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Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale
Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST) 1 del 20 dicembre 2011 (stato 1° settembre 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST), decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Competenze
Consiglio di Stato, Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
(art. 2 cpv. 3 LST) Art. 1
1 Il Consiglio di Stato esercita i compiti che gli assegna la legge e che questo regolamento dettaglia.
2 Il Dipartimento del territorio (DT, in seguito: Dipartimento) esercita i compiti che gli assegna questo regolamento, in particolare: a) sullo sviluppo territoriale del Cantone (art. 2 cpv. 3 LST) e b) nei confronti della Confederazione, dei Cantoni confinanti, delle Regioni e delle pianificazioni comunali fra di loro.
3 La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (DSTM) elabora in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, a quelli dei Comuni aggregati e alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza regionale o cantonale (art. 89 LST) e stabilisce i contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–. 2
Sezione dello sviluppo territoriale Art. 2 1 La Sezione dello sviluppo territoriale (SST, in seguito: Sezione) è il servizio competente ai sensi dell’art. 31 della legge federale sullo sviluppo territoriale del 22 giugno 1979 (LPT).
2 Essa prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità. In particolare, la Sezione: a) le decisioni relative alla procedura di approvazione del piano direttore cantonale, dei regolatori, dei piani particolareggiati e dei piani d’utilizzazione cantonali della LST; b) i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze; c) la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti su aspetti pianificatori in sede di del piano direttore, di esame preliminare o approvazione di piani regolatori, piani o piani d’utilizzazione cantonali, di ponderare gli interessi e di formulare la conclusiva all’attenzione del Dipartimento o del Consiglio di Stato, tenendo conto dei principi materiali della legislazione e dell’autonomia comunale; d) i progetti di decisione sui ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati, nell’atto di approvazione dei piani; e) lo Stato del Cantone Ticino presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni attinente al piano direttore cantonale, ai piani regolatori, ai piani particolareggiati ed piani d’utilizzazione cantonali della LST; g) il finanziamento dell’elaborazione ed attuazione dei piani previsti dalla LST (art. 88 LST); in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, quelli dei Comuni aggregati o alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza o cantonale (art. 89 lettere a) e b) LST) sino a fr. 100’000. –; h) il finanziamento delle misure di valorizzazione e tutela del paesaggio (art. 112 LST) sino fr. 100’000.–;
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1 Titolo modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
2 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
3 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
i) linee guida negli ambiti tematici disciplinati dalla legge sullo sviluppo territoriale, sentite cerchie interessate;
4 j) il fondo cantonale per lo sviluppo centripeto; 5 k) i contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST sino a fr. 100’000.--. 6
3 La Sezione si compone dei seguenti quattro uffici: a) del piano direttore (UPD); b) della pianificazione locale (UPL); c) della natura e del paesaggio (UNP); d) dei beni culturali (UBC).
Sezione della mobilità Art. 3 La Sezione della mobilità è il servizio cui compete l’applicazione degli articoli da 51 a 62 di questo regolamento (posteggi privati). Capitolo secondo Obbligo di pianificare
Intervento del Consiglio di Stato in caso d’inadempienza del Comune
(art. 3 cpv. 3 LST) Art. 4 Il Consiglio di Stato, scaduto infruttuosamente il termine per l’adozione o per l’uniformazione dei piani regolatori alla legge, al piano direttore, o a sue decisioni emanate in sede d’approvazione, stabilisce una zona di pianificazione oppure fa allestire un piano regolatore, o una variante dello stesso, a spese del Comune.
Procedura
Art. 5
1 Il Consiglio di Stato diffida il Comune, avvertendo che in caso d’ulteriore inadempienza attuerà una misura sostitutiva.
2 Se stabilisce una zona di pianificazione, esso applica gli articoli 57 ss. LST.
3 Il Dipartimento allestisce il piano sostitutivo secondo la procedura dell’art. 26 LST e lo sottopone al Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine.
4 Se il Comune non provvede direttamente, il Dipartimento pubblica il piano applicando per analogia l’art. 27 cpv. 2 LST.
5 Le procedure di approvazione e di ricorso sono disciplinate dagli articoli da 28 a 30 LST. Capitolo terzo Informazione e partecipazione
Modalità dell’informazione
(art. 4 LST) Art. 6 1 L’informazione deve essere adeguata all’importanza della pianificazione e alla cerchia degli interessati.
2 Costituiscono possibili modalità d’informazione: a) sui quotidiani, sulle pagine web e all’albo comunale; b) informativa; c) degli atti; d) ad invito, se la cerchia degli interessati è ristretta e ben definita.
Modalità della partecipazione: pubblico deposito degli atti
(art. 5 cpv. 2 LST) Art. 7 1 Gli atti sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.
2 Il deposito degli atti è annunciato almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani.
3 Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi interessati dalla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In particolare: a) attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;
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Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
5 Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
6 Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
b) di terreni; c) a scopo ideale o economico; d) limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo.
Delega della procedura di partecipazione
(art. 5 cpv. 3 LST) Art. 8
7
1...
2 La DSTM e i Municipi possono delegare la procedura ad enti, come le commissioni regionali dei trasporti o altri organismi, quali quelli a cui è affidato il coordinamento della pianificazione intercomunale. Capitolo quarto Tecnici qualificati
Requisiti di formazione dei tecnici qualificati
(art. 6 LST) Art. 9 1 Dispongono delle qualifiche per l’elaborazione dei piani previsti dalla LST: a) di un titolo di studio conferito da una scuola federale o da una scuola o estera equivalente, oppure da una scuola universitaria professionale o da una scuola svizzera o estera equivalente, e che hanno frequentato con successo un corso di pianificazione del territorio in una scuola sopra citata o equivalente; b) nel Registro A o B dei pianificatori del territorio (REG A o REG B).
2 Per l’elaborazione dei piani di quartiere bastano i requisiti stabiliti dalla legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto del 24 marzo 2004.
Tecnici provenienti da fuori Cantone Art. 10
1 I tecnici provenienti da altri Cantoni o Stati, che intendono elaborare i piani previsti dalla LST, sottostanno per analogia all’art. 9 di questo regolamento.
2 Per i tecnici che provengono da Stati esteri la facoltà di elaborare tali piani, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinata alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
3 L’Ufficio della pianificazione locale decide in merito ai requisiti richiesti.
Elenco dei tecnici qualificati Art. 11 1 Il Dipartimento allestisce e tiene aggiornato l’elenco dei tecnici qualificati.
2 L’elenco indica nome, cognome, anno di nascita, titolo di studio, specializzazione, domicilio ed indirizzo professionale del tecnico qualificato.
3 Esso ha valenza informativa. Capitolo quinto Geodati
Piani informatizzati
(art. 7 LST) Art. 12 8
1 La gestione dei geodati digitali relativi ai piani di utilizzazione è assicurata dall’Ufficio della pianificazione locale (UPL).
2 L’UPL gestisce l’infrastruttura informatica di gestione e archiviazione dei geodati digitali.
Portale cantonale di pubblicazione
(art. 7 LST) Art. 12a 9 1 Il portale cantonale di pubblicazione è parte dell’infrastruttura cantonale di gestione e archiviazione dei geodati; esso permette di gestire le procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione dei piani di utilizzazione in forma di geodati digitali.
2 Lo stesso può essere usato per gestire gli atti relativi alla procedura di informazione e partecipazione (art. 5 cpv. 2 LST, art. 7 RLST).
7 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
8 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedenti modifiche: BU 2013,
145; BU 2014, 475.
9 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Qualità dei geodati digitali
(art. 7 LST) Art. 13 10 I geodati digitali adottati e pubblicati devono garantire una rappresentazione chiara e univoca dei piani. TITOLO II 11 Strumenti della pianificazione territoriale Capitolo primo Piani Sezione 1 Piano direttore cantonale
Valenza delle componenti formali
(art. 9 LST) Art. 14 Obiettivi pianificatori cantonali, schede e piani costituiscono la parte vincolante del piano direttore; il rapporto esplicativo riveste carattere indicativo.
Contenuti
a) obiettivi pianificatori
(art. 10 cpv. 1 LST) Art. 15 1 Gli obiettivi pianificatori esprimono gli orientamenti del Cantone e le sue scelte prioritarie negli ambiti tematici patrimonio, rete urbana, mobilità e vivibilità.
2 Essi sono codificati in forma di decreto legislativo.
b) schede
(art. 10 cpv. 2 LST) Art. 16 1 Le schede attuano gli obiettivi pianificatori.
2 Esse sono strutturate in provvedimenti (indirizzi, misure e compiti) a carattere vincolante e situazioni, problemi, sfide, documenti di riferimento, a carattere informativo: a) esprimono gli orientamenti strategici della scheda, a lungo termine; b) gli indirizzi con indicazioni più dettagliate e circoscritte; c) stabiliscono competenze ed obblighi dei diversi livelli istituzionali e degli attori coinvolti.
Grado di consolidamento
(art. 13 e 14 LST) Art. 17 1 Ad ogni scheda è assegnato un determinato grado di consolidamento: a) acquisiti riguardano provvedimenti consolidati, vincolanti per le autorità; b) intermedi riguardano provvedimenti parzialmente consolidati, di cui le autorità devono conto; c) preliminari riguardano provvedimenti dei quali sono noti pochi elementi, con di informazione reciproca.
2 Ai singoli provvedimenti di una scheda può essere assegnato un grado di consolidamento inferiore a quello della scheda stessa.
c) piani
(art. 10 cpv. 2 LST) Art. 18 1 I piani accompagnano le schede, visualizzando graficamente l’insieme dei provvedimenti previsti.
2 La carta di base è in scala 1:50.000.
3 Essa può essere accompagnata da carte tematiche di carattere informativo.
d) programma d’attuazione
(art. 10 cpv. 2 LST) Art. 19 1 Il programma d’attuazione indica i responsabili, i tempi e i mezzi per l’attuazione dei provvedimenti contenuti in ogni scheda.
2 Il Dipartimento elabora il programma d’attuazione, in forma di tabella.
10 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
11 Titolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Procedura d’approvazione
Informazione e partecipazione
(art. 11 e 14 LST) Art. 20 1 I progetti di obiettivi, schede di dato acquisito e piani sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le Cancellerie dei Comuni interessati e consultabili sul sito web del Cantone, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.
2 Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento.
3 Le osservazioni o proposte pianificatorie sono trasmesse al Consiglio di Stato, il quale, se non le recepisce, risponde mediante rapporto scritto.
Compiti del Dipartimento Art. 21 1 Il Dipartimento cura l’elaborazione di obiettivi, schede e piani (articoli 12, 13 cpv. 1 e 14 LST) e allestisce il rapporto sulle osservazioni o proposte pianificatorie non recepite (art. 20 cpv. 3 RLST).
2 Inoltre esso: a) se esperire la procedura di partecipazione per le schede o singoli provvedimenti di intermedio e informazione preliminare (art. 14 cpv. 1 LST); b) almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani la delle schede di dato acquisito e dei e poi li pubblica (art. 13 cpv. 2 LST) per la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; c) al Consiglio federale obiettivi, schede e piani per approvazione (art. 15 cpv. 3 LST).
Entrata in vigore delle schede di dato acquisito e dei piani
(art. 15 LST) Art. 22 12 Le schede di dato acquisito e i piani entrano in vigore: a) il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Gran Consiglio, oppure b) di ricorso al Gran Consiglio, con il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Tribunale oppure c) di ricorso al Tribunale federale, con la sua decisione.
Effetti
(art. 16 LST) Art. 23 1 Il piano direttore vincola segnatamente le seguenti autorità: a) federale, il Consiglio federale e l’Amministrazione; b) cantonale, il Consiglio di Stato, l’Amministrazione e il Gran Consiglio nell’esercizio di d’incidenza territoriale; c) regionale e comunale gli Enti regionali di sviluppo, il Municipio, l’Amministrazione ed il
2 Con l’approvazione del Consiglio federale (art. 15 cpv. 3 LST) il piano direttore diventa vincolante anche per i Cantoni vicini e la Confederazione.
3 L’uniformazione degli atti pianificatori al piano direttore deve avvenire entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato (art. 16 cpv. 2 LST).
Adattamenti e aggiornamenti
(art. 17 cpv. 2 e 3 LST) Art. 24 1 Sono adattamenti le modifiche importanti del piano direttore (art. 9 cpv. 2 LPT), come l’elaborazione di una nuova scheda o il cambiamento sostanziale dei suoi contenuti vincolanti (indirizzi, misure, compiti); essi seguono la procedura prevista per l’adozione.
2 Sono aggiornamenti (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno
2000, OPT) le modifiche effettuate entro il margine operativo stabilito da indirizzi, misure o compiti della scheda.
3 Gli aggiornamenti sono decisi dal Consiglio di Stato, pubblicati sul Foglio ufficiale e comunicati dall’Ufficio del piano direttore all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Sezione 2 Piano regolatore
12 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Studio di base
(art. 18 cpv. 2 LST) Art. 25 1 I Municipi possono promuovere l’elaborazione di uno studio di base che stabilisce le grandi opzioni di organizzazione territoriale del comparto interessato.
2 Lo studio di base non soggiace alla procedura di informazione e partecipazione.
3 L’elaborazione di studi di base che si riferiscono ad un comprensorio sovra comunale è affidata di regola ad organi di conduzione istituiti dai Comuni mediante contratto di diritto pubblico.
4 I Municipi approvano lo studio di base.
Piano delle zone
(art. 20 LST) Art. 26 1 Il piano delle zone suddivide in zone di utilizzazione tutto il territorio comunale.
2 Esso può prevedere anche elementi puntuali o lineari, di cui il regolamento edilizio definisce il vincolo.
3 ... 13
Elenco delle zone
(art. 20 cpv. 2 e 3 LST) Art. 27 Il piano delle zone ed il regolamento edilizio riprendono e precisano le seguenti zone:
I. Zona per l’abitazione
1 La zona per l’abitazione è destinata in primo luogo all’abitazione.
2 Si possono delimitare zone destinate esclusivamente all’abitazione o zone in cui sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi, a condizione che le loro ripercussioni siano compatibili con l’abitazione.
II. Zona per il lavoro
1 La zona per il lavoro è destinata ad attività di produzione di beni e servizi.
2 Il Comune può delimitare zone destinate esclusivamente o prevalentemente ad attività: a) intensiva o non intensiva di beni; b) intensiva o non intensiva di servizi; c) intensiva o non intensiva di beni o di servizi.
3 Sono ammesse costruzioni per attività di produzione di e servizi e per abitazioni funzionalmente vincolate all’attività di produzione.
III. Zona degli spazi liberi
1 La zona degli spazi liberi è destinata: a) gli insediamenti, ed in particolare a separare i comparti residenziali da quelli per il o a separare le località; b) o conservare superfici libere dall’edificazione.
2 Le costruzioni ammesse non devono compromettere lo scopo della zona.
IV. Zona per il tempo libero La zona per il tempo libero è destinata allo sport alle attività di gioco e tempo libero (golf, campeggi, eccetera).
V. Zona per scopi pubblici La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all’adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici.
VI. Zona di pericolo
1 La zona di pericolo comprende i territori soggetti a pericoli naturali ai sensi della legge sui territori soggetti a pericoli naturali.
2 Sono ammesse costruzioni solo se sono adempiute le condizioni di sicurezza che richiede il grado di pericolo accertato.
VII. Zona per estrazioni o discariche La zona per estrazioni o discariche è destinata all’estrazione di materiali (pietra, ghiaia, sabbia, argilla, eccetera), oppure al deposito e al riciclaggio di materiali (scarti edili, materiali di scavo, eccetera).
VIII. Zona agricola
1 La zona agricola è destinata a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; deve essere tenuta per quanto possibile libera da costruzioni, in sintonia con le sue differenti funzioni, e comprende:
13 Cpv. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
a) idonei alla coltivazione agricola necessari all’adempimento dei vari compiti e fra questi, segnatamente, le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e ulteriori terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità; b) che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura.
2 Si può delimitare una zona agricola intensiva (art. 16a cpv. 3 LPT) in base ai criteri vincolanti fissati dal piano direttore.
IX. Zona di protezione La zona di protezione è destinata a proteggere: a) naturali d’importanza nazionale e cantonale ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 della legge sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN) ed i comparti naturali, gli emergenti, ed i geotopi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LCN; b) delle specie animali e vegetali mediante riserve forestali e genetiche ai sensi
23 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo); c) che presentano contenuti o valori importanti ai sensi dell’art. 105 LST; 14 d) culturali immobili ai sensi degli articoli 20 e 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni del 13 maggio 1997.
X. Zona forestale La zona forestale è delimitata e protetta conformemente alla legislazione sulle foreste.
XI. Zona di riserva La zona di riserva comprende i terreni per i quali è incerta la futura destinazione pianificatoria.
XII. Zona senza destinazione specifica La zona senza destinazione specifica comprende: a) che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente il terreno improduttivo; b) prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcun’altra zona.
Piano dell’urbanizzazione
(art. 21 LST) Art. 28 1 Il piano dell’urbanizzazione stabilisce la rete delle vie di comunicazione, cioè le strade, i percorsi pedonali e i percorsi ciclabili, i posteggi pubblici per veicoli, motocicli e biciclette, le linee d’arretramento e di costruzione e le alberature.
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2 Il piano dell’urbanizzazione può stabilire la rete dei mezzi pubblici di trasporto, indicando in particolare: a) su rotaia: l’area ferroviaria e la stazione; b) su gomma: la fermata; c) aerei: l’area e la stazione aeroportuale; d) su acqua: l’attracco e l’imbarcadero; e) su filo: la stazione di partenza e d’arrivo, i piloni, l’asse della teleferica o funivia.
Programma d’urbanizzazione
(art. 22 LST) Art. 29
1 Il programma d’urbanizzazione stabilisce per ogni zona e per ogni comparto da urbanizzare, almeno il termine (art. 37 LST) e l’ordine entro il quale l’ente pubblico intende mettere a disposizione le opere necessarie.
2 La procedura del programma d’urbanizzazione è retta dagli articoli 36 LST e 45 di questo regolamento.
3 Il programma d’urbanizzazione vincola unicamente il Municipio.
4 La Sezione elabora una linea guida sul piano e sul programma dell’urbanizzazione.
Regolamento edilizio
(art. 23 LST) Art. 30 1 Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:
1. disciplina di dettaglio di ogni zona (precisazione della destinazione e dello scopo), in le attività e le costruzioni ammesse; il regime applicabile alle costruzioni esistenti; la destinazione prevalente; d) soggetti ad espropriazione.
14 Lett. modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
15 Cpv. modificato dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 71; precedenti modifiche: BU 2013,
145; BU 2021, 373.
2. edificatori di ogni zona, in particolare altezze, distanze, indici di o di edificabilità.
3. condizioni dell’uso o dell’edificazione della zona: per tutelare la qualità della vita, a dipendenza di immissioni ambientali rilevate o presumibili; per tutelare la sicurezza, a dipendenza del grado di pericolo naturale accertato.
4. delle costruzioni nel contesto territoriale (tipologia edilizia, materiali, linee di o di allineamento) e le condizioni e le modalità d’esercizio e di sistemazione delle per estrazioni o discariche.
5. regole riguardo ad impianti accessori, installazioni comuni, costruzioni sotterranee e degli spazi esterni, in particolare: la sistemazione e pavimentazione del suolo (segnatamente superfici verdi e di svago); i posteggi privati non soggetti agli articoli 51 ss. di questo regolamento; i contributi sostitutivi della formazione di posteggi e di superfici verdi e di svago; gli accessi; le opere di cinta e di sostegno e le regole riguardo alla manutenzione di costruzioni e terreni.
6. di protezione del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.
7. di sensibilità al rumore per ogni zona.
8. condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile: per tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate all’abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile; per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio. 16
2 Esso può inoltre stabilire:
1. particolari, come: l’assoggettamento dei terreni a piano di quartiere o raggruppamento particellare; le limitazioni per abitazioni primarie o secondarie; i parametri edilizi minimi per lo sfruttamento dei fondi; i vincoli per garantire il pubblico accesso alle rive dei laghi e dei corsi d’acqua; 17 prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto (art. 32 a cpv. 2 OPT).
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2. zone edificabili, distanze inferiori a quelle previste dagli articoli 155 ss. della legge di e complemento del CCS (Lac) del 18 aprile 1911 per le piantagioni.
