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Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023 (stato 15 giugno 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8242 del 27 febbraio 2023, visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8242 R del 28 febbraio 2023 decreta: CAPITOLO I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) a tutela dell’ordine e della salute pubblici.
Campo d’applicazione Art. 2 La presente legge si applica: a) vendita di cibi e bevande da consumare sul posto; b) di ospiti contro remunerazione; c) vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate del 21
1932 (LAlc); d) notifica di ospiti indipendentemente dall’assoggettamento alla presente legge.

Eccezioni

Art. 3 1 La presente legge non si applica a: a) case di cura e case anziani; b) che offrono l’alloggio fino ad un massimo di 6 persone indipendentemente tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati; c) diurni per anziani e disabili, centri giovanili, centri richiedenti d’asilo o altre strutture d) scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico; e) capanne di montagna e alpeggi non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o impianti di risalita; f) aperte solo in concomitanza con eventi culturali o sportivi; g) per gruppi; h) di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono di albergheria; i) di ristorazione a domicilio; j) (o club privato) e palestre.
2 Il Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato (di seguito Dipartimento) è competente per decidere in caso di dubbio circa l’assoggettamento alla presente legge.
3 Il Consiglio di Stato può fornire la definizione delle singole eccezioni.

Definizioni

Art. 4 1 L’esercizio è una struttura composta da uno o più immobili, che formano un’unica unità funzionale, o una parte ben definita di essi gestiti dalla medesima persona fisica o giuridica dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.
2 La capacità ricettiva stabilisce il numero massimo di avventori che possono essere distribuiti tra spazi interni e spazi esterni. Essa dipende dai requisiti strutturali e viene riportata nell’attestazione di idoneità dei locali.
3 Il gestore (datore di lavoro) è la persona fisica o giuridica, alla quale è rilasciata l’autorizzazione.
4 Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale per esercente, responsabile della conduzione di uno o più esercizi.
5 Qualora il gestore sia una persona fisica può assumere egli stesso la funzione di gerente. TITOLO II Dell’autorizzazione
Obbligo di autorizzazione Art. 5
1 Un esercizio può essere aperto e gestito soltanto previo l’ottenimento dell’autoriz- zazione.
2 Il Dipartimento ordina la chiusura immediata delle strutture aperte che non dispongono della necessaria autorizzazione.
3 Per ogni esercizio è rilasciata una sola autorizzazione, la quale è vincolata a locali ben determinati.
4 Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali il gerente può assumere la conduzione di più esercizi.

Principi

Art. 6 1 L’autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento.
2 L’autorizzazione per la gestione di un esercizio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti posti dalla presente legge.
3 Se l’autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere nominata una persona fisica, in qualità di gestore.
Genere di autorizzazione Art. 7
1 Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni: a) di ristorazione; b) di alloggio; c) notturni; d) provvisori.
2 Per gli esercizi di cui al capoverso 1 vengono rilasciate autorizzazioni in funzione dell’offerta ristorativa, segnatamente con cucina, con cucina limitata o senza ristorazione.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti di ogni categoria.
Idoneità dei locali Art. 8 1 Il Municipio rilascia una dichiarazione che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali stabiliti nel regolamento.
2 L’attestazione di idoneità dei locali è conforme alla licenza edilizia e riporta almeno il genere di autorizzazione e la capacità ricettiva.
3 Nell’ambito di cui al capoverso 1, l’ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale per gli aspetti di propria competenza è d’obbligo e vincolante.
4 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Presupposti

Art. 9 1 Per richiedere l’autorizzazione il gestore deve: a) l’attestazione del Municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero massimo avventori ammessi; b) del diritto d’uso dei locali; c) di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla respon- civile; d) un in possesso dei requisiti di cui al capoverso 2; e) sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell’attività; in particolare non deve aver a casellario condanne per reati contro il patrimonio e per falsità in atti.
2 Il gerente deve: a) l’esercizio dei diritti civili; b) del diploma cantonale per esercente o, in assenza di un certificato di capacità attestare una pratica d’esercente di almeno tre anni svolta in maniera in un altro cantone; c) sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell’attività; in particolare, non deve aver a casellario condanne per reati incompatibili con la professione di gerente; d) essere affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione
3 Gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire in contanti un deposito a titolo di garanzia.
4 Il regolamento stabilisce la documentazione da produrre, le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma, le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile e l’importo del deposito di cui al capoverso 3.

