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Version: 25.10.2022
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Decreto esecutivo concernente la determinazione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per l’anno 2023

Decreto esecutivo concernente la determinazione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per l’anno 2023 del 26 ottobre 2022 (stato 1° gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 30 e 31 lettera b della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; visti gli articoli 11 capoverso 1 lettera a, 12 e 16 della legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam), decreta: Art. 1 Per l’anno 2023 l’aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari corrisponde all’1,85 per cento dei salari determinanti ai fini dell’AVS. Art. 2 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2023 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2023. Pubblicato nel BU 2022 , 258.
Version: 31.12.2023
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Decreto esecutivo concernente la determinazione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per l’anno 2024

Decreto esecutivo concernente la determinazione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per l’anno 2024 del 15 novembre 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 30 e 31 lettera b della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; visti gli articoli 11 capoverso 1 lettera a, 12 e 16 della legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam), decreta: Art. 1 Per l’anno 2024 l’aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari corrisponde all’1,70 per cento dei salari determinanti ai fini dell’AVS. Art. 2 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2024 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2024. Pubblicato nel BU 2023 , 302 .
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