3 Riguardo al piano dell’urbanizzazione, il regolamento edilizio stabilisce: a) del piano (i vincoli della rete delle vie di comunicazione); 1 9 b) delle strade; c) d’arretramento; d) pedonali ed i percorsi ciclabili; e) 20 f) pubblici; esso può inoltre stabilire le alberature e la rete dei trasporti pubblici.
4 La Sezione elabora una linea guida sul regolamento edilizio.
5 Le norme del regolamento edilizio oggetto di modifica sono caricate sul portale cantonale di pubblicazione. 21
Rapporto di pianificazione
(art. 24 LST) Art. 31 1 Il rapporto di pianificazione è un documento di analisi della situazione, di formulazione degli obiettivi di sviluppo e di motivazione delle scelte del Comune; nella motivazione delle scelte considera segnatamente le esigenze poste dal diritto federale riguardo alle superfici per
2 Esso informa sui costi delle opere, le modalità del loro finanziamento e le priorità di realizzazione.
3 La Sezione elabora una linea guida sul rapporto di pianificazione.
16 Cifra introdotta dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 12.
17 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
18
Lett. introdotta dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 283.
19 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
20 Lett. abrogata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
21 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Procedura ordinaria
Piano d’indirizzo
a) natura
(art. 25 cpv. 2 LST) Art. 32 1 Il piano d’indirizzo, concretizzando le opzioni indicate dallo studio di base, esprime gli orientamenti ed i contenuti del piano regolatore in allestimento.
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... 22
3 Il piano va trasmesso su supporto informatico all’UPL; gli atti relativi alle varianti sono caricati sul portale cantonale di pubblicazione.
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b) componenti Art. 33 1 Il piano d’indirizzo si compone di un rapporto e di rappresentazioni grafiche: a) sintetizza studi, indagini di base ed il compendio dello stato dell’urbanizzazione; obiettivi, indirizzi e opzioni di sviluppo; indica le aree oggetto d’analisi o di interventi informa su eventuali conflitti con la pianificazione superiore o con quella dei Comuni e sulla avvenuta ponderazione degli interessi; b) grafiche visualizzano gli indirizzi delle utilizzazioni e delle protezioni ed i prospettati dal rapporto; esse sono di regola in scala 1:5000.
2 La Sezione elabora una linea guida sul piano d’indirizzo.
Esame preliminare
(art. 25 cpv. 3 LST) Art. 34 1 Il Dipartimento esperisce una verifica d’ordine generale sulla congruenza del piano d’indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.
2 Esso può formulare suggerimenti e proposte all’attenzione del Comune.
3 Il Dipartimento svolge l’esame preliminare di regola entro tre mesi dalla trasmissione della documentazione da parte del Municipio.
Informazione partecipazione Art. 35 1 Per le modalità dell’informazione si applica l’art. 6 di questo regolamento.
2 Il Municipio deposita il progetto di piano per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria comunale, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.
3 Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento.
Adozione e pubblicazione
(art. 27 cpv. 1 e 2 LST) Art. 36 1 Il Municipio allega copia dell’esame preliminare all’incarto di piano regolatore da sottoporre al legislativo.
1bis Il piano regolatore è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale sul portale cantonale di pubblicazione. 24
2 La pubblicazione dell’art. 27 cpv. 2 LST va effettuata dopo la crescita in giudicato della decisione di adozione ai sensi della legge organica comunale (Loc) del 10 marzo 1987.
3 La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani. 25
4 Sono provvedimenti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LST i dezonamenti, i vincoli d’espropriazione, la forte limitazione dell’uso del suolo.
26
Trasmissione atti al Consiglio di Stato
(art. 27 cpv. 3 LST) Art. 37 1 Con l’avvio della pubblicazione, il Municipio trasmette al Consiglio di Stato i seguenti documenti:
22 Cpv. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
23
Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
24 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
25 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
26 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
a) (piano delle zone e dell’urbanizzazione); b) edilizio; c) d’urbanizzazione; d) di pianificazione; e) di base e studi specialistici; f) municipale e il rapporto delle commissioni; g) della seduta del legislativo.
2 I piani ed il regolamento edilizio, che devono riportare gli eventuali emendamenti adottati dal legislativo, sono sottoscritti conformemente all’art. 119 lett. d) della legge organica comunale del 10 marzo 1987. 27 Art. 38
... 28
Approvazione e rinvii
(art. 29 cpv. 2 LST) Art. 39 1 Il Consiglio di Stato rinvia gli atti al Municipio indicandogli di allestire una variante e di applicare: a) ordinaria con esame preliminare in caso di revisione del piano regolatore o nei previsti dall’art. 25 cpv. 2 LST; b) ordinaria senza obbligo di esame preliminare negli altri casi; c) semplificata nei casi dell’art. 34 LST. 29
2 Il Municipio trasmette la variante al Consiglio di Stato entro il termine indicato; l’Ufficio della pianificazione locale può concedere una proroga.
3 Il Consiglio di Stato fa pubblicare il dispositivo della decisione all’albo comunale e nel Foglio ufficiale (art. 29 cpv. 3 LST).
4 In caso di modifiche d’ufficio, i geodati digitali modificati e la decisione del Consiglio di Stato (ad esclusione dell’esito dei ricorsi) sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione. 30
Effetti
(art. 32 cpv. 2 LST) Art. 40 Il Municipio può esercitare il diritto d’espropriazione segnatamente per: a) di cui è prevista l’espropriazione nel piano delle zone (in particolare zona per il libero, zona per scopi pubblici e zona di protezione) e nel piano dell’urbanizzazione (in strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici); b) reali necessari alla realizzazione di opere pubbliche, di cui il piano riporta l’opera e non superficie da espropriare.
Modifiche
(art. 33 cpv. 2 LST) Art. 41 È dato un notevole cambiamento delle circostanze quando sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: a) concerne criteri determinanti della pianificazione; b) molto rilevante; c) necessario un adattamento del piano regolatore. Procedura semplificata
Definizione
31 Art. 42 1 La condizione del mutamento minimo del disciplinamento del suolo (lett. a) si riferisce in particolare ai parametri edilizi (altezza massima, distanza dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) ed alle linee d’arretramento.
2 Sono modifiche che comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche (34 lett. b LST): a) del limite del bosco accertato a contatto con la zona edificabile;
27 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
28
Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
29 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
30 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
31 Nota marginale modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
b) di incongruenze o errori manifestamente dovuti a sviste; c) derivanti dalla trasposizione dei piani regolatori in forma di geodati digitali.
32
3 Per il calcolo dei 3000 mq dell’art. 34 lett. c LST si considera la sola area oggetto di modifica. 33
Procedura
(art. 35 cpv. 1 e 2 LST) Art. 43 34
1 Il Municipio annuncia la pubblicazione della procedura semplificata almeno cinque giorni prima agli albi comunali e sul Foglio ufficiale e avvisa personalmente, ai sensi dell’art. 27 cpv.
2 LST, i proprietari di terreni interessati dalla modifica.
2 Il Consiglio di Stato verifica in particolare l’adempimento delle condizioni dell’art. 34 LST e la congruenza con il piano regolatore e con il diritto superiore; esso stabilisce, se del caso, forma ed entità del compenso agricolo di cui all’art. 13 cpv. 1 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989. Art. 44 ...
35 Urbanizzazione
Procedura del programma d’urbanizzazione
(art. 36 LST) Art. 45
1 Il Municipio elabora il programma d’urbanizzazione (articoli 22 LST e 29 RLST) fondandosi sul compendio dello stato dell’urbanizzazione (inventario delle zone edificabili non costruite o ancora poco edificate, art. 31 OPT) e coordinandolo con il piano dell’urbanizzazione ed il piano finanziario.
2 Esso annuncia la pubblicazione del programma d’urbanizzazione almeno cinque giorni prima all’albo comunale e sul Foglio ufficiale e poi lo pubblica informazione e partecipazione.
3 Sono in particolare da considerare interessati i proprietari dei fondi inclusi nel perimetro del programma d’urbanizzazione, che possono avvalersi delle facoltà dell’art. 19 cpv. 3 LPT.
4 La decisione municipale d’adozione o di modifica del programma d’urbanizzazione non è impugnabile; essa va trasmessa per conoscenza al Dipartimento.
Partecipazione dei privati al finanziamento dell’urbanizzazione
(art. 37 cpv. 2 LST) Art. 46 I privati contribuiscono al finanziamento dell’urbanizzazione tramite contributi di miglioria per le opere di urbanizzazione (strade, elettrodotti, acquedotti, gasdotti, eccetera, art. 3 cpv. 1 lett. a legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990, LCMI) e contributi di costruzione per gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque (art. 55 lett. c legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque 8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975, LALIA).
Mancato rispetto del programma d’urbanizzazione
(art. 38 LST) Art. 47 1 Il proprietario fondiario interessato può chiedere al Municipio di accertare il mancato rispetto del programma d’urbanizzazione, comunicando di voler provvedere da sè all’urbanizzazione dei fondi oppure di anticipare i costi.
2 Il Municipio ed il proprietario fondiario stipulano un contratto di diritto pubblico che stabilisce almeno le modalità d’esecuzione dei lavori (scelta del progettista da parte del proprietario, direzione lavori, contratti d’appalto, durata e termine dei lavori), le condizioni per l’allacciamento dei vicini, il riscatto delle opere e il trasferimento di diritti e obblighi al Comune, in particolare il rimborso delle spese al privato dedotto il contributo di miglioria a suo carico (art. 38 lett. a LST) .
3 Nel caso di solo anticipo dei costi d’urbanizzazione (art. 38 lett. b LST), il Comune è proprietario delle opere sin dall’inizio e il contratto di diritto pubblico si limita a stabilire il capitale da anticipare, il momento del rimborso e l’interesse dovuto dal Comune su tale capitale anticipato, dedotto il contributo di miglioria a carico del privato.
Anticipo dell’urbanizzazione
32 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
33
Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
34 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
35 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
(art. 39 LST) Art. 48
1 Il proprietario fondiario interessato può chiedere al Municipio di anticipare la realizzazione delle opere d’urbanizzazione rispetto al programma, assumendo preventivamente i relativi costi.
2 Il Municipio ed il proprietario stipulano un contratto di diritto pubblico che stabilisce l’importo ed il momento del rimborso del capitale anticipato. Norme d’interesse cantonale o sovracomunale
Vincoli per opere sovracomunali
(art. 40 LST) Art. 49 La Sezione chiede l’iscrizione nel piano regolatore di vincoli per opere sovracomunali, indicandone in particolare il beneficiario.
Spazi riservati alle acque Art. 50
36
1 Il piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque, giusta gli art. 36a della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e art. 41a e 41b dell’ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC).
2 ...
3 ...
4
...
5 La Sezione elabora una linea guida sugli spazi riservati alle acque.
Posteggi privati
(art. 42 e 43 LST) Art. 51 1 Gli articoli da 51 a 62 costituiscono il regolamento cantonale posteggi privati.
2 Tali norme hanno lo scopo di definire il numero di posteggi privati necessari nei casi di nuove costruzioni, riattazioni importanti e cambiamenti di destinazione che implicano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo dei posteggi.
3 Esse si applicano a tutte le costruzioni, ad eccezione di quelle destinate all’abitazione, nei Comuni elencati nell’allegato 1. 37
4
... 38
Definizioni
Art. 52 1 Sono posteggi privati quelli al servizio di una specifica costruzione (edificio o impianto), che possono essere di uso esclusivo o di uso comune.
2 Il fabbisogno massimo di riferimento corrisponde al fabbisogno teorico di posteggi di un edificio o di una zona nell’ipotesi che siano unicamente serviti da trasporti individuali motorizzati (articoli 53 -
56). 39
3 Il numero di posteggi necessari corrisponde all’offerta di posteggi da mettere a disposizione dell’utente.
4 E sso è inferiore o uguale al fabbisogno massimo di riferimento e si calcola riducendo tale fabbisogno in f unzione della qualità del servizio di trasporto pubblico (articoli 59-60) o di situazioni particolari (art. 61), o ppure mediante valutazione del singolo caso (art. 61a).
4 0
Fabbisogno massimo di riferimento
a) per contenuti industriali e artigianali Art. 53 41 di attività Destinazione dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento a bassa densità di Ospiti - Clienti - Personale 0.6 posteggi / 100 mq SUL
36
Art. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
37 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche:
2014, 195; BU 2015, 16.
38 Cpv. abrogato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
39 Cpv. modificato dal R 20.1.2015; in vigore dal 18.12.2014 - BU 2015, 16; precedente modifica: BU 2014,
195.
40 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
41 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
di lavoro e logistica e artigianato Ospiti - Clienti - Personale 1 posteggio/100 mq SUL
b) per contenuti amministrativi Art. 54 42 dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento - Clienti - Personale 2.5 posteggi/100 mq SUL
c) per contenuti commerciali (vendita) Art. 55 43 di superficie Destinazione posteggi Fabbisogno massimo di riferimento singoli (SUL ≤ 500 mq) Ospiti - Clienti - Personale 4 posteggi/100 mq SUL Generi alimentari Ospiti - Clienti - Personale 8 posteggi/100 mq SUL singoli e centri mq < SUL ≤ 5000 mq) Altri generi Ospiti - Clienti - Personale 4 posteggi/100 mq SUL negozi o centri (SUL > 5000 mq) Ospiti - Clienti - Personale Necessario studio specifico
1 I valori della tabella devono essere ridotti se la clientela ha la possibilità di utilizzare posteggi al servizio di altri tipi di contenuti o posteggi pubblici situati nelle immediate vicinanze.
2 I posteggi riservati al personale devono essere demarcati in modo distinto da quelli per ospiti e clienti.
d) altri contenuti Art. 56 44 Il calcolo del fabbisogno massimo di riferimento per altri contenuti, non residenziali, si effettua applicando i parametri della norma SN 640 281 dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS).
e) posteggi per fornitori e veicoli di servizio Art. 56a 45 In tutti i casi di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56, eventuali posteggi riservati ai fornitori e ai veicoli di servizio sono stabiliti in base alle reali necessità e vanno costruiti separatamente e demarcati adeguatamente.
Numero di posteggi necessari Art. 57 Per la determinazione del numero di posteggi necessari occorre tener conto: a) categoria della fermata del trasporto pubblico; b) livello di qualità del servizio di trasporto pubblico.
a) categoria della fermata Art. 58 1 La Sezione della mobilità classifica le fermate del trasporto pubblico in categorie da I a III, in base al tipo di trasporto pubblico e all’intervallo tra una corsa e l’altra (elenco fermate in FU). 46
2 Essa trasmette ai Comuni l’elenco delle fermate di trasporto pubblico classificate secondo le rispettive categorie.
b) qualità del servizio di trasporto pubblico; piano tecnico Art. 59
47
1 La qualità del servizio di trasporto pubblico a disposizione di un edificio o di una zona è tabella seguente:
42 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
43 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2014, 228; BU 2015, 16.
44 Art. modificato dal R 20.1.2015; in vigore dal 18.12.2014 - BU 2015, 16; precedente modifica: BU 2014,
195.
45 Art. introdotto dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
46
Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche:
2014, 195; BU 2015, 16.
47 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico (TP) Raggiungibilità della fermata (distanza in metri) Categoria di fermata fino a 500 m 500 - 1000 m I A B II B C III C -
2 La Sezione della mobilità, sulla base di una proposta del Municipio, può elaborare un piano tecnico che suddivide il territorio comunale in settori corrispondenti al livello di qualità del trasporto pubblico; essa fruisce di un margine di apprezzamento per tener conto degli ostacoli (naturali o artificiali) che comportano un prolungamento dei percorsi a piedi, garantendo una razionale suddivisione in settori.
c) determinazione del numero di posteggi necessari Art. 60 48 1 La tabella che segue esprime il numero di posteggi necessari in percentuale rispetto al fabbisogno massimo di riferimento. Livello di qualità del servizio trasporto pubblico Posteggi necessari / fabbisogno massimo di riferimento A 35 - 50% B 50 - 70% C 70 - 100%
2 Per posteggi destinati a contenuti industriali o artigianali (art. 53), amministrativi (art. 54) e a scuole (art. 56) sono da applicare i valori più restrittivi.
3 Per i posteggi destinati a stabilimenti con lavoro a turni è possibile applicare i valori meno restrittivi a dipendenza dell’effettiva offerta di trasporto pubblico all’inizio e della fine dei turni.
4 Valori più restrittivi rispetto a quelli indicati possono essere applicati in combinazione con un piano di mobilità per gli spostamenti generati dai contenuti della costruzione.
5 Restano riservate norme comunali più restrittive a tutela del paesaggio o per motivi di mobilità e protezione dell’ambiente.
Ulteriori riduzioni per situazioni particolari Art. 61 Si possono praticare ulteriori riduzioni del numero dei posteggi necessari nei seguenti casi particolari: a) comparto in cui si trovano i posteggi la rete stradale è già prossima alla saturazione;
49 b) o traffico generato dai posteggi provoca situazioni di pericolo; c) presenti paesaggi o beni culturali che un inventario cantonale o federale definisce; d) alle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente (legge federale sulla dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb) e ordinanze d’applicazione); e) a disposizioni amministrative di polizia.
Grandi stabilimenti e scuole di livello terziario Art. 61a 50 1 Nel caso di grandi stabilimenti con oltre 100 posti di lavoro e di scuole di livello terziario, il numero di posteggi necessari è stabilito in base ad un’attenta valutazione del singolo caso, tenuto conto dell’applicazione di un adeguato piano di mobilità per gli spostamenti generati dai contenuti della costruzione.
2 In ogni caso non possono essere superati i parametri relativi al fabbisogno massimo stabiliti dalla norma SN 640 281 dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS) e le percentuali rispetto al fabbisogno massimo di riferimento di cui all’art. 60.
Divieto di posteggi privati indipendenti da costruzioni; uso comune Art. 62 1 Il Municipio può autorizzare posteggi unicamente se questi sono al servizio di costruzioni; l’autorizzazione è soggetta a condizione risolutiva nella licenza edilizia.
2 Il Municipio e la Sezione della mobilità devono verificare la possibilità di uso comune di posteggi destinati ad altri contenuti (sovrapposizione d’utenza o uso in fasce orarie differenti) o la possibilità di utilizzare posteggi pubblici esistenti nelle immediate vicinanze. Sezione 3
48 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
49 Lett. modificata dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 195; BU 2015, 16.
50 Art. introdotto dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
Piano d’utilizzazione cantonale
Componenti
(art. 44 cpv. 3 LST) Art. 63 Per le componenti fanno stato gli articoli da 19 a 24 LST e da 26 a 31 RLST, che si applicano per analogia.
Procedura
a) informazione e partecipazione
(art. 45 LST) Art. 64 1 Il Dipartimento comunica al Gran Consiglio, ai Comuni ed agli enti regionali per lo sviluppo interessati l’avvio dei lavori di elaborazione del piano d’utilizzazione cantonale; la comunicazione al Gran Consiglio può avvenire anche solo verbalmente.
2 Esso deposita il progetto di piano presso le cancellerie dei Comuni interessati; per l’annuncio del deposito atti e il diritto alla partecipazione si applica l’art. 7 capoversi 2 e 3 di questo regolamento.
3 Le osservazioni o proposte pianificatorie sono da indirizzare al Consiglio di Stato; il Dipartimento le esamina nell’ambito dell’elaborazione del piano.
b) approvazione e pubblicazione Art. 65 51 1 Il piano di utilizzazione cantonale è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale.
2 La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani.
3 Il piano di utilizzazione cantonale è in seguito pubblicato per trenta giorni sul portale cantonale di pubblicazione.
Menzione a registro
(art. 48 cpv. 3 LST) Art. 66 La Sezione menziona a registro fondiario l’esistenza del piano d’utilizzazione per ogni singolo fondo.
Effetti
(art. 49 LST) Art. 67 1 Per gli effetti e le modifiche fanno stato gli articoli 32 e 33 LST e 40 e 41 RLST, che si applicano per analogia.
2 La decisione di approvazione del piano istruisce i Comuni riguardo alle eventuali procedure da applicare al piano regolatore.
Modifiche di poco conto 52 Art. 68 1 Per le modifiche di poco conto si applicano per analogia gli articoli 34 LST e 42 RLST.
2 Il Dipartimento elabora la modifica di poco conto e la trasmette al Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato la approva. Art. 69
...
53 Sezione 4 Piano particolareggiato
Approvazione
(art. 52 cpv. 2 LST) Art. 70 54 1 Il piano particolareggiato è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale.