Estinzione

Art. 10 La validità dell’autorizzazione si estingue in caso di: a) del gestore; b) del genere di autorizzazione; c) scritta del gestore; d) o fallimento del gestore. TITOLO III Diploma cantonale di esercente

Definizione

Art. 11 Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Diploma

Art. 12 Il Consiglio di Stato emana un regolamento che fissa le competenze, le procedure e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del diploma e le relative eccezioni. TITOLO IV Accesso agli esercizi e limitazioni
Accesso ai giovani negli esercizi Art. 13 In tutti gli esercizi dopo le ore 23.00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.
Accesso ai giovani nei locali notturni Art. 14
1 L’accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.
2 Ogni locale ha tuttavia la facoltà di organizzare singoli eventi limitati a determinate fasce di età, riservato il capoverso 1.
3 All’entrata può essere richiesta la presentazione di un documento di identità ufficiale.
4 Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriori particolari.
Accertamento età Art. 15 In caso di dubbi circa l’età del cliente, il gerente e/o il personale di servizio deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.
Allontanamento e divieto d’accesso Art. 16 1 Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gestore, del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, possono essere allontanate all’istante.
2 Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al capoverso 1 o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Limitazione della vendita di bevande alcoliche Art. 17 1 Il gerente non deve servire bevande alcoliche : a) persone di età inferiore ai 18 anni; b) persone che si trovano in stato di ebrietà e che turbano l’ordine e la quiete pubblici.
2 All’obbligo di cui al capoverso 1 soggiacciono anche gli avventori.
Bevande analcoliche Art. 18 1 Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.
2 Quando vengono serviti pasti principali, su richiesta, il gerente deve fornire gratuitamente l’acqua del rubinetto.
Divieto di incentivi al consumo di alcolici Art. 19 È vietata: a) di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta; b) di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande
Divieto di fumo Art. 20
1 Per quanto riguarda il fumo all’interno degli esercizi si applica la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 e la relativa ordinanza.
2 Il Consiglio di Stato disciplina il fumo negli spazi aperti. TITOLO V Orari
Orari di apertura e di chiusura Art. 21
1 Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00.
2 I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00.
3 Gli orari di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell’ambito dell’avviso formulato dall’autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).
Notifica dell’attività Art. 22
1 Il gestore ha l’obbligo di notificare al Municipio: a) di apertura e di chiusura; b) di riposo settimanale; c) di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2 Eventuali modifiche vengono comunicate preventivamente al Municipio.
3 Il Municipio comunica senza indugio al Dipartimento le informazioni di cui al capoverso 1.

Eccezioni

Art. 23
1 Gli esercizi di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all’articolo 21 capoverso 1.
2 Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest’ultima.
3 Gli esercizi situati nelle aree autostradali possono beneficiare di deroghe d’orario rilasciate dal Dipartimento, estese a tutto l’anno o a un determinato periodo. TITOLO VI Obblighi e facoltà
Responsabilità della conduzione Art. 24 1 Il gestore e il gerente sono responsabili della conduzione dell’esercizio e garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti legati alla conduzione dell’attività. Il regolamento fissa le rispettive responsabilità.
2 Eventuali assenze dal posto di lavoro non limitano la responsabilità del gestore e del gerente.
3 Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.
Ordine e quiete pubblici Art. 25 1 Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.
2 Il gerente emana delle ingiunzioni nei confronti degli avventori al fine di garantire la tutela dell’ordine e della quiete pubblici.
3 In caso di necessità il gerente fa appello alla polizia comunale territorialmente competente o, in via sussidiaria, alla Polizia cantonale.
4 Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico.
5 In caso di ripetute violazioni della quiete e dell’ordine pubblici, il Municipio può ordinare che l’esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato, affinché il mantenimento dell’ordine venga assicurato.

