevede ulteriori rimunerazioni per l’istituto è nulla. 8 V. Deposito e misure di sicurezza Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere giornalmente depositati presso una banca VI. Diritto di riscatto del debitore Il debitore ha il diritto di riscattare in ogni tempo l’oggetto dato in pegno, rimborsando il
1 Se il pegno non viene riscattato nel termine pattuito, l’istituto diffida il debitore, con
6 Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
7 Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
2 Se la diffida rimane infruttuosa, la vendita del pegno avviene, senza esecuzione preventiva, a cura
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3 Il Dipartimento può delegare a terzi, sotto la sua vigilanza, l’organizzazione di aste; al proposito
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4 L’eccedenza della vendita spetta al debitore, il cui diritto si prescrive in cinque anni; trascorso
11 VIII. Iscrizione e contabilità L’istituto è tenuto ad iscriversi nel registro di commercio e deve tenere la contabilità I: Incompatibilità
12 L’attività di prestito a pegno è incompatibile con ogni altra attività economica. D. Vigilanza
1 L’attività dell’istituto soggiace alla vigilanza del Dipartimento, il quale effettua regolari I. Pubblicità e rapporto annuale
2 In ogni forma di pubblicità l’istituto deve designare inequivocabilmente la propria ditta (ragione
3 L’istituto è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sulla sua attività secondo le direttive del II. Misure disciplinari
1 Il Dipartimento punisce le infrazioni al Codice civile svizzero, alla legge federale sul l’ammonimento; la multa sino a fr. 10’000.--.
2 Il Dipartimento, se accerta violazioni del Codice civile svizzero, della legge federale sul credito al III. Revoca dell’autorizzazione
1 Il Consiglio di Stato revoca l’autorizzazione d’esercizio all’istituto che non adempie più
2 La revoca dell’autorizzazione può essere pronunciata anche in caso di ripetuta o grave violazione
3 In caso di esercizio di un istituto di prestito a pegno senza autorizzazione, il Dipartimento ordina
13 E. Estinzione dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione si estingue: con la scadenza, trascorso il periodo di cinque anni, fatto salvo il caso del rinnovo; con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica; con la rinuncia del titolare; con la revoca.
9 Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
10 Cpv. modificato dal R 26.5.1998; in vigore dal 29.5.1998 - BU 1998, 161.
11 Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50; introdotto dal R 26.5.1998 - BU 1998, 161.
12 Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
2 In caso di estinzione dell’autorizzazione, la cauzione è svincolata applicando per analogia gli art. F. Pubblicazione Il rilascio, il rinnovo, la revoca e l’estinzione dell’autorizzazione sono pubblicati nel Foglio G. Norma transitoria
15 Le disposizioni concernenti il capitale o la garanzia minimi non si applicano, sino alla H. Entrata in vigore 16 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
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1994 , 259.
14 Cpv. modificato dal R 4.7.1995; in vigore dal 7.7.1995 - BU 1995, 311.
15 Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
16 Nota marginale modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
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