2 Se il piano particolareggiato è previsto nel piano regolatore, questo deve definire almeno gli obiettivi della pianificazione particolareggiata, la destinazione del comparto ed i parametri edificatori (indici, altezza, distanze).
Procedura d’approvazione del piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire
a) esame preliminare; informazione e partecipazione
51
Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
52 Nota marginale modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
53 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
54 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
(art. 53 cpv. 2 lett. b LST) Art. 71 Il progetto di piano particolareggiato, presentato dal Municipio al Dipartimento per l’esame preliminare (art. 25 LST) ed alla popolazione per l’informazione e partecipazione (art. 26 LST), deve essere corredato, per conoscenza, dalla documentazione relativa alla domanda di costruzione almeno a livello di progetto di massima.
b) adozione
(art. 53 cpv. 2 lett. c e 27 cpv. 1 LST) Art. 72 Il progetto di piano particolareggiato, presentato per adozione al legislativo comunale (art. 27 LST), deve essere corredato dalla documentazione relativa alla domanda di costruzione, che deve adempiere alle prescrizioni dell’art. 4 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo
1991 (LE) e degli articoli 8 cpv. 1, 9 lett. a,b,c,d,e,f, 11, 12 lett. a,b,d,e e 15 del regolamento d’applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE).
c) pubblicazione
(art. 53 cpv. 2 lett. c LST) Art. 73 1 Il Municipio pubblica il piano particolareggiato adottato e la documentazione relativa alla domanda di costruzione secondo le prescrizioni degli articoli 27 cpv. 2 LST e 6 cpv. 2 e cpv. 3 LE.
2 La documentazione relativa alla domanda di costruzione deve adempiere alle prescrizioni degli articoli 9 lett. g, h, i, l, 10, 12 lett. c ed f, 13 e 14 RLE. Art. 73a ... 55
e) rimedi di diritto
(art. 53 cpv. 2 lett. d LST) Art. 74 56 1 Contro il piano particolareggiato è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; contro il rilascio dell’autorizzazione è data facoltà di opposizione al Consiglio di Stato nel medesimo termine.
2 La legittimazione a interporre ricorso contro il piano particolareggiato è retta dall’art. 28 LST. La legittimazione ad opporsi al rilascio dell’autorizzazione a costruire è retta dall’art. 8 LE.
f) altre varianti di progetto
(art. 53 cpv. 2 lett. f LST)
57 Art. 75 Per le varianti di progetto che non coinvolgono il piano particolareggiato si applica l’art.
16 LE. Sezione 5 Piano di quartiere
Requisiti del piano regolatore
(art. 54 cpv. 3 LST) Art. 76 1 Il piano regolatore deve contenere i requisiti qualitativi minimi, che dipendono dagli obiettivi e dai contenuti che il Comune vuole incentivare mediante il piano di quartiere.
2 I parametri edilizi minimi e massimi sono le prescrizioni riguardanti le altezze, le distanze e gli indici.
3 La Sezione elabora una linea guida sul piano di quartiere.
Componenti
(art. 54 cpv. 2 LST) Art. 77
1 La relazione tecnica esprime gli obiettivi progettuali, i dati quantitativi ed i concetti paesaggistici, architettonici ed urbanistici del progetto per quanto attiene alle volumetrie degli edifici, alla sistemazione degli spazi esterni ed alle relazioni viarie e funzionali con il paesaggio circostante.
2 I piani di progetto mostrano in forma grafica i contenuti del piano di quartiere, in particolare le volumetrie e le quote altimetriche degli edifici previsti, le superfici ad uso collettivo e le loro destinazioni, quelle a verde, le piazze ed i parchi gioco con il loro arredo, l’organizzazione
55 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
56 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
57 Nota marginale modificata dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 475.
infrastrutturale, le strade interne con i parcheggi e le rampe d’accesso alle autorimesse sotterranee, i percorsi pedonali interni ed i raccordi con il sistema viario esterno al quartiere.
3 Il modello plastico garantisce la lettura delle dimensioni spaziali e funzionali del progetto e ne evidenzia le interrelazioni.
Procedura d’approvazione
a) elaborazione
(art. 55 cpv. 1 LST) Art. 78 1 Il piano di quartiere è elaborato dai proprietari che detengono i due terzi della superficie soggetta a vincolo, o con il loro consenso; esso è presentato al più tardi al momento dell’inoltro della domanda per la prima costruzione.
2 Sono modifiche minori quelle che non incidono in misura apprezzabile sull’impostazione generale del piano e non travalicano l’ambito della singola componente.
3 Il Municipio ed il Dipartimento possono richiedere ogni completazione degli atti utile al giudizio.
b) attuazione
(art. 55 cpv. 3 LST) Art. 79 1 In caso di opposizione alla realizzazione del piano, i proprietari che detengono i due terzi della superficie vincolata possono chiedere al Consiglio di Stato il conferimento del diritto d’espropriazione.
2 Il Consiglio di Stato concede il diritto d’espropriare solo se sussiste un interesse pubblico importante alla realizzazione del piano di quartiere. 58 Sezione 6 59 Piano cantonale con autorizzazione a costruire
Edifici e impianti d’interesse cantonale e regionale
(art. 55a LST) Art. 79a 60 Sono edifici e impianti d’interesse cantonale o regionale in particolare gli istituti pubblici, gli impianti del settore dell’energia, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, gli impianti per la gestione delle acque (approvvigionamento e smaltimento), le sistemazioni dei corsi d’acqua.
Procedura
Art. 79a bis 61 Nell’applicazione per analogia degli articoli da 17-23 e 25, 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, si considerano le peculiarità del caso di specie, come in particolare le caratteristiche delle opere previste o l’eventuale mancanza di espropriazione.
Forma e contenuto
(art. 55b LST) Art. 79b 62 1 In funzione e a seconda delle opere previste, il piano cantonale si compone in particolare: a) piano dell’utilizzazione sotto forma di geodato digitale;
63 b) relazione architettonica e tecnica atta a chiarire il genere delle opere previste; c) piante, prospetti e sezioni in scala per una completa descrizione delle opere d) valutazione degli effetti sull’ambiente, completa di perizie specialistiche che ne la conformità con il diritto applicabile; e) in caso di demolizioni, sulla presenza di sostanze nocive e delle modalità di previste; f) verifica degli aspetti energetici e climatici; g) piano di smaltimento delle acque; h) piano di urbanizzazione con l’indicazione degli accessi e degli allacciamenti alle i) sull’inserimento urbanistico e paesaggistico;
58 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
59 Sezione introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
60
Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
61 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
62 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
63 Lett. modificata dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
j) piano della sistemazione finale.
2 Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si richiamano, al fine di chiarire in modo esaustivo il genere delle opere previste, i contenuti della LE e del rispettivo regolamento.
3 Per la sistemazione dei corsi d’acqua, il piano specifica: a) attuale, le caratteristiche del bacino imbrifero, l’idrologia, le verifiche idrauliche, i naturali e i deficit di sicurezza, lo stato ecomorfologico del corso d’acqua e i potenziali valorizzazione; b) dei provvedimenti (interventi tecnici e strutturali, manutenzione, spazio alle acque); c) dei pericoli dopo l’intervento; d) e il piano di finanziamento. Sezione 7 64 Disposizioni transitorie concernenti la produzione di elettricità supplementare mediante grandi impianti fotovoltaici
Principio
Art. 79c
65 I grandi impianti fotovoltaici giusta l’art. 71a della legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne) sono autorizzati mediante la procedura di piano cantonale con autorizzazione a costruire (di seguito piano).
Istanza
Art. 79d 66 L’istante presenta alla Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio (di seguito SAI) il progetto di piano, accompagnato almeno da: a) relazione sull’opera; b) piante, prospetti e sezioni in scala adeguata per comprendere natura e genere ed i suoi impatti; c) piano con l’indicazione degli accessi e degli allacciamenti alle infrastrutture; d) dell’impatto sull’ambiente (RIA), accompagnato da una perizia relativa alla di elettricità annua attesa e alla produzione di elettricità attesa nel semestre e) di ulteriori autorizzazioni cantonali eventualmente necessarie; f) relazione sulle modalità di ripristino del terreno in seguito alla dismissione dell’impianto
Pubblicazione e notifiche Art. 79e 67
1 Previo avviso sul foglio ufficiale, la SAI pubblica il piano presso le cancellerie dei comuni dove è previsto d’eseguire l’impianto, per 30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza.
2 Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere indicate sul terreno, per quanto possibile, con modine che definiscano almeno il perimetro dell’intervento.
3 La SAI provvede alle notifiche di cui all’art. 9h capoverso 1 lettera a, b e c dell’ordinanza sull’energia del 1° novembre 2017 (OEn).
Opposizioni
Art. 79f 68 1 Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al piano presso il Consiglio di Stato; sono pure legittimati a formulare opposizione i Comuni interessati dall’opera e le associazioni aventi un’importanza nazionale che esistono da più di 10 anni e che si occupano per statuto della protezione dell’ambiente, del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
2 Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
3 L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.
Approvazione dell’impianto fotovoltaico
64 Sezione introdotta dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
65
Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
66 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
67 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
68 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
Art. 79g 69 1 Il Consiglio di Stato approva l’impianto fotovoltaico e decide simultaneamente sulle opposizioni.
2 La decisione è immediatamente esecutiva; il ricorso non ha effetto sospensivo.
Regime transitorio Art. 79h 70 Gli articoli 79c-79h rimangono applicabili ai piani pubblicati entro il 31 dicembre 2025 nonché alle eventuali procedure di ricorso. Capitolo secondo Salvaguardia della pianificazione
Zona di pianificazione
a) scopo e definizione
(art. 58 LST) Art. 80
1 La zona di pianificazione è uno strumento conservativo che mira ad evitare che la pianificazione in atto o in allestimento sia ostacolata da un uso del territorio in contrasto con il suo indirizzo.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce, su istanza del Dipartimento, in particolare zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi pianificatori del piano direttore o degli obiettivi sanciti dalle disposizioni generali della LPT (principi pianificatori) e della LST (art. 1 cpv. 2).
b) scheda descrittiva
(art. 58 LST) Art. 81
1 La scheda descrittiva illustra motivi, contenuti, scopi, effetti e durata della zona di pianificazione.
2 Essa non disciplina nel dettaglio l’assetto del terreno vincolato.
c) avviso
(art. 59 LST) Art. 82 Prima di adottare una zona di pianificazione, i Municipi devono chiedere l’avviso scritto del Dipartimento e il Consiglio di Stato quello dei Municipi interessati.
d) proroga
(art. 60 LST) Art. 83 1 Il Municipio o il Dipartimento devono presentare istanza di proroga al Consiglio di Stato, almeno sessanta giorni prima della scadenza della zona di pianificazione (art. 60 cpv. 2 LST).
2 L’autorità che richiede la proroga deve dimostrare: a) seria intenzione pianificatoria; b) costante attività durante il periodo di validità della zona di pianificazione.
Decisione sospensiva e blocco edilizio
(art. 62 e 63 LST) Art. 84
1 Uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un progetto sommario di piano, che consente di valutare l’incidenza della domanda di costruzione sul piano.
2 Una domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto, quando l’esecuzione dell’opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, segnatamente nel caso di: a) su terreni riservati a costruzioni d’interesse pubblico (scuole, ospedali, cimiteri, eccetera); b) caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione prevista, oppure di sostanziale dell’indice di sfruttamento.
3 Differenze nelle altezze, nelle distanze e nell’indice di occupazione non giustificano, di regola, la sospensiva, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano o d’imminenza della pubblicazione dello stesso.
4 La decisione dipartimentale di sospensione sulla domanda di costruzione è elaborata dai servizi generali del Dipartimento. Capitolo terzo
69 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
70 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
Edificabilità dei fondi Sezione 1 Principio ed eccezioni
Autorizzazione edilizia: terminologia
(art. 65 e 70 LST) Art. 85 1 Sono costruzioni ai sensi della LST gli edifici e impianti del diritto federale (art. 22 LPT).
2 Per edificazione si intende: a) di costruzioni ex novo; b) o costruzione sostitutiva di edifici demoliti o distrutti.
3 Per trasformazione si intende: a) - sia sostanziale che semplice - di una costruzione, dal punto di vista architettonico dell’aspetto esterno; b) c) di destinazione.
4 Sono rustici gli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono all’edilizia rurale tradizionale (art. 70 cpv. 3 LST).
Eccezioni nelle zone edificabili
a) costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto
(art. 66 LST) Art. 86
1 Sono lavori di manutenzione quelli che prevengono il deperimento di una costruzione, senza comportare interventi sulla sua struttura o sulla sua sostanza.
2 Nel caso di costruzioni non conformi alla zona (art. 66 cpv. 2 lett. b LST), il Municipio può autorizzare una trasformazione se: a) indispensabile ai fini di un ulteriore uso della costruzione; b) rispettate tutte le norme di piano regolatore, segnatamente indici, distanze e altezze; c) con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e dei vicini.
3 Nel caso di non conformi ad altre norme edilizie, il Municipio può autorizzare la trasformazione se: a) incide sull’aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità in misura o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; b) con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e dei vicini.
Eccezioni di diritto cantonale fuori delle zone edificabili
a) edifici non abitati
(art. 69 LST) Art. 87 Sono riservate disposizioni di diritto federale direttamente applicabili (art. 24d cpv. 1 bis LPT).
b) edifici tipici del paesaggio (art. 39 cpv. 2 OPT)
(art. 70 cpv. 2 e 3 LST) Art. 88 1 La scheda P3 “Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione” del piano direttore definisce i criteri in base ai quali valutare il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici tipici.
2 Il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) dell’11 maggio 2010 delimita in modo uniforme i paesaggi sull’intero territorio cantonale.
3 L’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili designa, tra l’altro, gli edifici rurali tradizionali (rustici) definiti meritevoli di conservazione.
Menzione a registro fondiario
(art. 71 LST) Art. 88a 72 Per l’iscrizione della menzione a registro fondiario è competente il Servizio che ne ha fatto la richiesta nell’ambito della procedura di autorizzazione a costruire. Sezione 2
71 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
72 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Generatori di traffico
Definizioni
(art. 72 cpv. 1 LST) Art. 89 1 Oltre alle costruzioni elencate all’art. 72 cpv. 1 LST, si considerano grandi generatori di traffico anche altre costruzioni a forte affluenza di visitatori come i centri espositivi e fieristici e gli stadi integrati in una struttura multifunzionale.
2 Non si considerano grandi generatori di traffico: a) sportive al servizio di realtà locali; b) che si svolgono saltuariamente.
Stima del traffico indotto
(art. 72 cpv. 2 LST) Art. 90 1 L’istante in licenza può dimostrare che la costruzione progettata genera un traffico giornaliero medio inferiore a 1000 movimenti, mediante una perizia che indichi: a) dei dipendenti e l’organizzazione dei turni; b) del numero di clienti/visitatori, in base al piano di finanziamento della costruzione; c) delle forniture; d) dei tempi di permanenza media dei diversi utenti; e) dei movimenti veicolari in entrata ed uscita, la loro distribuzione oraria e giornaliera della settimana; f) l’ubicazione, la destinazione ed il tipo di gestione dei posteggi.
2 La stima del traffico indotto deve basarsi sul confronto con situazioni analoghe verificatesi a livello cantonale e, subordinatamente, a livello nazionale.
3 La Sezione della mobilità ed il Municipio possono misurare il traffico generato da grandi generatori di traffico con apparecchi elettronici e rilievi manuali; i dati raccolti sono trattati unicamente in forma statistica.
Concentrazione di piccole e medie costruzioni commerciali
(art. 72 cpv. 3 LST) Art. 91 Fra più costruzioni commerciali, che singolarmente non adempiono i requisiti del grande generatore di traffico, sussiste in particolare una stretta connessione funzionale se i progetti delle costruzioni si completano o possono completarsi a vicenda, in modo da dover essere considerati, dal profilo gestionale, come un’unità.
Partecipazione del proprietario alle spese
(art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 LST) Art. 92
1 La partecipazione del proprietario alle spese è stabilita in base al beneficio tratto dalla sua costruzione.
2 Il Municipio stabilisce la partecipazione del proprietario per le spese a carico del Comune e il Dipartimento per quelle a carico del Cantone.
3 Sono in particolare spese di costruzione delle infrastrutture quelle relative alla rete stradale, pedonale, ciclabile e dei trasporti pubblici con le rispettive fermate; sono spese d’esercizio segnatamente quelle del servizio bus o di semaforizzazione.
4 Sono in particolare spese di sistemazione urbanistica quelle di riqualifica dello spazio pubblico (arredo o alberature). TITOLO III Strumenti di politica fondiaria e promozionale Capitolo primo Politica fondiaria Sezione 1 Ricomposizione particellare
Principi essenziali della permuta generale (art. 83a LRPT) e procedura di piano regolatore
(art. 78 cpv. 3 LST) Art. 93
1 La procedura di permuta generale è disciplinata dall’art. 94 a della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT); il Municipio funge da ente esecutore.
2 Il progetto di piano regolatore da sottoporre al Consiglio comunale o all’Assemblea (art. 27 cpv. 1 LST) deve indicare i seguenti elementi della permuta generale:
a) interessato dalla permuta; b) da acquisire tramite deduzione collettiva (gratuita o onerosa) e da destinare ad di interesse pubblico (strade, posteggi, aree di svago, eccetera); c) di riattribuzione dei fondi da permutare.
3 ... 73 Sezione 2 Acquisizione di terreni e zona edificabile d’interesse comunale
Acquisizione e sistemazione di terreni
(art. 79 LST) Art. 94
74
1 Il contributo è concesso alle seguenti condizioni: a) in giudicato della decisione di stanziamento del credito d’acquisizione e di sistemazione parte del legislativo comunale; b) in giudicato di un adeguato vincolo pianificatorio di pubblica utilità e c) a Registro fondiario di una servitù personale a favore dello Stato.
2 Nello stabilire l’ammontare del contributo si tiene conto: a) di sussidi da parte di altri enti; b) capacità finanziaria del Comune (IFF) e c) generale e della qualità dell’intervento.
3 Il Cantone può richiedere la restituzione del contributo in caso di utilizzo non conforme allo scopo previsto dalla legge.
4 Fanno stato le competenze decisionali in materia finanziaria.
Zona edificabile d’interesse comunale
a) definizioni
(art. 80 LST) Art. 95 Sono attività di produzione non intensiva di beni quelle che non presentano una marcata incidenza sul territorio e sull’ambiente.
Regolamento della zona edificabile d’interesse comunale
(art. 87 LST) Art. 96 La Sezione elabora una linea guida sul regolamento della zona edificabile d’interesse comunale. Sezione 3 75 Garanzia della disponibilità di terreni edificabili
Garanzia della disponibilità di terreni edificabili
a) termine per l’edificazione
(art. 87a LST) Art. 96a 76 Il termine impartito al proprietario per edificare il fondo non può essere superiore a dieci anni.
b) attuazione
(art. 87b LST) Art. 96b 77 In caso di mancato accordo, la chiusura della negoziazione è comunicata al proprietario con lettera raccomandata. TITOLO IV
78 Capitolo primo 79 Norme generali
73 Cpv. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
74 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
75 Sezione introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
76
Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
77 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
78 Titolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
79 Capitolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Contributo cantonale alle spese della pianificazione locale
(art. 89 lett. b LST) Art. 97 1 Il contributo cantonale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli
8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 Il contributo è calcolato di principio in base ai seguenti parametri: a) regolatori intercomunali forza finanziaria contributo fino a 30 punti 30% da 120 punti 10% b) di valenza regionale o cantonale forza finanziaria contributo fino a 30 punti 50% da 120 punti 10%
3 I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente.
4 Sono di valenza regionale o cantonale in particolare: a) relativi agli indirizzi delle schede R7 (poli di sviluppo economico), R8 (grandi generatori traffico) e P7 (laghi e rive lacustri); b) relativi alle schede da M2 a M5 (piani regionali dei trasporti e programmi e da R2 a R5 (concetti d’organizzazione territoriale) del piano direttore, i nodi intermodali e le riqualifiche di comparti strategici.