Assenza

Art. 26 1 In caso di decesso del titolare dell’autorizzazione, il Dipartimento può autorizzare un terzo per un periodo limitato a 6 mesi.
2 In caso di assenza temporanea del gerente fino a 30 giorni, quest’ultimo è tenuto ad incaricare in
3 Il gerente, assente per cause di forza maggiore, deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.
4 Qualora il gerente non provveda agli annunci di cui ai capoversi 2 e 3, il gestore è sussidiariamente responsabile. L’annuncio deve essere fatto senza indugio. TITOLO VII Competenze dei municipi Capitolo primo Permessi speciali

Rilascio

Art. 27 1 Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straor - dinarie, segnatamente manifestazioni ricreative, è di competenza del Municipio .
2 Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione.
Condizioni particolari Art. 28
1 I permessi speciali devono essere legati a una manifestazione ben precisa, come pure a installazioni mobili o locali determinati. L’autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.
2 I permessi speciali sono rilasciati all’organizzatore della manifestazione.
3 I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un’autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l’offerta ristorativa.
4 La vendita di alcool ai sensi della LAlc è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento.

Responsabilità

Art. 29
1 L’organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.
2 Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.
3 La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell’ordine e della quiete pubblici, l’accertamento dell’età e l’osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Durata

Art. 30 La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

Controllo

Art. 31 Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio. Capitolo secondo Estensione straordinaria dei posti

Principio

Art. 32
1 Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l’estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un’autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.
2 Il Municipio informa senza indugio il Dipartimento.

Limitazioni

Art. 33
1 Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l’una.
2 L’estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata. Capitolo terzo Competenze diverse
Limitazione da parte del Municipio
Art. 34 Al fine di prevenire la violenza e i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.
Deroghe d’orario Art. 35 Il Municipio può rilasciare deroghe di orario di cui all’articolo 21 durante occasioni straordinarie.
Denominazione degli esercizi Art. 36
1 Ogni Comune è competente per quanto riguarda la denominazione degli esercizi sul proprio territorio.
2 Ogni esercizio dispone all’esterno di un’insegna con la propria denominazione.
3 La denominazione non dev’essere suscettibile di indurre in errore il pubblico rispetto al genere di autorizzazione concessa e al servizio offerto.
4 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni concernenti le denominazioni. TITOLO VIII Disposizioni diverse
Notifica degli ospiti Art. 37 1 Colui che fornisce alloggio a pagamento notifica gli ospiti alla polizia.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Delega dei compiti di controllo Art. 38 1 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo ai municipi e alle polizie comunali.
2 Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l’indennità nel regolamento.
Interventi di controllo Art. 39
1 Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale nonché la polizia ferroviaria possono ispezionare in qualsiasi momento gli esercizi al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, segnatamente accertare l’identità di chi si trova nell’esercizio, riservati gli aspetti di esclusiva competenza del Laboratorio cantonale.
2 Essi possono inoltre ordinare lo sgombero dell’esercizio, qualora si verificassero disordini.
3 Il gestore e il gerente sono tenuti a collaborare e a garantire il costante accesso alle autorità di controllo in tutti i locali attinenti all’esercizio dell’attività.
Esposizione dei prezzi Art. 40 1 All’esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.
2 Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all’interno oppure presentata al cliente.
3 La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento. Il prezzo deve essere esposto in ogni camera. TITOLO IX Tasse

Tasse

Art. 41
1 L’autorità cantonale competente preleva le seguenti tasse: a) di autorizzazione; b) sull’alcool; c) d’esame d) preavviso sull’idoneità dei locali.
2 L’autorità comunale competente preleva le seguenti tasse: a) per permessi speciali; b) per deroghe d’orario; c) per l’estensione dei posti esterni d) per il rilascio attestazione di idoneità dei locali.
3 Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sulle tasse ed in particolare fissa il loro importo. TITOLO X Sanzioni e procedura di ricorso

Ammonimento

Art. 42 Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l’ammonimento.

Multa

Art. 43 1 Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle relative norme di applicazione, e alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di notifica degli ospiti, è punibile con una multa fino a
40ꞌ000 franchi.
2 Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di fumo negli spazi aperti sono punite con una multa fino a 1ꞌ000 franchi.
3 L’importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 17 è fissato a 500 franchi.
4 Sono punibili: a) b) o chi lo sostituisce ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3; c) quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del segnatamente in relazione a quanto previsto dall’articolo 25; d) che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercita un’attività alla presente legge.
5 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.
6 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale relative alle contravvenzioni.
7 Il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.