Contributo comunale
(art. 91 LST) 80 Art. 98 1 Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli
8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri: a) comprensoriali della pianificazione direttrice forza finanziaria contributo fino a 30 punti 10% da 120 punti 30% b) di utilizzazione cantonale forza finanziaria contributo fino a 30 punti 10% da 120 punti 50%
3 I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente. Capitolo secondo 81 Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione Sezione 1 82 Norme generali
Plusvalore di massima Art. 98a 83 1 Dopo l’esame preliminare dipartimentale secondo l’art. 25 cpv. 3 LST, il Municipio può elaborare una stima di massima del plusvalore per l’intero comparto interessato dalla misura pianificatoria.
2 Esso può allegare la stima di massima agli atti della misura pianificatoria.
Scambio e doveri di informazione Art. 98b
84
1 L’Ufficio della pianificazione locale trasmette all’Ufficio dei registri e all’Ufficio delle domande di costruzione copia della risoluzione d’approvazione della misura pianificatoria che ingenera il plusvalore.
2 Su richiesta del Municipio, l’Ufficio di statistica mette a disposizione le informazioni della banca dati delle transazioni immobiliari, necessarie al perito incaricato per eseguire il calcolo del plusvalore; la
80 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
81
Capitolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
82 Sezione modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
83 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
84 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
procedura di accesso ai dati è retta dall’art. 129c del regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RLRF) del 1 aprile 1998.
3 Gli Uffici dei registri comunicano ai Municipi interessati le compravendite avvenute riguardo a terreni soggetti al contributo di plusvalore, conformemente all’art. 41 RLRF.
4 Il notaio informa le parti dell’esistenza di un’ipoteca legale iscritta a garanzia del pagamento del contributo di plusvalore.
Debitore del contributo
(art. 94 cpv. 1 LST) Art. 98c 85 Il debitore del contributo di plusvalore è il proprietario del terreno al momento dell’entrata in vigore della misura pianificatoria. Sezione 2 86 Calcolo del plusvalore e del contributo
Estimo peritale
(art. 95 cpv. 1 e 2 LST) Art. 98d 87
1 Dopo l’entrata in vigore della misura pianificatoria dell’art. 93 cpv. 1 LST, il Municipio incarica un perito di procedere al calcolo del plusvalore e del contributo per ogni singolo terreno avvantaggiato.
2 Il perito calcola il plusvalore applicando di principio il metodo statistico-comparativo; per ogni caso di estimo redige una relazione che indica i criteri di calcolo applicati e le motivazioni.
3 Resta riservato l’art. 5 cpv. 1 quater LPT.
Decisione sul contributo
(art. 95 cpv. 2 e 3, 97 cpv. 2, 100 LST) Art. 98e 88
1 Nella decisione sul contributo il Municipio stabilisce il plusvalore e l’ammontare del contributo dovuto, con l’indicazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione.
2 Contro la decisione sul contributo è dato reclamo al Municipio; contro la decisione su reclamo sono dati i rimedi di diritto dell’art. 95 cpv. 3 LST.
3 Il Municipio notifica la decisione al proprietario del terreno e chiede all’Ufficio dei registri l’iscrizione dell’ipoteca legale a garanzia del contributo (art. 183a cpv. 2 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911). Sezione 3 89 Esenzione
Enti esenti
(art. 96 LST) Art. 98f 90
1 Sono altri enti pubblici esenti dal contributo giusta l’art. 96 LST i Patriziati, i Consorzi e le Parrocchie, nonché l’Azienda cantonale dei rifiuti, l’Ente ospedaliero cantonale, l’Azienda elettrica ticinese, la Banca dello Stato del Cantone Ticino, le organizzazioni turistiche regionali, e l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) in quanto istituzioni autonome del diritto cantonale.
2 Non soggiacciono inoltre al contributo gli enti autonomi del diritto comunale ai sensi dell’art. 193c Loc. Sezione 4 91 Prelievo del contributo di plusvalore
Decisione di prelievo
(art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 3 LST)
85 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
86 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
87 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
88
Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
89 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
90 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
91 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Art. 98g
92
1 Dopo la crescita in giudicato della licenza edilizia o l’iscrizione a registro fondiario della vendita del terreno, il Municipio decide il prelievo del contributo.
2 Per la decisione di prelievo fa stato il contributo stabilito ai sensi dell’art. 98e, aggiornato all’indice nazionale dei prezzi al consumo e dedotto il contributo eventualmente pagato in base all’art. 11 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989.
3 Contro la decisione di prelievo è dato reclamo al Municipio; contro la decisione su reclamo sono dati i rimedi di diritto dell’art. 95 cpv. 3 LST.
Scadenza del credito, termine e facilitazioni di pagamento Art. 98h 93
1 Il credito relativo al contributo di plusvalore scade con la notifica della decisione di prelievo.
2 Il contributo viene pagato entro trenta giorni dalla sua scadenza.
3 Qualora il pagamento del contributo entro il termine stabilito costituisse un grave rigore per il debitore, il Municipio può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali.
Riscossione forzata Art. 98i
94
1 Se, nonostante diffida, il contributo di plusvalore non è stato pagato, il Municipio procede in via esecutiva.
2 Nella procedura di esecuzione, le decisioni cresciute in giudicato esplicano gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva.
Radiazione dell’ipoteca
(art. 100 LST) Art. 98k 95 Ad avvenuto pagamento, il Municipio chiede all’Ufficio dei registri la radiazione dell’iscrizione dell’ipoteca legale (art. 183e della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911). Sezione 5
96 Riversamento al Cantone e impiego del contributo
Riversamento al Cantone
(art. 98 cpv. 1 LST) Art. 98l 97 Il Municipio procede, entro 30 giorni dall’incasso, al conteggio e al versamento al Cantone della sua quota parte di contributo.
Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto
a) per i casi di espropriazione materiale
(art. 98a LST) Art. 98m
98
1 L’accesso al Fondo cantonale per i casi di espropriazione materiale ai sensi dell’art. 98a cpv. 4 LST è ammesso unicamente in presenza di una sentenza cresciuta in giudicato emessa da un tribunale.
2 La richiesta di contributo deve essere inoltrata al Consiglio di Stato dal Municipio entro cinque anni dalla decisione cresciuta in giudicato, pena la perenzione del diritto.
3 Il contributo versato al Municipio corrisponde al 50% dell’importo stabilito dalla sentenza, escluse tasse, spese di giustizia e ripetibili.
b) per interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio
(art. 98a LST) Art. 98n 99
1 L’accesso al Fondo cantonale per contributi destinati a interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio avviene sulla base di progetti concreti di riqualifica degli spazi pubblici
92 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
93 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
94 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
95 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
96 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
97
Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
98 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2015,
490.
99 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
(arredo urbano, alberature, creazione e sistemazione di spazi verdi, ecc.) e sulla base di progetti di paesaggio ai sensi dell’art. 107 LST e 103 e 106 RLST.
2 I promotori dei progetti inoltrano richiesta al Consiglio di Stato per il tramite del Comune o dei Comuni interessati.
3 Il contributo è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla disponibilità dei relativi crediti.
c) rapporto sull’utilizzo
(art. 98a LST) Art. 98o 100 Il rapporto che illustra come sono utilizzati i proventi del contributo è allestito a scadenza quadriennale. TITOLO V Paesaggio Capitolo primo Obiettivi e principi
Definizioni
(art. 102 LST) 101 Art. 99 1 Per la definizione di paesaggio fa stato la Convenzione europea sul Paesaggio del 20 ottobre 2000.
2 Valgono inoltre i seguenti concetti: a) è determinata dalla molteplicità dei paesaggi che interessano il territorio; b) è data dall’autenticità e dalla coerenza d’insieme delle singole componenti che il paesaggio; c) corrisponde alla tipicità di un paesaggio, cioè all’insieme delle caratteristiche che lo da altri paesaggi.
Principi operativi: inserimento ordinato e armonioso
(art. 104 cpv. 2 LST) 102 Art. 100 Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Capitolo secondo Misure Sezione 1 Misure di tutela
Paesaggi con contenuti e valori importanti
a) classificazione e inventari
(art. 105 LST) 103 Art. 101 1 Sono paesaggi con contenuti e valori importanti: a) di particolare qualità per l’armonia della loro composizione; b) di rilevanza storica o simbolica; c) di particolare rilevanza naturalistica.
2 La Sezione elabora l’inventario dei paesaggi d’importanza cantonale, definendo gli obiettivi e le modalità della conservazione.
3 L’importanza cantonale di un paesaggio è data dalla combinazione di valore, rappresentatività, dimensione ed unicità.
4 Chi opera un intervento sui paesaggi inventariati deve tener conto nella misura massima possibile dei valori segnalati.
b) tutela
(art. 106 LST) 104
100 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
101
Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
102 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
103 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
104 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Art. 102 1 Il Cantone tutela i paesaggi d’importanza cantonale con il piano cantonale d’utilizzazione o con i piani regolatori; i Comuni tutelano quelli d’interesse locale con il piano regolatore.
2 Cantone e Comuni stabiliscono zone di protezione che definiscono gli obiettivi, le regole d’uso del suolo ed i provvedimenti di gestione attiva (articoli 20 cpv. 2 LST e 27 RLST). Sezione 2 Misure di valorizzazione
Progetto di paesaggio comprensoriale
a) contenuti
(art. 107 cpv. 1 e 2 LST)
105 Art. 103
1 Il progetto di paesaggio comprensoriale si articola in due fasi: a) e valutazione del paesaggio; b) di obiettivi e misure di valorizzazione.
2 La lettura e valutazione del paesaggio comprende almeno: a) storica della sua evoluzione; b) degli elementi che lo compongono ed il loro modo di porsi in relazione; c) delle tendenze evolutive e dei fattori che le condizionano; d) dei punti di fragilità e quelli di forza; e) delle potenzialità e delle minacce;
3 Gli obiettivi e le misure di valorizzazione riguardano in particolare: a) di recupero e promozione della qualità degli spazi urbani; b) integrata di percorsi ed aree per lo svago; c) di corsi d’acqua e rive dei laghi; d) del paesaggio; e) della biodiversità; f) a favore del patrimonio storico e culturale; g) agricola e forestale.
b) ripartizione dei compiti fra Comuni e Cantone
(art. 108 LST)
106 Art. 104
1 I Comuni fungono di regola da promotori del progetto di paesaggio comprensoriale.
2 I promotori coinvolgono tutti gli attori interessati e segnatamente la popolazione, sin dalle prime fasi.
3 Il Cantone elabora la lettura e valutazione del paesaggio (art. 103 cpv. 2 RLST) informando i Comuni coinvolti.
4 Inoltre esso: a) con i Comuni all’elaborazione degli obiettivi e delle misure di valorizzazione; b) i progetti di paesaggio dei diversi comprensori e assume, in via eccezionale, la di promotore, quando esistano evidenti interessi cantonali.
c) attuazione Art. 105 1 Le parti coinvolte nel progetto di paesaggio possono sottoscrivere mediante contratto di diritto pubblico l’impegno ad attuare gli obiettivi e le misure di valorizzazione decisi.
2 Le misure sono attuate in base alle rispettive leggi settoriali.
Progetto di paesaggio locale
(art. 107 cpv. 2 LST)
107 Art. 106
1 Il progetto di paesaggio locale si distingue da quello comprensoriale, in particolare per la scala considerata.
2 Il Comune o il Patriziato fungono di regola da promotori; eventualmente anche associazioni o gruppi d’interesse.
Applicazione del principio dell’inserimento ordinato ed armonioso
(art. 109 LST) 108
105
Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
106 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
107 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
108 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Art. 107 1 Per autorizzazione a costruire si intende la decisione con cui l’autorità autorizza l’edificazione o la trasformazione di una costruzione, ad esempio la licenza edilizia (art. 1 LE), il progetto stradale (art. 16 legge sulle strade del 25 marzo 1983), il piano di quartiere (art. 55 LST) o il piano cantonale con autorizzazione a costruire (art. 55a LST). 109
1bis Per paesaggi di importanza federale si intendono quelli dell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), escluse le zone edificabili; per insediamenti di importanza nazionale si intendono quelli dell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) limitatamente ai perimetri edificati e ai gruppi edilizi con categoria di rilievo A e AB. 110
2 Sono progetti che comportano un impatto paesaggistico significativo (art. 99 cpv. 1 lett. c LST): a) di quartiere e le domande di costruzione per la loro attuazione;
111 b) che comportano un intervento su una superficie superiore ai 2000 m2; 112 c) riguardanti edifici in pendio articolati sulla verticale o case torri; 113 d) che risultano estranei alle caratteristiche dei luoghi segnatamente per aspetto, forma, colore o tipologia costruttiva.
3 I Comuni possono richiedere il parere del Cantone (art. 109 LST) con richiesta scritta al momento della trasmissione degli atti della domanda di costruzione al Dipartimento. 114 Sezione 3 Organizzazione e commissione del paesaggio
Sezione dello sviluppo territoriale Art. 108 La Sezione elabora linee guida su temi di paesaggio.
Ufficio natura e paesaggio Art. 109 1 L’Ufficio natura e paesaggio esprime un giudizio di qualità paesaggistica: a) strumenti della pianificazione territoriale (piano regolatore, piano d’utilizzazione cantonale, particolareggiato, piano di quartiere, progetto stradale cantonale, piano cantonale con a costruire e progetto di sistemazione dei corsi d’acqua); 115 b) progetti (domanda di costruzione, progetto stradale comunale, progetto di bonifica, notifiche, ecc.); c) progetti di paesaggio comprensoriali e locali.
2 L’Ufficio redige un preavviso, tenendo conto della normativa cantonale in materia di paesaggio e del parere della Commissione del paesaggio, nei casi in cui questa è interpellata (art. 112 RLST).
3 Esso collabora inoltre, con la consulenza della Commissione, all’allestimento dell’inventario dei paesaggi d’interesse cantonale (art. 101 cpv. 2 RLST) e delle linee guida sui temi di paesaggio (art.
108 RLST).
4 L’Ufficio natura e paesaggio è il servizio ufficiale incaricato della protezione del paesaggio ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPN e art. 26 cpv. 1 OPN. 116
Commissione del paesaggio
a) funzione
(art. 110 cpv. 1 LST) 117 Art. 110 La Commissione del paesaggio esplica funzioni di consulenza verso l’Ufficio natura e paesaggio.
b) composizione
(art. 110 cpv. 2 e 3 LST) 118 Art. 111 1 La Commissione è composta da sette a nove membri in modo da garantire una rappresentanza interdisciplinare di esperti in materia di paesaggio, provenienti dagli ambiti della
109
Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
110 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
111 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
112 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
113 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
114 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
115
Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
116 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
117 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
118 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
geografia, dell’architettura, della pianificazione territoriale, dell’urbanistica e delle scienze ambientali.
2 Occorre anche garantire, nel limite del possibile, una adeguata rappresentanza dei contesti urbani e di quelli montani.
c) compiti
(art. 111 LST)
119 Art. 112
1 La Commissione esprime un giudizio di qualità paesaggistica su strumenti pianificatori e progetti di grande rilevanza territoriale. 120
2 Il presidente, d’intesa con l’Ufficio natura e paesaggio, coordina le attività della Commissione, ne dirige le sedute e la rappresenta nei contatti interni ed esterni all’Amministrazione cantonale.
Piattaforma paesaggio Art. 113 1 La piattaforma paesaggio è un organo interdipartimentale istituito dal Consiglio di Stato: a) agevolare l’informazione reciproca e coordinare l’azione dei servizi coinvolti in materia di b) per coordinare le prese di posizione e le decisioni di carattere finanziario a di progetti di paesaggio.
2 All’interno della piattaforma sono attivi i seguenti servizi: – dello sviluppo territoriale; – forestale; – dell’agricoltura; – dello sviluppo economico; – degli enti locali; – della natura e del paesaggio; – dei beni culturali; – dei corsi d’acqua; – delle bonifiche e del catasto; – Turismo. Capitolo terzo Finanziamento
Contributo comunale per la tutela di oggetti d’importanza cantonale
(art. 113 cpv. 2 LST) 121 Art. 114 1 Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli
8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri: forza finanziaria contributo massimo debole 10% media 15% forte 25%
Contributo cantonale per la tutela di oggetti d’importanza locale e per la valorizzazione
(art. 114 e 115 cpv. 1 LST) 122 Art. 115
123
1 Il contributo cantonale per gli oggetti d’importanza locale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 Il contributo ai Comuni è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri: forza finanziaria contributo massimo debole 50% media 35% forte 20%
119 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
120
Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
121 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
122 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
123 Art. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
3 Il contributo cantonale per la valorizzazione è stabilito in base obiettivi fissati, al tipo e all’efficacia degli interventi, alla garanzia di mantenimento nel tempo degli effetti prodotti, all’organizzazione e al finanziamento garantito dal promotore. TITOLO VI Norme transitorie e finali
Tecnici qualificati
(art. 118 LST) 124 Art. 116 I tecnici qualificati già riconosciuti ai sensi dell’art. 8 della legge cantonale d’applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) possono elaborare i piani previsti dalla LST.
Antenne per la telefonia mobile Art. 117 125 1 I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all’art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.
2 ...
126
3 ... 127
4 ... 128
Piano di quartiere facoltativo Art. 118 Le norme d’attuazione di piano regolatore in vigore o già adottate e pubblicate dal legislativo, che contemplano un piano di quartiere facoltativo ed enunciano chiari requisiti di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica vanno uniformate al nuovo diritto entro il 31 dicembre
2013.
Geodati
Art. 118a 129 1 L’adozione di atti pianificatori cartacei è possibile fino al 31 dicembre 2022.
2 L’Ufficio della pianificazione locale certifica che il geodato digitale relativo al piano regolatore, al piano particolareggiato e al piano di utilizzazione cantonale adottati in forma cartacea sono conformi al piano approvato dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Gran Consiglio.
3 Per le procedure in corso di approvazione di piano regolatore, di piano particolareggiato e di piano di utilizzazione cantonale tale certificazione è conferita dal Consiglio di Stato.
4 I piani regolatori e i piani particolareggiati approvati in forma cartacea possono essere inoltrati per certificazione fino al 31 dicembre 2022.
Entrata in vigore Art. 119 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012. Pubblicato nel BU 2011 , 621. Allegato 1
130 : Comuni soggetti al regolamento cantonale posteggi privati (art. 51) Comune Sezione Distretto di Mendrisio Balerna Castel San Pietro Castel San Pietro Chiasso Chiasso
124 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
125
Art. modificato dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 12.
126 Cpv. annullato dalla sentenza 8.12.2015 del Tribunale federale; in vigore dal 8.12.2015 - BU 2017,
157.
127 Cpv. annullato dalla sentenza 8.12.2015 del Tribunale federale; in vigore dal 8.12.2015 - BU 2017,
157.
128 Cpv. annullato dalla sentenza 8.12.2015 del Tribunale federale; in vigore dal 8.12.2015 - BU 2017,
157.
129 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
130 Allegato modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 228; BU 2015, 16.
Chiasso Pedrinate Coldrerio Maroggia Mendrisio Mendrisio Mendrisio Capolago Mendrisio Genestrerio Mendrisio Ligornetto Mendrisio Rancate Morbio Inferiore Novazzano Riva San Vitale Stabio Vacallo Distretto di Lugano Agno Bedano Bioggio Bioggio Cadempino Canobbio Caslano Comano Collina d’Oro Gentilino Collina d’Oro Montagnola Cureglia Grancia Gravesano Lamone Lugano Lugano Lugano Barbengo Lugano Breganzona Lugano Cadro Lugano Castagnola Lugano Davesco Soragno Lugano Gandria Lugano Pambio Noranco Lugano Pazzallo Lugano Pregassona Lugano Viganello Magliaso Manno Massagno Melide Melano Mezzovico-Vira Monteceneri Rivera Monteceneri Sigirino Muzzano Paradiso Ponte Tresa Porza Pura Savosa Sorengo Torricella-Taverne Vezia Distretto di Locarno Ascona Brione s/Minusio Brissago Cugnasco Gerra Cugnasco Cugnasco Gerra Gerra Gambarogno Contone Gambarogno Magadino Gordola Lavertezzo Locarno
Losone Minusio Muralto Orselina Ronco s/Ascona Tenero-Contra Distretto di Bellinzona Bellinzona Cadenazzo Cadenazzo Arbedo-Castione Camorino Giubiasco Gudo Monte Carasso Sant’Antonino Sementina Distretto della Riviera Biasca Claro Cresciano Osogna
Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale
Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST) 1 del 20 dicembre 2011 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST), decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Competenze
Consiglio di Stato, Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
(art. 2 cpv. 3 LST) Art. 1
1 Il Consiglio di Stato esercita i compiti che gli assegna la legge e che questo regolamento dettaglia.
2 Il Dipartimento del territorio (DT, in seguito: Dipartimento) esercita i compiti che gli assegna questo regolamento, in particolare: a) sullo sviluppo territoriale del Cantone (art. 2 cpv. 3 LST) e b) nei confronti della Confederazione, dei Cantoni confinanti, delle Regioni e delle pianificazioni comunali fra di loro.
3 La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (DSTM) elabora in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, a quelli dei Comuni aggregati e alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza regionale o cantonale (art. 89 LST) e stabilisce i contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–. 2
Sezione dello sviluppo territoriale Art. 2 1 La Sezione dello sviluppo territoriale (SST, in seguito: Sezione) è il servizio competente ai sensi dell’art. 31 della legge federale sullo sviluppo territoriale del 22 giugno 1979 (LPT).
2 Essa prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità. In particolare, la Sezione: a) le decisioni relative alla procedura di approvazione del piano direttore cantonale, dei regolatori, dei piani particolareggiati e dei piani d’utilizzazione cantonali della LST; b) i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze; c) la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti su aspetti pianificatori in sede di del piano direttore, di esame preliminare o approvazione di piani regolatori, piani o piani d’utilizzazione cantonali, di ponderare gli interessi e di formulare la conclusiva all’attenzione del Dipartimento o del Consiglio di Stato, tenendo conto dei principi materiali della legislazione e dell’autonomia comunale; d) i progetti di decisione sui ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati, nell’atto di approvazione dei piani; e) lo Stato del Cantone Ticino presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni attinente al piano direttore cantonale, ai piani regolatori, ai piani particolareggiati ed piani d’utilizzazione cantonali della LST; g) il finanziamento dell’elaborazione ed attuazione dei piani previsti dalla LST (art. 88 LST); in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, quelli dei Comuni aggregati o alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza o cantonale (art. 89 lettere a) e b) LST) sino a fr. 100’000. –; h) il finanziamento delle misure di valorizzazione e tutela del paesaggio (art. 112 LST) sino fr. 100’000.–;
3
1 Titolo modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
2 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
3 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
i) linee guida negli ambiti tematici disciplinati dalla legge sullo sviluppo territoriale, sentite cerchie interessate;
4 j) il fondo cantonale per lo sviluppo centripeto; 5 k) i contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST sino a fr. 100’000.--. 6
3 La Sezione si compone dei seguenti quattro uffici: a) del piano direttore (UPD); b) della pianificazione locale (UPL); c) della natura e del paesaggio (UNP); d) dei beni culturali (UBC).
Sezione della mobilità Art. 3 La Sezione della mobilità è il servizio cui compete l’applicazione degli articoli da 51 a 62 di questo regolamento (posteggi privati). Capitolo secondo Obbligo di pianificare
Intervento del Consiglio di Stato in caso d’inadempienza del Comune
(art. 3 cpv. 3 LST) Art. 4 Il Consiglio di Stato, scaduto infruttuosamente il termine per l’adozione o per l’uniformazione dei piani regolatori alla legge, al piano direttore, o a sue decisioni emanate in sede d’approvazione, stabilisce una zona di pianificazione oppure fa allestire un piano regolatore, o una variante dello stesso, a spese del Comune.
Procedura
Art. 5
1 Il Consiglio di Stato diffida il Comune, avvertendo che in caso d’ulteriore inadempienza attuerà una misura sostitutiva.
2 Se stabilisce una zona di pianificazione, esso applica gli articoli 57 ss. LST.
3 Il Dipartimento allestisce il piano sostitutivo secondo la procedura dell’art. 26 LST e lo sottopone al Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine.
4 Se il Comune non provvede direttamente, il Dipartimento pubblica il piano applicando per analogia l’art. 27 cpv. 2 LST.
5 Le procedure di approvazione e di ricorso sono disciplinate dagli articoli da 28 a 30 LST. Capitolo terzo Informazione e partecipazione
Modalità dell’informazione
(art. 4 LST) Art. 6 1 L’informazione deve essere adeguata all’importanza della pianificazione e alla cerchia degli interessati.
2 Costituiscono possibili modalità d’informazione: a) sui quotidiani, sulle pagine web e all’albo comunale; b) informativa; c) degli atti; d) ad invito, se la cerchia degli interessati è ristretta e ben definita.
Modalità della partecipazione: pubblico deposito degli atti
(art. 5 cpv. 2 LST) Art. 7 1 Gli atti sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.
2 Il deposito degli atti è annunciato almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani.
3 Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi interessati dalla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In particolare: a) attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;
4
Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
5 Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
6 Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
b) di terreni; c) a scopo ideale o economico; d) limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo.
Delega della procedura di partecipazione
(art. 5 cpv. 3 LST) Art. 8
7
1...
2 La DSTM e i Municipi possono delegare la procedura ad enti, come le commissioni regionali dei trasporti o altri organismi, quali quelli a cui è affidato il coordinamento della pianificazione intercomunale. Capitolo quarto Tecnici qualificati
Requisiti di formazione dei tecnici qualificati
(art. 6 LST) Art. 9 1 Dispongono delle qualifiche per l’elaborazione dei piani previsti dalla LST: a) di un titolo di studio conferito da una scuola federale o da una scuola o estera equivalente, oppure da una scuola universitaria professionale o da una scuola svizzera o estera equivalente, e che hanno frequentato con successo un corso di pianificazione del territorio in una scuola sopra citata o equivalente; b) nel Registro A o B dei pianificatori del territorio (REG A o REG B).
2 Per l’elaborazione dei piani di quartiere bastano i requisiti stabiliti dalla legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto del 24 marzo 2004.
Tecnici provenienti da fuori Cantone Art. 10
1 I tecnici provenienti da altri Cantoni o Stati, che intendono elaborare i piani previsti dalla LST, sottostanno per analogia all’art. 9 di questo regolamento.
2 Per i tecnici che provengono da Stati esteri la facoltà di elaborare tali piani, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinata alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
3 L’Ufficio della pianificazione locale decide in merito ai requisiti richiesti.
Elenco dei tecnici qualificati Art. 11 1 Il Dipartimento allestisce e tiene aggiornato l’elenco dei tecnici qualificati.
2 L’elenco indica nome, cognome, anno di nascita, titolo di studio, specializzazione, domicilio ed indirizzo professionale del tecnico qualificato.
3 Esso ha valenza informativa. Capitolo quinto Geodati
Piani informatizzati
(art. 7 LST) Art. 12 8
1 La gestione dei geodati digitali relativi ai piani di utilizzazione è assicurata dall’Ufficio della pianificazione locale (UPL).
2 L’UPL gestisce l’infrastruttura informatica di gestione e archiviazione dei geodati digitali.
Portale cantonale di pubblicazione
(art. 7 LST) Art. 12a 9 1 Il portale cantonale di pubblicazione è parte dell’infrastruttura cantonale di gestione e archiviazione dei geodati; esso permette di gestire le procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione dei piani di utilizzazione in forma di geodati digitali.
2 Lo stesso può essere usato per gestire gli atti relativi alla procedura di informazione e partecipazione (art. 5 cpv. 2 LST, art. 7 RLST).
7 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
8 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedenti modifiche: BU 2013,
145; BU 2014, 475.
9 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Qualità dei geodati digitali
(art. 7 LST) Art. 13 10 I geodati digitali adottati e pubblicati devono garantire una rappresentazione chiara e univoca dei piani. TITOLO II 11 Strumenti della pianificazione territoriale Capitolo primo Piani Sezione 1 Piano direttore cantonale
Valenza delle componenti formali
(art. 9 LST) Art. 14 Obiettivi pianificatori cantonali, schede e piani costituiscono la parte vincolante del piano direttore; il rapporto esplicativo riveste carattere indicativo.
Contenuti
a) obiettivi pianificatori
(art. 10 cpv. 1 LST) Art. 15 1 Gli obiettivi pianificatori esprimono gli orientamenti del Cantone e le sue scelte prioritarie negli ambiti tematici patrimonio, rete urbana, mobilità e vivibilità.
2 Essi sono codificati in forma di decreto legislativo.
b) schede
(art. 10 cpv. 2 LST) Art. 16 1 Le schede attuano gli obiettivi pianificatori.
2 Esse sono strutturate in provvedimenti (indirizzi, misure e compiti) a carattere vincolante e situazioni, problemi, sfide, documenti di riferimento, a carattere informativo: a) esprimono gli orientamenti strategici della scheda, a lungo termine; b) gli indirizzi con indicazioni più dettagliate e circoscritte; c) stabiliscono competenze ed obblighi dei diversi livelli istituzionali e degli attori coinvolti.
Grado di consolidamento
(art. 13 e 14 LST) Art. 17 1 Ad ogni scheda è assegnato un determinato grado di consolidamento: a) acquisiti riguardano provvedimenti consolidati, vincolanti per le autorità; b) intermedi riguardano provvedimenti parzialmente consolidati, di cui le autorità devono conto; c) preliminari riguardano provvedimenti dei quali sono noti pochi elementi, con di informazione reciproca.
2 Ai singoli provvedimenti di una scheda può essere assegnato un grado di consolidamento inferiore a quello della scheda stessa.
c) piani
(art. 10 cpv. 2 LST) Art. 18 1 I piani accompagnano le schede, visualizzando graficamente l’insieme dei provvedimenti previsti.
2 La carta di base è in scala 1:50.000.
3 Essa può essere accompagnata da carte tematiche di carattere informativo.
d) programma d’attuazione
(art. 10 cpv. 2 LST) Art. 19 1 Il programma d’attuazione indica i responsabili, i tempi e i mezzi per l’attuazione dei provvedimenti contenuti in ogni scheda.
2 Il Dipartimento elabora il programma d’attuazione, in forma di tabella.
10 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
11 Titolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Procedura d’approvazione
Informazione e partecipazione
(art. 11 e 14 LST) Art. 20 1 I progetti di obiettivi, schede di dato acquisito e piani sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le Cancellerie dei Comuni interessati e consultabili sul sito web del Cantone, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.
2 Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento.
3 Le osservazioni o proposte pianificatorie sono trasmesse al Consiglio di Stato, il quale, se non le recepisce, risponde mediante rapporto scritto.
Compiti del Dipartimento Art. 21 1 Il Dipartimento cura l’elaborazione di obiettivi, schede e piani (articoli 12, 13 cpv. 1 e 14 LST) e allestisce il rapporto sulle osservazioni o proposte pianificatorie non recepite (art. 20 cpv. 3 RLST).
2 Inoltre esso: a) se esperire la procedura di partecipazione per le schede o singoli provvedimenti di intermedio e informazione preliminare (art. 14 cpv. 1 LST); b) almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani la delle schede di dato acquisito e dei e poi li pubblica (art. 13 cpv. 2 LST) per la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; c) al Consiglio federale obiettivi, schede e piani per approvazione (art. 15 cpv. 3 LST).
Entrata in vigore delle schede di dato acquisito e dei piani
(art. 15 LST) Art. 22 12 Le schede di dato acquisito e i piani entrano in vigore: a) il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Gran Consiglio, oppure b) di ricorso al Gran Consiglio, con il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Tribunale oppure c) di ricorso al Tribunale federale, con la sua decisione.
Effetti
(art. 16 LST) Art. 23 1 Il piano direttore vincola segnatamente le seguenti autorità: a) federale, il Consiglio federale e l’Amministrazione; b) cantonale, il Consiglio di Stato, l’Amministrazione e il Gran Consiglio nell’esercizio di d’incidenza territoriale; c) regionale e comunale gli Enti regionali di sviluppo, il Municipio, l’Amministrazione ed il
2 Con l’approvazione del Consiglio federale (art. 15 cpv. 3 LST) il piano direttore diventa vincolante anche per i Cantoni vicini e la Confederazione.
3 L’uniformazione degli atti pianificatori al piano direttore deve avvenire entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato (art. 16 cpv. 2 LST).
Adattamenti e aggiornamenti
(art. 17 cpv. 2 e 3 LST) Art. 24 1 Sono adattamenti le modifiche importanti del piano direttore (art. 9 cpv. 2 LPT), come l’elaborazione di una nuova scheda o il cambiamento sostanziale dei suoi contenuti vincolanti (indirizzi, misure, compiti); essi seguono la procedura prevista per l’adozione.
2 Sono aggiornamenti (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno
2000, OPT) le modifiche effettuate entro il margine operativo stabilito da indirizzi, misure o compiti della scheda.
3 Gli aggiornamenti sono decisi dal Consiglio di Stato, pubblicati sul Foglio ufficiale e comunicati dall’Ufficio del piano direttore all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Sezione 2 Piano regolatore
12 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Studio di base
(art. 18 cpv. 2 LST) Art. 25 1 I Municipi possono promuovere l’elaborazione di uno studio di base che stabilisce le grandi opzioni di organizzazione territoriale del comparto interessato.
2 Lo studio di base non soggiace alla procedura di informazione e partecipazione.
3 L’elaborazione di studi di base che si riferiscono ad un comprensorio sovra comunale è affidata di regola ad organi di conduzione istituiti dai Comuni mediante contratto di diritto pubblico.
4 I Municipi approvano lo studio di base.
Piano delle zone
(art. 20 LST) Art. 26 1 Il piano delle zone suddivide in zone di utilizzazione tutto il territorio comunale.
2 Esso può prevedere anche elementi puntuali o lineari, di cui il regolamento edilizio definisce il vincolo.
3 ... 13
Elenco delle zone
(art. 20 cpv. 2 e 3 LST) Art. 27 Il piano delle zone ed il regolamento edilizio riprendono e precisano le seguenti zone:
I. Zona per l’abitazione
1 La zona per l’abitazione è destinata in primo luogo all’abitazione.
2 Si possono delimitare zone destinate esclusivamente all’abitazione o zone in cui sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi, a condizione che le loro ripercussioni siano compatibili con l’abitazione.
II. Zona per il lavoro
1 La zona per il lavoro è destinata ad attività di produzione di beni e servizi.
2 Il Comune può delimitare zone destinate esclusivamente o prevalentemente ad attività: a) intensiva o non intensiva di beni; b) intensiva o non intensiva di servizi; c) intensiva o non intensiva di beni o di servizi.
3 Sono ammesse costruzioni per attività di produzione di e servizi e per abitazioni funzionalmente vincolate all’attività di produzione.
III. Zona degli spazi liberi
1 La zona degli spazi liberi è destinata: a) gli insediamenti, ed in particolare a separare i comparti residenziali da quelli per il o a separare le località; b) o conservare superfici libere dall’edificazione.
2 Le costruzioni ammesse non devono compromettere lo scopo della zona.
IV. Zona per il tempo libero La zona per il tempo libero è destinata allo sport alle attività di gioco e tempo libero (golf, campeggi, eccetera).
V. Zona per scopi pubblici La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all’adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici.
VI. Zona di pericolo
1 La zona di pericolo comprende i territori soggetti a pericoli naturali ai sensi della legge sui territori soggetti a pericoli naturali.
2 Sono ammesse costruzioni solo se sono adempiute le condizioni di sicurezza che richiede il grado di pericolo accertato.
VII. Zona per estrazioni o discariche La zona per estrazioni o discariche è destinata all’estrazione di materiali (pietra, ghiaia, sabbia, argilla, eccetera), oppure al deposito e al riciclaggio di materiali (scarti edili, materiali di scavo, eccetera).
VIII. Zona agricola
1 La zona agricola è destinata a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; deve essere tenuta per quanto possibile libera da costruzioni, in sintonia con le sue differenti funzioni, e comprende:
13 Cpv. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
a) idonei alla coltivazione agricola necessari all’adempimento dei vari compiti e fra questi, segnatamente, le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e ulteriori terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità; b) che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura.
2 Si può delimitare una zona agricola intensiva (art. 16a cpv. 3 LPT) in base ai criteri vincolanti fissati dal piano direttore.
IX. Zona di protezione La zona di protezione è destinata a proteggere: a) naturali d’importanza nazionale e cantonale ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 della legge sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN) ed i comparti naturali, gli emergenti, ed i geotopi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LCN; b) delle specie animali e vegetali mediante riserve forestali e genetiche ai sensi
23 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo); c) che presentano contenuti o valori importanti ai sensi dell’art. 105 LST; 14 d) culturali immobili ai sensi degli articoli 20 e 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni del 13 maggio 1997.
X. Zona forestale La zona forestale è delimitata e protetta conformemente alla legislazione sulle foreste.
XI. Zona di riserva La zona di riserva comprende i terreni per i quali è incerta la futura destinazione pianificatoria.
XII. Zona senza destinazione specifica La zona senza destinazione specifica comprende: a) che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente il terreno improduttivo; b) prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcun’altra zona.
Piano dell’urbanizzazione
(art. 21 LST) Art. 28 1 Il piano dell’urbanizzazione stabilisce la rete delle vie di comunicazione, cioè le strade, i percorsi pedonali e i percorsi ciclabili, i posteggi pubblici per veicoli, motocicli e biciclette, le linee d’arretramento e di costruzione e le alberature.
15
2 Il piano dell’urbanizzazione può stabilire la rete dei mezzi pubblici di trasporto, indicando in particolare: a) su rotaia: l’area ferroviaria e la stazione; b) su gomma: la fermata; c) aerei: l’area e la stazione aeroportuale; d) su acqua: l’attracco e l’imbarcadero; e) su filo: la stazione di partenza e d’arrivo, i piloni, l’asse della teleferica o funivia.
Programma d’urbanizzazione
(art. 22 LST) Art. 29
1 Il programma d’urbanizzazione stabilisce per ogni zona e per ogni comparto da urbanizzare, almeno il termine (art. 37 LST) e l’ordine entro il quale l’ente pubblico intende mettere a disposizione le opere necessarie.
2 La procedura del programma d’urbanizzazione è retta dagli articoli 36 LST e 45 di questo regolamento.
3 Il programma d’urbanizzazione vincola unicamente il Municipio.
4 La Sezione elabora una linea guida sul piano e sul programma dell’urbanizzazione.
Regolamento edilizio
(art. 23 LST) Art. 30 1 Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:
1. disciplina di dettaglio di ogni zona (precisazione della destinazione e dello scopo), in le attività e le costruzioni ammesse; il regime applicabile alle costruzioni esistenti; la destinazione prevalente; d) soggetti ad espropriazione.
14 Lett. modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
15 Cpv. modificato dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 71; precedenti modifiche: BU 2013,
145; BU 2021, 373.
2. edificatori di ogni zona, in particolare altezze, distanze, indici di o di edificabilità.
3. condizioni dell’uso o dell’edificazione della zona: per tutelare la qualità della vita, a dipendenza di immissioni ambientali rilevate o presumibili; per tutelare la sicurezza, a dipendenza del grado di pericolo naturale accertato.
4. delle costruzioni nel contesto territoriale (tipologia edilizia, materiali, linee di o di allineamento) e le condizioni e le modalità d’esercizio e di sistemazione delle per estrazioni o discariche.
5. regole riguardo ad impianti accessori, installazioni comuni, costruzioni sotterranee e degli spazi esterni, in particolare: la sistemazione e pavimentazione del suolo (segnatamente superfici verdi e di svago); i posteggi privati non soggetti agli articoli 51 ss. di questo regolamento; i contributi sostitutivi della formazione di posteggi e di superfici verdi e di svago; gli accessi; le opere di cinta e di sostegno e le regole riguardo alla manutenzione di costruzioni e terreni.
6. di protezione del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.
7. di sensibilità al rumore per ogni zona.
8. condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile: per tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate all’abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile; per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio. 16
2 Esso può inoltre stabilire:
1. particolari, come: l’assoggettamento dei terreni a piano di quartiere o raggruppamento particellare; le limitazioni per abitazioni primarie o secondarie; i parametri edilizi minimi per lo sfruttamento dei fondi; i vincoli per garantire il pubblico accesso alle rive dei laghi e dei corsi d’acqua; 17 prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto (art. 32 a cpv. 2 OPT).
18
2. zone edificabili, distanze inferiori a quelle previste dagli articoli 155 ss. della legge di e complemento del CCS (Lac) del 18 aprile 1911 per le piantagioni.
3 Riguardo al piano dell’urbanizzazione, il regolamento edilizio stabilisce: a) del piano (i vincoli della rete delle vie di comunicazione); 1 9 b) delle strade; c) d’arretramento; d) pedonali ed i percorsi ciclabili; e) 20 f) pubblici; esso può inoltre stabilire le alberature e la rete dei trasporti pubblici.