Revoca

Art. 44 1 La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Dipartimento, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore.
2 Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione a chiunque: a) soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione; b) per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere; c) ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore; d) di titolare di un’autorizzazione non sia in regola con il pagamento delle imposte comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, LPP, per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell’ambito del settore economico della e) di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa preceduta da una comminatoria.
3 La revoca dell’autorizzazione comporta la chiusura dell’esercizio e la sospensione dell’attività.
Divieto di vendita di bevande alcoliche Art. 45 1 Il Dipartimento può imporre un divieto, temporaneo o definitivo, di vendita di bevande alcoliche in caso di ripetuta trasgressione delle disposizioni in materia di alcol preceduta da misure sanzionatorie.
2 In casi particolarmente gravi il Dipartimento può pronunciare senza indugio un divieto di vendita di bevande alcoliche fino ad un massimo di 15 giorni.
Indipendenza delle sanzioni Art. 46 La multa può essere cumulata con una delle misure di cui agli articoli 44 e 45.

Competenze

Art. 47 1 Il Municipio è competente per punire le infrazioni al: a) degli orari di apertura e di chiusura; b) dell’ordine e della quiete pubblica; c) dell’autorizzazione sugli impianti pubblicitari; d) e al rispetto delle condizioni dei permessi speciali e delle deroghe d’orario.
2 È applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
3 Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
4 Le infrazioni di competenza comunale commesse con altre infrazioni di competenza del
Procedura di ricorso in ambito amministrativo Art. 48 1 Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l’articolo 53.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO XI Banca dati
Disposizioni generali Art. 49 1 Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.
2 Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l’organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’am- ministrazione cantonale.
3 La banca dati persegue i seguenti scopi: a) dell’adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell’au- per la conduzione degli esercizi pubblici; b) nonché l’ottimizzazione dei controlli dell’attività; c) di statistiche anonimizzate; d) degli ospiti presenti sul territorio cantonale.
4 La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento degli scopi di cui al capoverso 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all’idoneità a svolgere la professione.
Disposizioni esecutive Art. 50 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente: a) dei dati personali elaborati; b) di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia destinatari; c) di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati; d) di sicurezza.
Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso Art. 51
1 Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile.
2 L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell’Agenzia turistica ticinese. TITOLO XII Disposizioni varie
Obbligo di notifica da parte dell’autorità Art. 52
1 Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge.
2 Le autorità di cui al capoverso 1 segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento o di ogni altra autorità competente per il controllo delle strutture.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti inerenti a comportamenti illeciti. Esse trasmettono inoltre d’ufficio le sentenze d’assoluzione, qualora possano dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento in materia di esercizi.
Competenze comunali Art. 53 Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.
Competenze del Consiglio di Stato Art. 54 Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze: a) le autorità competenti preposte all’applicazione della presente legge; b) i reati inconciliabili con la professione di gerente; c) le caratteristiche delle strutture che possono utilizzare la denominazione di grotto; d) la durata minima della revoca dell’autorizzazione; e) la percentuale lavorativa prevista da contratto di lavoro per il gerente; f) i dettagli in caso di assenza del gerente per un periodo superiore a 30 giorni; g) i particolari che reggono l’attività degli agriturismi che offrono un servizio di e pernottamento, svolto a titolo accessorio. TITOLO XIII Disposizioni finali
Autorizzazione alla gerenza Art. 55
1 Le autorizzazioni alla gerenza rilasciate secondo l’articolo 5 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) e l’articolo 34b della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 del 3 dicembre 2002 (LAgr), mantengono la loro validità un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. Entro tale scadenza, bisognerà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi della presente legge.
2 Durante il periodo transitorio, fino al rilascio della nuova autorizzazione, restano valide le attestazioni di idoneità dei locali e le condizioni poste nell’autorizzazione rilasciata secondo il diritto previgente. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.
Diploma cantonale di esercente Art. 56 Il diploma cantonale di esercente rilasciato secondo il regime della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) mantiene la sua validità per la conduzione di un esercizio.
Certificato di capacità Art. 57
1 I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I rilasciati sotto regime della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 sono parificati al diploma.
2 I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.
3 La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell’attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

Abrogazione

Art. 58 La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è abrogata.
Modifica di atti normativi Art. 59 La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Entrata in vigore Art. 60 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
1
. Pubblicata nel BU 2023 , 214.
1 Entrata in vigore: 15 giugno 2023 - BU 2023, 214.
Version: 15.06.2023
Anzahl Änderungen: 0

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023 (stato 15 giugno 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8242 del 27 febbraio 2023, visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8242 R del 28 febbraio 2023 decreta: CAPITOLO I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) a tutela dell’ordine e della salute pubblici.
Campo d’applicazione Art. 2 La presente legge si applica: a) vendita di cibi e bevande da consumare sul posto; b) di ospiti contro remunerazione; c) vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate del 21
1932 (LAlc); d) notifica di ospiti indipendentemente dall’assoggettamento alla presente legge.