4 La Sezione elabora una linea guida sul regolamento edilizio.
5 Le norme del regolamento edilizio oggetto di modifica sono caricate sul portale cantonale di pubblicazione. 21
Rapporto di pianificazione
(art. 24 LST) Art. 31 1 Il rapporto di pianificazione è un documento di analisi della situazione, di formulazione degli obiettivi di sviluppo e di motivazione delle scelte del Comune; nella motivazione delle scelte considera segnatamente le esigenze poste dal diritto federale riguardo alle superfici per
2 Esso informa sui costi delle opere, le modalità del loro finanziamento e le priorità di realizzazione.
3 La Sezione elabora una linea guida sul rapporto di pianificazione.
16 Cifra introdotta dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 12.
17 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
18
Lett. introdotta dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 283.
19 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
20 Lett. abrogata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
21 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Procedura ordinaria
Piano d’indirizzo
a) natura
(art. 25 cpv. 2 LST) Art. 32 1 Il piano d’indirizzo, concretizzando le opzioni indicate dallo studio di base, esprime gli orientamenti ed i contenuti del piano regolatore in allestimento.
2
... 22
3 Il piano va trasmesso su supporto informatico all’UPL; gli atti relativi alle varianti sono caricati sul portale cantonale di pubblicazione.
23
b) componenti Art. 33 1 Il piano d’indirizzo si compone di un rapporto e di rappresentazioni grafiche: a) sintetizza studi, indagini di base ed il compendio dello stato dell’urbanizzazione; obiettivi, indirizzi e opzioni di sviluppo; indica le aree oggetto d’analisi o di interventi informa su eventuali conflitti con la pianificazione superiore o con quella dei Comuni e sulla avvenuta ponderazione degli interessi; b) grafiche visualizzano gli indirizzi delle utilizzazioni e delle protezioni ed i prospettati dal rapporto; esse sono di regola in scala 1:5000.
2 La Sezione elabora una linea guida sul piano d’indirizzo.
Esame preliminare
(art. 25 cpv. 3 LST) Art. 34 1 Il Dipartimento esperisce una verifica d’ordine generale sulla congruenza del piano d’indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.
2 Esso può formulare suggerimenti e proposte all’attenzione del Comune.
3 Il Dipartimento svolge l’esame preliminare di regola entro tre mesi dalla trasmissione della documentazione da parte del Municipio.
Informazione partecipazione Art. 35 1 Per le modalità dell’informazione si applica l’art. 6 di questo regolamento.
2 Il Municipio deposita il progetto di piano per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria comunale, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.
3 Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento.
Adozione e pubblicazione
(art. 27 cpv. 1 e 2 LST) Art. 36 1 Il Municipio allega copia dell’esame preliminare all’incarto di piano regolatore da sottoporre al legislativo.
1bis Il piano regolatore è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale sul portale cantonale di pubblicazione. 24
2 La pubblicazione dell’art. 27 cpv. 2 LST va effettuata dopo la crescita in giudicato della decisione di adozione ai sensi della legge organica comunale (Loc) del 10 marzo 1987.
3 La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani. 25
4 Sono provvedimenti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LST i dezonamenti, i vincoli d’espropriazione, la forte limitazione dell’uso del suolo.
26
Trasmissione atti al Consiglio di Stato
(art. 27 cpv. 3 LST) Art. 37 1 Con l’avvio della pubblicazione, il Municipio trasmette al Consiglio di Stato i seguenti documenti:
22 Cpv. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
23
Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
24 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
25 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
26 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
a) (piano delle zone e dell’urbanizzazione); b) edilizio; c) d’urbanizzazione; d) di pianificazione; e) di base e studi specialistici; f) municipale e il rapporto delle commissioni; g) della seduta del legislativo.
2 I piani ed il regolamento edilizio, che devono riportare gli eventuali emendamenti adottati dal legislativo, sono sottoscritti conformemente all’art. 119 lett. d) della legge organica comunale del 10 marzo 1987. 27 Art. 38
... 28
Approvazione e rinvii
(art. 29 cpv. 2 LST) Art. 39 1 Il Consiglio di Stato rinvia gli atti al Municipio indicandogli di allestire una variante e di applicare: a) ordinaria con esame preliminare in caso di revisione del piano regolatore o nei previsti dall’art. 25 cpv. 2 LST; b) ordinaria senza obbligo di esame preliminare negli altri casi; c) semplificata nei casi dell’art. 34 LST. 29
2 Il Municipio trasmette la variante al Consiglio di Stato entro il termine indicato; l’Ufficio della pianificazione locale può concedere una proroga.
3 Il Consiglio di Stato fa pubblicare il dispositivo della decisione all’albo comunale e nel Foglio ufficiale (art. 29 cpv. 3 LST).
4 In caso di modifiche d’ufficio, i geodati digitali modificati e la decisione del Consiglio di Stato (ad esclusione dell’esito dei ricorsi) sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione. 30
Effetti
(art. 32 cpv. 2 LST) Art. 40 Il Municipio può esercitare il diritto d’espropriazione segnatamente per: a) di cui è prevista l’espropriazione nel piano delle zone (in particolare zona per il libero, zona per scopi pubblici e zona di protezione) e nel piano dell’urbanizzazione (in strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici); b) reali necessari alla realizzazione di opere pubbliche, di cui il piano riporta l’opera e non superficie da espropriare.
Modifiche
(art. 33 cpv. 2 LST) Art. 41 È dato un notevole cambiamento delle circostanze quando sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: a) concerne criteri determinanti della pianificazione; b) molto rilevante; c) necessario un adattamento del piano regolatore. Procedura semplificata
Definizione
31 Art. 42 1 La condizione del mutamento minimo del disciplinamento del suolo (lett. a) si riferisce in particolare ai parametri edilizi (altezza massima, distanza dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) ed alle linee d’arretramento.
2 Sono modifiche che comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche (34 lett. b LST): a) del limite del bosco accertato a contatto con la zona edificabile;
27 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
28
Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
29 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
30 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
31 Nota marginale modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
b) di incongruenze o errori manifestamente dovuti a sviste; c) derivanti dalla trasposizione dei piani regolatori in forma di geodati digitali.
32
3 Per il calcolo dei 3000 mq dell’art. 34 lett. c LST si considera la sola area oggetto di modifica. 33
Procedura
(art. 35 cpv. 1 e 2 LST) Art. 43 34
1 Il Municipio annuncia la pubblicazione della procedura semplificata almeno cinque giorni prima agli albi comunali e sul Foglio ufficiale e avvisa personalmente, ai sensi dell’art. 27 cpv.
2 LST, i proprietari di terreni interessati dalla modifica.
2 Il Consiglio di Stato verifica in particolare l’adempimento delle condizioni dell’art. 34 LST e la congruenza con il piano regolatore e con il diritto superiore; esso stabilisce, se del caso, forma ed entità del compenso agricolo di cui all’art. 13 cpv. 1 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989. Art. 44 ...
35 Urbanizzazione
Procedura del programma d’urbanizzazione
(art. 36 LST) Art. 45
1 Il Municipio elabora il programma d’urbanizzazione (articoli 22 LST e 29 RLST) fondandosi sul compendio dello stato dell’urbanizzazione (inventario delle zone edificabili non costruite o ancora poco edificate, art. 31 OPT) e coordinandolo con il piano dell’urbanizzazione ed il piano finanziario.
2 Esso annuncia la pubblicazione del programma d’urbanizzazione almeno cinque giorni prima all’albo comunale e sul Foglio ufficiale e poi lo pubblica informazione e partecipazione.
3 Sono in particolare da considerare interessati i proprietari dei fondi inclusi nel perimetro del programma d’urbanizzazione, che possono avvalersi delle facoltà dell’art. 19 cpv. 3 LPT.
4 La decisione municipale d’adozione o di modifica del programma d’urbanizzazione non è impugnabile; essa va trasmessa per conoscenza al Dipartimento.
Partecipazione dei privati al finanziamento dell’urbanizzazione
(art. 37 cpv. 2 LST) Art. 46 I privati contribuiscono al finanziamento dell’urbanizzazione tramite contributi di miglioria per le opere di urbanizzazione (strade, elettrodotti, acquedotti, gasdotti, eccetera, art. 3 cpv. 1 lett. a legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990, LCMI) e contributi di costruzione per gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque (art. 55 lett. c legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque 8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975, LALIA).
Mancato rispetto del programma d’urbanizzazione
(art. 38 LST) Art. 47 1 Il proprietario fondiario interessato può chiedere al Municipio di accertare il mancato rispetto del programma d’urbanizzazione, comunicando di voler provvedere da sè all’urbanizzazione dei fondi oppure di anticipare i costi.
2 Il Municipio ed il proprietario fondiario stipulano un contratto di diritto pubblico che stabilisce almeno le modalità d’esecuzione dei lavori (scelta del progettista da parte del proprietario, direzione lavori, contratti d’appalto, durata e termine dei lavori), le condizioni per l’allacciamento dei vicini, il riscatto delle opere e il trasferimento di diritti e obblighi al Comune, in particolare il rimborso delle spese al privato dedotto il contributo di miglioria a suo carico (art. 38 lett. a LST) .
3 Nel caso di solo anticipo dei costi d’urbanizzazione (art. 38 lett. b LST), il Comune è proprietario delle opere sin dall’inizio e il contratto di diritto pubblico si limita a stabilire il capitale da anticipare, il momento del rimborso e l’interesse dovuto dal Comune su tale capitale anticipato, dedotto il contributo di miglioria a carico del privato.
Anticipo dell’urbanizzazione
32 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
33
Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
34 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
35 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
(art. 39 LST) Art. 48
1 Il proprietario fondiario interessato può chiedere al Municipio di anticipare la realizzazione delle opere d’urbanizzazione rispetto al programma, assumendo preventivamente i relativi costi.
2 Il Municipio ed il proprietario stipulano un contratto di diritto pubblico che stabilisce l’importo ed il momento del rimborso del capitale anticipato. Norme d’interesse cantonale o sovracomunale
Vincoli per opere sovracomunali
(art. 40 LST) Art. 49 La Sezione chiede l’iscrizione nel piano regolatore di vincoli per opere sovracomunali, indicandone in particolare il beneficiario.
Spazi riservati alle acque Art. 50
36
1 Il piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque, giusta gli art. 36a della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e art. 41a e 41b dell’ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC).
2 ...
3 ...
4
...
5 La Sezione elabora una linea guida sugli spazi riservati alle acque.
Posteggi privati
(art. 42 e 43 LST) Art. 51 1 Gli articoli da 51 a 62 costituiscono il regolamento cantonale posteggi privati.
2 Tali norme hanno lo scopo di definire il numero di posteggi privati necessari nei casi di nuove costruzioni, riattazioni importanti e cambiamenti di destinazione che implicano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo dei posteggi.
3 Esse si applicano a tutte le costruzioni, ad eccezione di quelle destinate all’abitazione, nei Comuni elencati nell’allegato 1. 37
4
... 38
Definizioni
Art. 52 1 Sono posteggi privati quelli al servizio di una specifica costruzione (edificio o impianto), che possono essere di uso esclusivo o di uso comune.
2 Il fabbisogno massimo di riferimento corrisponde al fabbisogno teorico di posteggi di un edificio o di una zona nell’ipotesi che siano unicamente serviti da trasporti individuali motorizzati (articoli 53 -
56). 39
3 Il numero di posteggi necessari corrisponde all’offerta di posteggi da mettere a disposizione dell’utente.
4 E sso è inferiore o uguale al fabbisogno massimo di riferimento e si calcola riducendo tale fabbisogno in f unzione della qualità del servizio di trasporto pubblico (articoli 59-60) o di situazioni particolari (art. 61), o ppure mediante valutazione del singolo caso (art. 61a).
4 0
Fabbisogno massimo di riferimento
a) per contenuti industriali e artigianali Art. 53 41 di attività Destinazione dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento a bassa densità di Ospiti - Clienti - Personale 0.6 posteggi / 100 mq SUL
36
Art. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
37 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche:
2014, 195; BU 2015, 16.
38 Cpv. abrogato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
39 Cpv. modificato dal R 20.1.2015; in vigore dal 18.12.2014 - BU 2015, 16; precedente modifica: BU 2014,
195.
40 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
41 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
di lavoro e logistica e artigianato Ospiti - Clienti - Personale 1 posteggio/100 mq SUL
b) per contenuti amministrativi Art. 54 42 dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento - Clienti - Personale 2.5 posteggi/100 mq SUL
c) per contenuti commerciali (vendita) Art. 55 43 di superficie Destinazione posteggi Fabbisogno massimo di riferimento singoli (SUL ≤ 500 mq) Ospiti - Clienti - Personale 4 posteggi/100 mq SUL Generi alimentari Ospiti - Clienti - Personale 8 posteggi/100 mq SUL singoli e centri mq < SUL ≤ 5000 mq) Altri generi Ospiti - Clienti - Personale 4 posteggi/100 mq SUL negozi o centri (SUL > 5000 mq) Ospiti - Clienti - Personale Necessario studio specifico
1 I valori della tabella devono essere ridotti se la clientela ha la possibilità di utilizzare posteggi al servizio di altri tipi di contenuti o posteggi pubblici situati nelle immediate vicinanze.
2 I posteggi riservati al personale devono essere demarcati in modo distinto da quelli per ospiti e clienti.
d) altri contenuti Art. 56 44 Il calcolo del fabbisogno massimo di riferimento per altri contenuti, non residenziali, si effettua applicando i parametri della norma SN 640 281 dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS).
e) posteggi per fornitori e veicoli di servizio Art. 56a 45 In tutti i casi di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56, eventuali posteggi riservati ai fornitori e ai veicoli di servizio sono stabiliti in base alle reali necessità e vanno costruiti separatamente e demarcati adeguatamente.
Numero di posteggi necessari Art. 57 Per la determinazione del numero di posteggi necessari occorre tener conto: a) categoria della fermata del trasporto pubblico; b) livello di qualità del servizio di trasporto pubblico.
a) categoria della fermata Art. 58 1 La Sezione della mobilità classifica le fermate del trasporto pubblico in categorie da I a III, in base al tipo di trasporto pubblico e all’intervallo tra una corsa e l’altra (elenco fermate in FU). 46
2 Essa trasmette ai Comuni l’elenco delle fermate di trasporto pubblico classificate secondo le rispettive categorie.
b) qualità del servizio di trasporto pubblico; piano tecnico Art. 59
47
1 La qualità del servizio di trasporto pubblico a disposizione di un edificio o di una zona è tabella seguente:
42 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
43 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2014, 228; BU 2015, 16.
44 Art. modificato dal R 20.1.2015; in vigore dal 18.12.2014 - BU 2015, 16; precedente modifica: BU 2014,
195.
45 Art. introdotto dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
46
Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche:
2014, 195; BU 2015, 16.
47 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico (TP) Raggiungibilità della fermata (distanza in metri) Categoria di fermata fino a 500 m 500 - 1000 m I A B II B C III C -
2 La Sezione della mobilità, sulla base di una proposta del Municipio, può elaborare un piano tecnico che suddivide il territorio comunale in settori corrispondenti al livello di qualità del trasporto pubblico; essa fruisce di un margine di apprezzamento per tener conto degli ostacoli (naturali o artificiali) che comportano un prolungamento dei percorsi a piedi, garantendo una razionale suddivisione in settori.
c) determinazione del numero di posteggi necessari Art. 60 48 1 La tabella che segue esprime il numero di posteggi necessari in percentuale rispetto al fabbisogno massimo di riferimento. Livello di qualità del servizio trasporto pubblico Posteggi necessari / fabbisogno massimo di riferimento A 35 - 50% B 50 - 70% C 70 - 100%
2 Per posteggi destinati a contenuti industriali o artigianali (art. 53), amministrativi (art. 54) e a scuole (art. 56) sono da applicare i valori più restrittivi.
3 Per i posteggi destinati a stabilimenti con lavoro a turni è possibile applicare i valori meno restrittivi a dipendenza dell’effettiva offerta di trasporto pubblico all’inizio e della fine dei turni.
4 Valori più restrittivi rispetto a quelli indicati possono essere applicati in combinazione con un piano di mobilità per gli spostamenti generati dai contenuti della costruzione.
5 Restano riservate norme comunali più restrittive a tutela del paesaggio o per motivi di mobilità e protezione dell’ambiente.
Ulteriori riduzioni per situazioni particolari Art. 61 Si possono praticare ulteriori riduzioni del numero dei posteggi necessari nei seguenti casi particolari: a) comparto in cui si trovano i posteggi la rete stradale è già prossima alla saturazione;
49 b) o traffico generato dai posteggi provoca situazioni di pericolo; c) presenti paesaggi o beni culturali che un inventario cantonale o federale definisce; d) alle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente (legge federale sulla dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb) e ordinanze d’applicazione); e) a disposizioni amministrative di polizia.
Grandi stabilimenti e scuole di livello terziario Art. 61a 50 1 Nel caso di grandi stabilimenti con oltre 100 posti di lavoro e di scuole di livello terziario, il numero di posteggi necessari è stabilito in base ad un’attenta valutazione del singolo caso, tenuto conto dell’applicazione di un adeguato piano di mobilità per gli spostamenti generati dai contenuti della costruzione.
2 In ogni caso non possono essere superati i parametri relativi al fabbisogno massimo stabiliti dalla norma SN 640 281 dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS) e le percentuali rispetto al fabbisogno massimo di riferimento di cui all’art. 60.
Divieto di posteggi privati indipendenti da costruzioni; uso comune Art. 62 1 Il Municipio può autorizzare posteggi unicamente se questi sono al servizio di costruzioni; l’autorizzazione è soggetta a condizione risolutiva nella licenza edilizia.
2 Il Municipio e la Sezione della mobilità devono verificare la possibilità di uso comune di posteggi destinati ad altri contenuti (sovrapposizione d’utenza o uso in fasce orarie differenti) o la possibilità di utilizzare posteggi pubblici esistenti nelle immediate vicinanze. Sezione 3
48 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
49 Lett. modificata dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 195; BU 2015, 16.
50 Art. introdotto dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
Piano d’utilizzazione cantonale
Componenti
(art. 44 cpv. 3 LST) Art. 63 Per le componenti fanno stato gli articoli da 19 a 24 LST e da 26 a 31 RLST, che si applicano per analogia.
Procedura
a) informazione e partecipazione
(art. 45 LST) Art. 64 1 Il Dipartimento comunica al Gran Consiglio, ai Comuni ed agli enti regionali per lo sviluppo interessati l’avvio dei lavori di elaborazione del piano d’utilizzazione cantonale; la comunicazione al Gran Consiglio può avvenire anche solo verbalmente.
2 Esso deposita il progetto di piano presso le cancellerie dei Comuni interessati; per l’annuncio del deposito atti e il diritto alla partecipazione si applica l’art. 7 capoversi 2 e 3 di questo regolamento.
3 Le osservazioni o proposte pianificatorie sono da indirizzare al Consiglio di Stato; il Dipartimento le esamina nell’ambito dell’elaborazione del piano.
b) approvazione e pubblicazione Art. 65 51 1 Il piano di utilizzazione cantonale è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale.
2 La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani.
3 Il piano di utilizzazione cantonale è in seguito pubblicato per trenta giorni sul portale cantonale di pubblicazione.
Menzione a registro
(art. 48 cpv. 3 LST) Art. 66 La Sezione menziona a registro fondiario l’esistenza del piano d’utilizzazione per ogni singolo fondo.
Effetti
(art. 49 LST) Art. 67 1 Per gli effetti e le modifiche fanno stato gli articoli 32 e 33 LST e 40 e 41 RLST, che si applicano per analogia.
2 La decisione di approvazione del piano istruisce i Comuni riguardo alle eventuali procedure da applicare al piano regolatore.
Modifiche di poco conto 52 Art. 68 1 Per le modifiche di poco conto si applicano per analogia gli articoli 34 LST e 42 RLST.
2 Il Dipartimento elabora la modifica di poco conto e la trasmette al Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato la approva. Art. 69
...
53 Sezione 4 Piano particolareggiato
Approvazione
(art. 52 cpv. 2 LST) Art. 70 54 1 Il piano particolareggiato è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale.
2 Se il piano particolareggiato è previsto nel piano regolatore, questo deve definire almeno gli obiettivi della pianificazione particolareggiata, la destinazione del comparto ed i parametri edificatori (indici, altezza, distanze).
Procedura d’approvazione del piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire
a) esame preliminare; informazione e partecipazione
51
Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
52 Nota marginale modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
53 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
54 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
(art. 53 cpv. 2 lett. b LST) Art. 71 Il progetto di piano particolareggiato, presentato dal Municipio al Dipartimento per l’esame preliminare (art. 25 LST) ed alla popolazione per l’informazione e partecipazione (art. 26 LST), deve essere corredato, per conoscenza, dalla documentazione relativa alla domanda di costruzione almeno a livello di progetto di massima.
b) adozione
(art. 53 cpv. 2 lett. c e 27 cpv. 1 LST) Art. 72 Il progetto di piano particolareggiato, presentato per adozione al legislativo comunale (art. 27 LST), deve essere corredato dalla documentazione relativa alla domanda di costruzione, che deve adempiere alle prescrizioni dell’art. 4 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo
1991 (LE) e degli articoli 8 cpv. 1, 9 lett. a,b,c,d,e,f, 11, 12 lett. a,b,d,e e 15 del regolamento d’applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE).
c) pubblicazione
(art. 53 cpv. 2 lett. c LST) Art. 73 1 Il Municipio pubblica il piano particolareggiato adottato e la documentazione relativa alla domanda di costruzione secondo le prescrizioni degli articoli 27 cpv. 2 LST e 6 cpv. 2 e cpv. 3 LE.
2 La documentazione relativa alla domanda di costruzione deve adempiere alle prescrizioni degli articoli 9 lett. g, h, i, l, 10, 12 lett. c ed f, 13 e 14 RLE. Art. 73a ... 55
e) rimedi di diritto
(art. 53 cpv. 2 lett. d LST) Art. 74 56 1 Contro il piano particolareggiato è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; contro il rilascio dell’autorizzazione è data facoltà di opposizione al Consiglio di Stato nel medesimo termine.
2 La legittimazione a interporre ricorso contro il piano particolareggiato è retta dall’art. 28 LST. La legittimazione ad opporsi al rilascio dell’autorizzazione a costruire è retta dall’art. 8 LE.
f) altre varianti di progetto
(art. 53 cpv. 2 lett. f LST)
57 Art. 75 Per le varianti di progetto che non coinvolgono il piano particolareggiato si applica l’art.
16 LE. Sezione 5 Piano di quartiere
Requisiti del piano regolatore
(art. 54 cpv. 3 LST) Art. 76 1 Il piano regolatore deve contenere i requisiti qualitativi minimi, che dipendono dagli obiettivi e dai contenuti che il Comune vuole incentivare mediante il piano di quartiere.
2 I parametri edilizi minimi e massimi sono le prescrizioni riguardanti le altezze, le distanze e gli indici.
3 La Sezione elabora una linea guida sul piano di quartiere.
Componenti
(art. 54 cpv. 2 LST) Art. 77
1 La relazione tecnica esprime gli obiettivi progettuali, i dati quantitativi ed i concetti paesaggistici, architettonici ed urbanistici del progetto per quanto attiene alle volumetrie degli edifici, alla sistemazione degli spazi esterni ed alle relazioni viarie e funzionali con il paesaggio circostante.
2 I piani di progetto mostrano in forma grafica i contenuti del piano di quartiere, in particolare le volumetrie e le quote altimetriche degli edifici previsti, le superfici ad uso collettivo e le loro destinazioni, quelle a verde, le piazze ed i parchi gioco con il loro arredo, l’organizzazione
55 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
56 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
57 Nota marginale modificata dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 475.
infrastrutturale, le strade interne con i parcheggi e le rampe d’accesso alle autorimesse sotterranee, i percorsi pedonali interni ed i raccordi con il sistema viario esterno al quartiere.
3 Il modello plastico garantisce la lettura delle dimensioni spaziali e funzionali del progetto e ne evidenzia le interrelazioni.
Procedura d’approvazione
a) elaborazione
(art. 55 cpv. 1 LST) Art. 78 1 Il piano di quartiere è elaborato dai proprietari che detengono i due terzi della superficie soggetta a vincolo, o con il loro consenso; esso è presentato al più tardi al momento dell’inoltro della domanda per la prima costruzione.
2 Sono modifiche minori quelle che non incidono in misura apprezzabile sull’impostazione generale del piano e non travalicano l’ambito della singola componente.
3 Il Municipio ed il Dipartimento possono richiedere ogni completazione degli atti utile al giudizio.
b) attuazione
(art. 55 cpv. 3 LST) Art. 79 1 In caso di opposizione alla realizzazione del piano, i proprietari che detengono i due terzi della superficie vincolata possono chiedere al Consiglio di Stato il conferimento del diritto d’espropriazione.
2 Il Consiglio di Stato concede il diritto d’espropriare solo se sussiste un interesse pubblico importante alla realizzazione del piano di quartiere. 58 Sezione 6 59 Piano cantonale con autorizzazione a costruire
Edifici e impianti d’interesse cantonale e regionale
(art. 55a LST) Art. 79a 60 Sono edifici e impianti d’interesse cantonale o regionale in particolare gli istituti pubblici, gli impianti del settore dell’energia, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, gli impianti per la gestione delle acque (approvvigionamento e smaltimento), le sistemazioni dei corsi d’acqua.
Procedura
Art. 79a bis 61 1 Nell’applicazione per analogia degli articoli da 17-23, 25 e 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, si considerano le peculiarità del caso di specie, come in particolare le caratteristiche delle opere previste o l’eventuale mancanza di espropriazione.
2 La divisione che promuove il piano cantonale con autorizzazione a costruire: a) il progetto di piano cantonale con autorizzazione a costruire; b) un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione e delle persone per la componente pianificatoria del piano, per quanto necessario con la dell’Ufficio della pianificazione locale ed eventuali altri servizi interessati; c) la procedura tendente al suo finanziamento; d) i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende sugli stessi; e) l’incarto di pubblicazione e richiede l’autorizzazione alla pubblicazione del piano.
3 La Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio (di seguito SAI) verifica i presupposti per l’autorizzazione a pubblicare il piano e trasmette al Dipartimento la relativa proposta di decisione.
4 Il Dipartimento autorizza la pubblicazione del piano.
5 La SAI pubblica il piano e, in collaborazione con l’Ufficio giuridico, istruisce la procedura di approvazione formulando, per conto del Dipartimento, la proposta di decisione sul piano, sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modifica.
6 Prima della decisione di approvazione la SAI può tenere degli esperimenti di conciliazione.
7 Il Cantone è rappresentato dalla SAI e dall’Ufficio giuridico per quanto attiene l’approvazione dei piani cantonali con autorizzazione a costruire e le relative procedure ricorsuali.
58 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
59
Sezione introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
60 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
61 Art. modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381; precedente modifica: BU 2023,
283.
Forma e contenuto
(art. 55b LST) Art. 79b 62 1 In funzione e a seconda delle opere previste, il piano cantonale si compone in particolare: a) piano dell’utilizzazione sotto forma di geodato digitale; 63 b) relazione tecnica;
64 c) piante, prospetti e sezioni in scala per una completa descrizione delle opere d) valutazione degli effetti sull’ambiente, completa di perizie specialistiche che ne la conformità con il diritto applicabile; e) in caso di demolizioni, sulla presenza di sostanze nocive e delle modalità di previste; f) verifica degli aspetti energetici e climatici; g) piano di smaltimento delle acque; h) piano di urbanizzazione con l’indicazione degli accessi e degli allacciamenti alle i) sull’inserimento urbanistico e paesaggistico; j) piano della sistemazione finale.
2 Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si richiamano, al fine di chiarire in modo esaustivo il genere delle opere previste, i contenuti della LE e del rispettivo regolamento.
3 Per la sistemazione dei corsi d’acqua, il piano specifica: a) attuale, le caratteristiche del bacino imbrifero, l’idrologia, le verifiche idrauliche, i naturali e i deficit di sicurezza, lo stato ecomorfologico del corso d’acqua e i potenziali valorizzazione; b) dei provvedimenti (interventi tecnici e strutturali, manutenzione, spazio alle acque); c) dei pericoli dopo l’intervento; d) e il piano di finanziamento. Sezione 7 65 Disposizioni transitorie concernenti la produzione di elettricità supplementare mediante grandi impianti fotovoltaici
Principio
Art. 79c 66 I grandi impianti fotovoltaici giusta l’art. 71a della legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne) sono autorizzati mediante la procedura di piano cantonale con autorizzazione a costruire (di seguito piano).
Istanza
Art. 79d
67 L’istante presenta alla SAI il progetto di piano, accompagnato almeno da:
68 a) relazione sull’opera; b) piante, prospetti e sezioni in scala adeguata per comprendere natura e genere ed i suoi impatti; c) piano con l’indicazione degli accessi e degli allacciamenti alle infrastrutture; d) dell’impatto sull’ambiente (RIA), accompagnato da una perizia relativa alla di elettricità annua attesa e alla produzione di elettricità attesa nel semestre e) di ulteriori autorizzazioni cantonali eventualmente necessarie; f) relazione sulle modalità di ripristino del terreno in seguito alla dismissione dell’impianto
62 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
63 Lett. modificata dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
64 Lett. modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381; precedente modifica: BU 2023,
283.
65
Sezione introdotta dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
66 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
67 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
68 Frase introduttiva modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381.
Pubblicazione e notifiche Art. 79e 69
1 Previo avviso sul foglio ufficiale, la SAI pubblica il piano presso le cancellerie dei comuni dove è previsto d’eseguire l’impianto, per 30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza.
2 Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere indicate sul terreno, per quanto possibile, con modine che definiscano almeno il perimetro dell’intervento.
3 La SAI provvede alle notifiche di cui all’art. 9h capoverso 1 lettera a, b e c dell’ordinanza sull’energia del 1° novembre 2017 (OEn).
Opposizioni
Art. 79f 70
1 Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al piano presso il Consiglio di Stato; sono pure legittimati a formulare opposizione i Comuni interessati dall’opera e le associazioni aventi un’importanza nazionale che esistono da più di 10 anni e che si occupano per statuto della protezione dell’ambiente, del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
2 Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
3 L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.
Approvazione dell’impianto fotovoltaico Art. 79g 71 1 Il Consiglio di Stato approva l’impianto fotovoltaico e decide simultaneamente sulle opposizioni.
2 La decisione è immediatamente esecutiva; il ricorso non ha effetto sospensivo.
Regime transitorio Art. 79h
72 Gli articoli 79c-79h rimangono applicabili ai piani pubblicati entro il 31 dicembre 2025 nonché alle eventuali procedure di ricorso. Capitolo secondo Salvaguardia della pianificazione
Zona di pianificazione
a) scopo e definizione
(art. 58 LST) Art. 80 1 La zona di pianificazione è uno strumento conservativo che mira ad evitare che la pianificazione in atto o in allestimento sia ostacolata da un uso del territorio in contrasto con il suo indirizzo.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce, su istanza del Dipartimento, in particolare zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi pianificatori del piano direttore o degli obiettivi sanciti dalle disposizioni generali della LPT (principi pianificatori) e della LST (art. 1 cpv. 2).
b) scheda descrittiva
(art. 58 LST) Art. 81 1 La scheda descrittiva illustra motivi, contenuti, scopi, effetti e durata della zona di pianificazione.
2 Essa non disciplina nel dettaglio l’assetto del terreno vincolato.
c) avviso
(art. 59 LST) Art. 82 Prima di adottare una zona di pianificazione, i Municipi devono chiedere l’avviso scritto del Dipartimento e il Consiglio di Stato quello dei Municipi interessati.
d) proroga
(art. 60 LST) Art. 83 1 Il Municipio o il Dipartimento devono presentare istanza di proroga al Consiglio di Stato, almeno sessanta giorni prima della scadenza della zona di pianificazione (art. 60 cpv. 2 LST).
2 L’autorità che richiede la proroga deve dimostrare:
69
Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
70 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
71 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
72 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
a) seria intenzione pianificatoria; b) costante attività durante il periodo di validità della zona di pianificazione.
Decisione sospensiva e blocco edilizio
(art. 62 e 63 LST) Art. 84 1 Uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un progetto sommario di piano, che consente di valutare l’incidenza della domanda di costruzione sul piano.
2 Una domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto, quando l’esecuzione dell’opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, segnatamente nel caso di: a) su terreni riservati a costruzioni d’interesse pubblico (scuole, ospedali, cimiteri, eccetera); b) caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione prevista, oppure di sostanziale dell’indice di sfruttamento.
3 Differenze nelle altezze, nelle distanze e nell’indice di occupazione non giustificano, di regola, la sospensiva, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano o d’imminenza della pubblicazione dello stesso.
4 La decisione dipartimentale di sospensione sulla domanda di costruzione è elaborata dai servizi generali del Dipartimento. Capitolo terzo Edificabilità dei fondi Sezione 1 Principio ed eccezioni
Autorizzazione edilizia: terminologia
(art. 65 e 70 LST) Art. 85
1 Sono costruzioni ai sensi della LST gli edifici e impianti del diritto federale (art. 22 LPT).
2 Per edificazione si intende: a) di costruzioni ex novo; b) o costruzione sostitutiva di edifici demoliti o distrutti.
3 Per trasformazione si intende: a) - sia sostanziale che semplice - di una costruzione, dal punto di vista architettonico dell’aspetto esterno; b) c) di destinazione.
4 Sono rustici gli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono all’edilizia rurale tradizionale (art. 70 cpv. 3 LST).
Eccezioni nelle zone edificabili
a) costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto
(art. 66 LST) Art. 86 1 Sono lavori di manutenzione quelli che prevengono il deperimento di una costruzione, senza comportare interventi sulla sua struttura o sulla sua sostanza.
2 Nel caso di costruzioni non conformi alla zona (art. 66 cpv. 2 lett. b LST), il Municipio può autorizzare una trasformazione se: a) indispensabile ai fini di un ulteriore uso della costruzione; b) rispettate tutte le norme di piano regolatore, segnatamente indici, distanze e altezze; c) con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e dei vicini.
3 Nel caso di non conformi ad altre norme edilizie, il Municipio può autorizzare la trasformazione se: a) incide sull’aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità in misura o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; b) con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e dei vicini. 73
Eccezioni di diritto cantonale fuori delle zone edificabili
a) edifici non abitati
73 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
(art. 69 LST) Art. 87 Sono riservate disposizioni di diritto federale direttamente applicabili (art. 24d cpv. 1 bis LPT).
b) edifici tipici del paesaggio (art. 39 cpv. 2 OPT)
(art. 70 cpv. 2 e 3 LST) Art. 88 1 La scheda P3 “Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione” del piano direttore definisce i criteri in base ai quali valutare il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici tipici.
2 Il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) dell’11 maggio 2010 delimita in modo uniforme i paesaggi sull’intero territorio cantonale.
3 L’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili designa, tra l’altro, gli edifici rurali tradizionali (rustici) definiti meritevoli di conservazione.
Menzione a registro fondiario
(art. 71 LST) Art. 88a
74 Per l’iscrizione della menzione a registro fondiario è competente il Servizio che ne ha fatto la richiesta nell’ambito della procedura di autorizzazione a costruire. Sezione 2 Generatori di traffico
Definizioni
(art. 72 cpv. 1 LST) Art. 89 1 Oltre alle costruzioni elencate all’art. 72 cpv. 1 LST, si considerano grandi generatori di traffico anche altre costruzioni a forte affluenza di visitatori come i centri espositivi e fieristici e gli stadi integrati in una struttura multifunzionale.
2 Non si considerano grandi generatori di traffico: a) sportive al servizio di realtà locali; b) che si svolgono saltuariamente.
Stima del traffico indotto
(art. 72 cpv. 2 LST) Art. 90 1 L’istante in licenza può dimostrare che la costruzione progettata genera un traffico giornaliero medio inferiore a 1000 movimenti, mediante una perizia che indichi: a) dei dipendenti e l’organizzazione dei turni; b) del numero di clienti/visitatori, in base al piano di finanziamento della costruzione; c) delle forniture; d) dei tempi di permanenza media dei diversi utenti; e) dei movimenti veicolari in entrata ed uscita, la loro distribuzione oraria e giornaliera della settimana; f) l’ubicazione, la destinazione ed il tipo di gestione dei posteggi.
2 La stima del traffico indotto deve basarsi sul confronto con situazioni analoghe verificatesi a livello cantonale e, subordinatamente, a livello nazionale.
3 La Sezione della mobilità ed il Municipio possono misurare il traffico generato da grandi generatori di traffico con apparecchi elettronici e rilievi manuali; i dati raccolti sono trattati unicamente in forma statistica.
Concentrazione di piccole e medie costruzioni commerciali
(art. 72 cpv. 3 LST) Art. 91 Fra più costruzioni commerciali, che singolarmente non adempiono i requisiti del grande generatore di traffico, sussiste in particolare una stretta connessione funzionale se i progetti delle costruzioni si completano o possono completarsi a vicenda, in modo da dover essere considerati, dal profilo gestionale, come un’unità.
Partecipazione del proprietario alle spese
(art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 LST) Art. 92 1 La partecipazione del proprietario alle spese è stabilita in base al beneficio tratto dalla sua costruzione.
74 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
2 Il Municipio stabilisce la partecipazione del proprietario per le spese a carico del Comune e il Dipartimento per quelle a carico del Cantone.
3 Sono in particolare spese di costruzione delle infrastrutture quelle relative alla rete stradale, pedonale, ciclabile e dei trasporti pubblici con le rispettive fermate; sono spese d’esercizio segnatamente quelle del servizio bus o di semaforizzazione.
4 Sono in particolare spese di sistemazione urbanistica quelle di riqualifica dello spazio pubblico (arredo o alberature). TITOLO III Strumenti di politica fondiaria e promozionale Capitolo primo Politica fondiaria Sezione 1 Ricomposizione particellare
Principi essenziali della permuta generale (art. 83a LRPT) e procedura di piano regolatore
(art. 78 cpv. 3 LST) Art. 93 1 La procedura di permuta generale è disciplinata dall’art. 94 a della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT); il Municipio funge da ente esecutore.
2 Il progetto di piano regolatore da sottoporre al Consiglio comunale o all’Assemblea (art. 27 cpv. 1 LST) deve indicare i seguenti elementi della permuta generale: a) interessato dalla permuta; b) da acquisire tramite deduzione collettiva (gratuita o onerosa) e da destinare ad di interesse pubblico (strade, posteggi, aree di svago, eccetera); c) di riattribuzione dei fondi da permutare.
3
... 75 Sezione 2 Acquisizione di terreni e zona edificabile d’interesse comunale
Acquisizione e sistemazione di terreni
(art. 79 LST) Art. 94 76 1 Il contributo è concesso alle seguenti condizioni: a) in giudicato della decisione di stanziamento del credito d’acquisizione e di sistemazione parte del legislativo comunale; b) in giudicato di un adeguato vincolo pianificatorio di pubblica utilità e c) a Registro fondiario di una servitù personale a favore dello Stato.
2 Nello stabilire l’ammontare del contributo si tiene conto: a) di sussidi da parte di altri enti; b) capacità finanziaria del Comune (IFF) e c) generale e della qualità dell’intervento.
3 Il Cantone può richiedere la restituzione del contributo in caso di utilizzo non conforme allo scopo previsto dalla legge.
4 Fanno stato le competenze decisionali in materia finanziaria.
Zona edificabile d’interesse comunale
a) definizioni
(art. 80 LST) Art. 95 Sono attività di produzione non intensiva di beni quelle che non presentano una marcata incidenza sul territorio e sull’ambiente.
Regolamento della zona edificabile d’interesse comunale
(art. 87 LST) Art. 96 La Sezione elabora una linea guida sul regolamento della zona edificabile d’interesse comunale.
75 Cpv. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
76 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Sezione 3 77 Garanzia della disponibilità di terreni edificabili
Garanzia della disponibilità di terreni edificabili
a) termine per l’edificazione
(art. 87a LST) Art. 96a 78 Il termine impartito al proprietario per edificare il fondo non può essere superiore a dieci anni.
b) attuazione
(art. 87b LST) Art. 96b 79 In caso di mancato accordo, la chiusura della negoziazione è comunicata al proprietario con lettera raccomandata. TITOLO IV Finanziamento della pianificazione 80 Capitolo primo 81 Norme generali
Contributo cantonale alle spese della pianificazione locale
(art. 89 lett. b LST) Art. 97 1 Il contributo cantonale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli
8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 Il contributo è calcolato di principio in base ai seguenti parametri: a) regolatori intercomunali forza finanziaria contributo fino a 30 punti 30% da 120 punti 10% b) di valenza regionale o cantonale forza finanziaria contributo fino a 30 punti 50% da 120 punti 10%
3 I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente.
4 Sono di valenza regionale o cantonale in particolare: a) relativi agli indirizzi delle schede R7 (poli di sviluppo economico), R8 (grandi generatori traffico) e P7 (laghi e rive lacustri); b) relativi alle schede da M2 a M5 (piani regionali dei trasporti e programmi e da R2 a R5 (concetti d’organizzazione territoriale) del piano direttore, i nodi intermodali e le riqualifiche di comparti strategici.
Contributo comunale
(art. 91 LST) 82 Art. 98 1 Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli
8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri: a) comprensoriali della pianificazione direttrice forza finanziaria contributo fino a 30 punti 10% da 120 punti 30% b) di utilizzazione cantonale forza finanziaria contributo fino a 30 punti 10% da 120 punti 50%
3 I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente.
77 Sezione introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
78 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
79
Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
80 Titolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
81 Capitolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
82 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Capitolo secondo
83 Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione Sezione 1 84 Norme generali
Plusvalore di massima Art. 98a 85
1 Dopo l’esame preliminare dipartimentale secondo l’art. 25 cpv. 3 LST, il Municipio può elaborare una stima di massima del plusvalore per l’intero comparto interessato dalla misura pianificatoria.
2 Esso può allegare la stima di massima agli atti della misura pianificatoria.
Scambio e doveri di informazione Art. 98b 86 1 L’Ufficio della pianificazione locale trasmette all’Ufficio dei registri e all’Ufficio delle domande di costruzione copia della risoluzione d’approvazione della misura pianificatoria che ingenera il plusvalore.
2 Su richiesta del Municipio, l’Ufficio di statistica mette a disposizione le informazioni della banca dati delle transazioni immobiliari, necessarie al perito incaricato per eseguire il calcolo del plusvalore; la procedura di accesso ai dati è retta dall’art. 129c del regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RLRF) del 1 aprile 1998.
3 Gli Uffici dei registri comunicano ai Municipi interessati le compravendite avvenute riguardo a terreni soggetti al contributo di plusvalore, conformemente all’art. 41 RLRF.
4 Il notaio informa le parti dell’esistenza di un’ipoteca legale iscritta a garanzia del pagamento del contributo di plusvalore.
Debitore del contributo
(art. 94 cpv. 1 LST) Art. 98c 87 Il debitore del contributo di plusvalore è il proprietario del terreno al momento dell’entrata in vigore della misura pianificatoria. Sezione 2
88 Calcolo del plusvalore e del contributo
Estimo peritale
(art. 95 cpv. 1 e 2 LST) Art. 98d
89
1 Dopo l’entrata in vigore della misura pianificatoria dell’art. 93 cpv. 1 LST, il Municipio incarica un perito di procedere al calcolo del plusvalore e del contributo per ogni singolo terreno avvantaggiato.
2 Il perito calcola il plusvalore applicando di principio il metodo statistico-comparativo; per ogni caso di estimo redige una relazione che indica i criteri di calcolo applicati e le motivazioni.
3 Resta riservato l’art. 5 cpv. 1 quater LPT.
Decisione sul contributo
(art. 95 cpv. 2 e 3, 97 cpv. 2, 100 LST) Art. 98e 90
1 Nella decisione sul contributo il Municipio stabilisce il plusvalore e l’ammontare del contributo dovuto, con l’indicazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione.
2 Contro la decisione sul contributo è dato reclamo al Municipio; contro la decisione su reclamo sono dati i rimedi di diritto dell’art. 95 cpv. 3 LST.
3 Il Municipio notifica la decisione al proprietario del terreno e chiede all’Ufficio dei registri l’iscrizione dell’ipoteca legale a garanzia del contributo (art. 183a cpv. 2 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911).
83 Capitolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
84 Sezione modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
85 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
86 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
87
Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
88 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
89 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
90 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Sezione 3
91 Esenzione
Enti esenti
(art. 96 LST) Art. 98f
92
1 Sono altri enti pubblici esenti dal contributo giusta l’art. 96 LST i Patriziati, i Consorzi e le Parrocchie, nonché l’Azienda cantonale dei rifiuti, l’Ente ospedaliero cantonale, l’Azienda elettrica ticinese, la Banca dello Stato del Cantone Ticino, le organizzazioni turistiche regionali, e l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) in quanto istituzioni autonome del diritto cantonale.
2 Non soggiacciono inoltre al contributo gli enti autonomi del diritto comunale ai sensi dell’art. 193c Loc. Sezione 4 93 Prelievo del contributo di plusvalore
Decisione di prelievo
(art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 3 LST) Art. 98g 94 1 Dopo la crescita in giudicato della licenza edilizia o l’iscrizione a registro fondiario della vendita del terreno, il Municipio decide il prelievo del contributo.
2 Per la decisione di prelievo fa stato il contributo stabilito ai sensi dell’art. 98e, aggiornato all’indice nazionale dei prezzi al consumo e dedotto il contributo eventualmente pagato in base all’art. 11 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989.
3 Contro la decisione di prelievo è dato reclamo al Municipio; contro la decisione su reclamo sono dati i rimedi di diritto dell’art. 95 cpv. 3 LST.
Scadenza del credito, termine e facilitazioni di pagamento Art. 98h 95 1 Il credito relativo al contributo di plusvalore scade con la notifica della decisione di prelievo.
2 Il contributo viene pagato entro trenta giorni dalla sua scadenza.
3 Qualora il pagamento del contributo entro il termine stabilito costituisse un grave rigore per il debitore, il Municipio può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali.
Riscossione forzata Art. 98i 96 1 Se, nonostante diffida, il contributo di plusvalore non è stato pagato, il Municipio procede in via esecutiva.
2 Nella procedura di esecuzione, le decisioni cresciute in giudicato esplicano gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva.
Radiazione dell’ipoteca
(art. 100 LST) Art. 98k 97 Ad avvenuto pagamento, il Municipio chiede all’Ufficio dei registri la radiazione dell’iscrizione dell’ipoteca legale (art. 183e della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911). Sezione 5 98 Riversamento al Cantone e impiego del contributo
Riversamento al Cantone
(art. 98 cpv. 1 LST)
91 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
92 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
93 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
94 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
95
Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
96 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
97 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
98 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Art. 98l 99 Il Municipio procede, entro 30 giorni dall’incasso, al conteggio e al versamento al Cantone della sua quota parte di contributo.
Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto
a) per i casi di espropriazione materiale
(art. 98a LST) Art. 98m
100
1 L’accesso al Fondo cantonale per i casi di espropriazione materiale ai sensi dell’art.
98a cpv. 4 LST è ammesso unicamente in presenza di una sentenza cresciuta in giudicato emessa da un tribunale.
2 La richiesta di contributo deve essere inoltrata al Consiglio di Stato dal Municipio entro cinque anni dalla decisione cresciuta in giudicato, pena la perenzione del diritto.
3 Il contributo versato al Municipio corrisponde al 50% dell’importo stabilito dalla sentenza, escluse tasse, spese di giustizia e ripetibili.
b) per interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio
(art. 98a LST) Art. 98n 101
1 L’accesso al Fondo cantonale per contributi destinati a interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio avviene sulla base di progetti concreti di riqualifica degli spazi pubblici (arredo urbano, alberature, creazione e sistemazione di spazi verdi, ecc.) e sulla base di progetti di paesaggio ai sensi dell’art. 107 LST e 103 e 106 RLST.
2 I promotori dei progetti inoltrano richiesta al Consiglio di Stato per il tramite del Comune o dei Comuni interessati.
3 Il contributo è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla disponibilità dei relativi crediti.
c) rapporto sull’utilizzo
(art. 98a LST) Art. 98o 102 Il rapporto che illustra come sono utilizzati i proventi del contributo è allestito a scadenza quadriennale. TITOLO V Paesaggio Capitolo primo Obiettivi e principi
Definizioni
(art. 102 LST)
103 Art. 99
1 Per la definizione di paesaggio fa stato la Convenzione europea sul Paesaggio del 20 ottobre 2000.
2 Valgono inoltre i seguenti concetti: a) è determinata dalla molteplicità dei paesaggi che interessano il territorio; b) è data dall’autenticità e dalla coerenza d’insieme delle singole componenti che il paesaggio; c) corrisponde alla tipicità di un paesaggio, cioè all’insieme delle caratteristiche che lo da altri paesaggi.
Principi operativi: inserimento ordinato e armonioso
(art. 104 cpv. 2 LST) 104 Art. 100 Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Capitolo secondo
99 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
100 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2015,
490.
101
Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
102 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
103 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
104 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Misure Sezione 1 Misure di tutela
Paesaggi con contenuti e valori importanti
a) classificazione e inventari
(art. 105 LST) 105 Art. 101
1 Sono paesaggi con contenuti e valori importanti: a) di particolare qualità per l’armonia della loro composizione; b) di rilevanza storica o simbolica; c) di particolare rilevanza naturalistica.
2 La Sezione elabora l’inventario dei paesaggi d’importanza cantonale, definendo gli obiettivi e le modalità della conservazione.
3 L’importanza cantonale di un paesaggio è data dalla combinazione di valore, rappresentatività, dimensione ed unicità.
4 Chi opera un intervento sui paesaggi inventariati deve tener conto nella misura massima possibile dei valori segnalati.
b) tutela
(art. 106 LST) 106 Art. 102
1 Il Cantone tutela i paesaggi d’importanza cantonale con il piano cantonale d’utilizzazione o con i piani regolatori; i Comuni tutelano quelli d’interesse locale con il piano regolatore.
2 Cantone e Comuni stabiliscono zone di protezione che definiscono gli obiettivi, le regole d’uso del suolo ed i provvedimenti di gestione attiva (articoli 20 cpv. 2 LST e 27 RLST). Sezione 2 Misure di valorizzazione
Progetto di paesaggio comprensoriale
a) contenuti
(art. 107 cpv. 1 e 2 LST) 107 Art. 103 1 Il progetto di paesaggio comprensoriale si articola in due fasi: a) e valutazione del paesaggio; b) di obiettivi e misure di valorizzazione.
2 La lettura e valutazione del paesaggio comprende almeno: a) storica della sua evoluzione; b) degli elementi che lo compongono ed il loro modo di porsi in relazione; c) delle tendenze evolutive e dei fattori che le condizionano; d) dei punti di fragilità e quelli di forza; e) delle potenzialità e delle minacce;
3 Gli obiettivi e le misure di valorizzazione riguardano in particolare: a) di recupero e promozione della qualità degli spazi urbani; b) integrata di percorsi ed aree per lo svago; c) di corsi d’acqua e rive dei laghi; d) del paesaggio; e) della biodiversità; f) a favore del patrimonio storico e culturale; g) agricola e forestale.
b) ripartizione dei compiti fra Comuni e Cantone
(art. 108 LST)
108 Art. 104 1 I Comuni fungono di regola da promotori del progetto di paesaggio comprensoriale.
2 I promotori coinvolgono tutti gli attori interessati e segnatamente la popolazione, sin dalle prime fasi.
105
Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
106 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
107 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
108 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
3 Il Cantone elabora la lettura e valutazione del paesaggio (art. 103 cpv. 2 RLST) informando i Comuni coinvolti.
4 Inoltre esso: a) con i Comuni all’elaborazione degli obiettivi e delle misure di valorizzazione; b) i progetti di paesaggio dei diversi comprensori e assume, in via eccezionale, la di promotore, quando esistano evidenti interessi cantonali.
c) attuazione Art. 105 1 Le parti coinvolte nel progetto di paesaggio possono sottoscrivere mediante contratto di diritto pubblico l’impegno ad attuare gli obiettivi e le misure di valorizzazione decisi.
2 Le misure sono attuate in base alle rispettive leggi settoriali.
Progetto di paesaggio locale
(art. 107 cpv. 2 LST) 109 Art. 106
1 Il progetto di paesaggio locale si distingue da quello comprensoriale, in particolare per la scala considerata.
2 Il Comune o il Patriziato fungono di regola da promotori; eventualmente anche associazioni o gruppi d’interesse.
Applicazione del principio dell’inserimento ordinato ed armonioso
(art. 109 LST) 110 Art. 107 1 Per autorizzazione a costruire si intende la decisione con cui l’autorità autorizza l’edificazione o la trasformazione di una costruzione, ad esempio la licenza edilizia (art. 1 LE), il progetto stradale (art. 16 legge sulle strade del 25 marzo 1983), il piano di quartiere (art. 55 LST) o il piano cantonale con autorizzazione a costruire (art. 55a LST). 111
1bis Per paesaggi di importanza federale si intendono quelli dell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), escluse le zone edificabili; per insediamenti di importanza nazionale si intendono quelli dell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) limitatamente ai perimetri edificati e ai gruppi edilizi con categoria di rilievo A e AB. 112
2 Sono progetti che comportano un impatto paesaggistico significativo (art. 99 cpv. 1 lett. c LST): a) di quartiere e le domande di costruzione per la loro attuazione; 113 b) che comportano un intervento su una superficie superiore ai 2000 m2;
114 c) riguardanti edifici in pendio articolati sulla verticale o case torri; 115 d) che risultano estranei alle caratteristiche dei luoghi segnatamente per aspetto, forma, colore o tipologia costruttiva.
3 I Comuni possono richiedere il parere del Cantone (art. 109 LST) con richiesta scritta al momento della trasmissione degli atti della domanda di costruzione al Dipartimento.
116 Sezione 3 Organizzazione e commissione del paesaggio
Sezione dello sviluppo territoriale Art. 108 La Sezione elabora linee guida su temi di paesaggio.
Ufficio natura e paesaggio Art. 109 1 L’Ufficio natura e paesaggio esprime un giudizio di qualità paesaggistica: a) strumenti della pianificazione territoriale (piano regolatore, piano d’utilizzazione cantonale, particolareggiato, piano di quartiere, progetto stradale cantonale, piano cantonale con a costruire e progetto di sistemazione dei corsi d’acqua); 117
109 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
110 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
111 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
112 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
113 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
114
Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
115 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
116 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
117 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
b) progetti (domanda di costruzione, progetto stradale comunale, progetto di bonifica, notifiche, ecc.); c) progetti di paesaggio comprensoriali e locali.
2 L’Ufficio redige un preavviso, tenendo conto della normativa cantonale in materia di paesaggio e del parere della Commissione del paesaggio, nei casi in cui questa è interpellata (art. 112 RLST).
3 Esso collabora inoltre, con la consulenza della Commissione, all’allestimento dell’inventario dei paesaggi d’interesse cantonale (art. 101 cpv. 2 RLST) e delle linee guida sui temi di paesaggio (art.
108 RLST).
4 L’Ufficio natura e paesaggio è il servizio ufficiale incaricato della protezione del paesaggio ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPN e art. 26 cpv. 1 OPN.
118
Commissione del paesaggio
a) funzione
(art. 110 cpv. 1 LST) 119 Art. 110 La Commissione del paesaggio esplica funzioni di consulenza verso l’Ufficio natura e paesaggio.
b) composizione
(art. 110 cpv. 2 e 3 LST) 120 Art. 111 1 La Commissione è composta da sette a nove membri in modo da garantire una rappresentanza interdisciplinare di esperti in materia di paesaggio, provenienti dagli ambiti della geografia, dell’architettura, della pianificazione territoriale, dell’urbanistica e delle scienze ambientali.
2 Occorre anche garantire, nel limite del possibile, una adeguata rappresentanza dei contesti urbani e di quelli montani.
c) compiti
(art. 111 LST) 121 Art. 112 1 La Commissione esprime un giudizio di qualità paesaggistica su strumenti pianificatori e progetti di grande rilevanza territoriale. 122
2 Il presidente, d’intesa con l’Ufficio natura e paesaggio, coordina le attività della Commissione, ne dirige le sedute e la rappresenta nei contatti interni ed esterni all’Amministrazione cantonale.
Piattaforma paesaggio Art. 113 1 La piattaforma paesaggio è un organo interdipartimentale istituito dal Consiglio di Stato: a) agevolare l’informazione reciproca e coordinare l’azione dei servizi coinvolti in materia di b) per coordinare le prese di posizione e le decisioni di carattere finanziario a di progetti di paesaggio.
2 All’interno della piattaforma sono attivi i seguenti servizi: – dello sviluppo territoriale; – forestale; – dell’agricoltura; – dello sviluppo economico; – degli enti locali; – della natura e del paesaggio; – dei beni culturali; – dei corsi d’acqua; – delle bonifiche e del catasto; – Turismo. Capitolo terzo Finanziamento
Contributo comunale per la tutela di oggetti d’importanza cantonale
118 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
119
Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
120 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
121 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
122 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
(art. 113 cpv. 2 LST) 123 Art. 114
1 Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli
8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri: forza finanziaria contributo massimo debole 10% media 15% forte 25%
Contributo cantonale per la tutela di oggetti d’importanza locale e per la valorizzazione
(art. 114 e 115 cpv. 1 LST)
124 Art. 115 125
1 Il contributo cantonale per gli oggetti d’importanza locale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 Il contributo ai Comuni è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri: forza finanziaria contributo massimo debole 50% media 35% forte 20%
3 Il contributo cantonale per la valorizzazione è stabilito in base obiettivi fissati, al tipo e all’efficacia degli interventi, alla garanzia di mantenimento nel tempo degli effetti prodotti, all’organizzazione e al finanziamento garantito dal promotore. TITOLO VI Norme transitorie e finali
Tecnici qualificati
(art. 118 LST) 126 Art. 116 I tecnici qualificati già riconosciuti ai sensi dell’art. 8 della legge cantonale d’applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) possono elaborare i piani previsti dalla LST.
Antenne per la telefonia mobile Art. 117 127 1 I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all’art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.
2 ...
128
3
... 129
4 ... 130
Piano di quartiere facoltativo Art. 118 Le norme d’attuazione di piano regolatore in vigore o già adottate e pubblicate dal legislativo, che contemplano un piano di quartiere facoltativo ed enunciano chiari requisiti di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica vanno uniformate al nuovo diritto entro il 31 dicembre
2013.
Geodati
Art. 118a 131 1 L’adozione di atti pianificatori cartacei è possibile fino al 31 dicembre 2022.
123 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
124 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
125
Art. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
126 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
127 Art. modificato dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 12.
128 Cpv. annullato dalla sentenza 8.12.2015 del Tribunale federale; in vigore dal 8.12.2015 - BU 2017,
157.
129 Cpv. annullato dalla sentenza 8.12.2015 del Tribunale federale; in vigore dal 8.12.2015 - BU 2017,
157.
130 Cpv. annullato dalla sentenza 8.12.2015 del Tribunale federale; in vigore dal 8.12.2015 - BU 2017,
157.
131 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
2 L’Ufficio della pianificazione locale certifica che il geodato digitale relativo al piano regolatore, al piano particolareggiato e al piano di utilizzazione cantonale adottati in forma cartacea sono conformi al piano approvato dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Gran Consiglio.
3 Per le procedure in corso di approvazione di piano regolatore, di piano particolareggiato e di piano di utilizzazione cantonale tale certificazione è conferita dal Consiglio di Stato.
4 I piani regolatori e i piani particolareggiati approvati in forma cartacea possono essere inoltrati per certificazione fino al 31 dicembre 2022.
Entrata in vigore Art. 119 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012. Pubblicato nel BU 2011 , 621. Allegato 1
132 : Comuni soggetti al regolamento cantonale posteggi privati (art. 51) Comune Sezione Distretto di Mendrisio Balerna Castel San Pietro Castel San Pietro Chiasso Chiasso Chiasso Pedrinate Coldrerio Maroggia Mendrisio Mendrisio Mendrisio Capolago Mendrisio Genestrerio Mendrisio Ligornetto Mendrisio Rancate Morbio Inferiore Novazzano Riva San Vitale Stabio Vacallo Distretto di Lugano Agno Bedano Bioggio Bioggio Cadempino Canobbio Caslano Comano Collina d’Oro Gentilino Collina d’Oro Montagnola Cureglia Grancia Gravesano Lamone Lugano Lugano Lugano Barbengo Lugano Breganzona Lugano Cadro Lugano Castagnola Lugano Davesco Soragno Lugano Gandria Lugano Pambio Noranco Lugano Pazzallo Lugano Pregassona Lugano Viganello Magliaso Manno
132 Allegato modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 228; BU 2015, 16.
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