Eccezioni

Art. 3 1 La presente legge non si applica a: a) case di cura e case anziani; b) che offrono l’alloggio fino ad un massimo di 6 persone indipendentemente tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati; c) diurni per anziani e disabili, centri giovanili, centri richiedenti d’asilo o altre strutture d) scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico; e) capanne di montagna e alpeggi non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o impianti di risalita; f) aperte solo in concomitanza con eventi culturali o sportivi; g) per gruppi; h) di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono di albergheria; i) di ristorazione a domicilio; j) (o club privato) e palestre.
2 Il Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato (di seguito Dipartimento) è competente per decidere in caso di dubbio circa l’assoggettamento alla presente legge.
3 Il Consiglio di Stato può fornire la definizione delle singole eccezioni.

Definizioni

Art. 4 1 L’esercizio è una struttura composta da uno o più immobili, che formano un’unica unità funzionale, o una parte ben definita di essi gestiti dalla medesima persona fisica o giuridica dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.
2 La capacità ricettiva stabilisce il numero massimo di avventori che possono essere distribuiti tra spazi interni e spazi esterni. Essa dipende dai requisiti strutturali e viene riportata nell’attestazione di idoneità dei locali.
3 Il gestore (datore di lavoro) è la persona fisica o giuridica, alla quale è rilasciata l’autorizzazione.
4 Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale per esercente, responsabile della conduzione di uno o più esercizi.
5 Qualora il gestore sia una persona fisica può assumere egli stesso la funzione di gerente. TITOLO II Dell’autorizzazione
Obbligo di autorizzazione Art. 5
1 Un esercizio può essere aperto e gestito soltanto previo l’ottenimento dell’autoriz- zazione.
2 Il Dipartimento ordina la chiusura immediata delle strutture aperte che non dispongono della necessaria autorizzazione.
3 Per ogni esercizio è rilasciata una sola autorizzazione, la quale è vincolata a locali ben determinati.
4 Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali il gerente può assumere la conduzione di più esercizi.

Principi

Art. 6 1 L’autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento.
2 L’autorizzazione per la gestione di un esercizio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti posti dalla presente legge.
3 Se l’autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere nominata una persona fisica, in qualità di gestore.
Genere di autorizzazione Art. 7
1 Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni: a) di ristorazione; b) di alloggio; c) notturni; d) provvisori.
2 Per gli esercizi di cui al capoverso 1 vengono rilasciate autorizzazioni in funzione dell’offerta ristorativa, segnatamente con cucina, con cucina limitata o senza ristorazione.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti di ogni categoria.
Idoneità dei locali Art. 8 1 Il Municipio rilascia una dichiarazione che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali stabiliti nel regolamento.
2 L’attestazione di idoneità dei locali è conforme alla licenza edilizia e riporta almeno il genere di autorizzazione e la capacità ricettiva.
3 Nell’ambito di cui al capoverso 1, l’ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale per gli aspetti di propria competenza è d’obbligo e vincolante.
4 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Presupposti

Art. 9 1 Per richiedere l’autorizzazione il gestore deve: a) l’attestazione del Municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero massimo avventori ammessi; b) del diritto d’uso dei locali; c) di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla respon- civile; d) un in possesso dei requisiti di cui al capoverso 2; e) sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell’attività; in particolare non deve aver a casellario condanne per reati contro il patrimonio e per falsità in atti.
2 Il gerente deve: a) l’esercizio dei diritti civili; b) del diploma cantonale per esercente o, in assenza di un certificato di capacità attestare una pratica d’esercente di almeno tre anni svolta in maniera in un altro cantone; c) sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell’attività; in particolare, non deve aver a casellario condanne per reati incompatibili con la professione di gerente; d) essere affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione
3 Gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire in contanti un deposito a titolo di garanzia.
4 Il regolamento stabilisce la documentazione da produrre, le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma, le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile e l’importo del deposito di cui al capoverso 3.

Estinzione

Art. 10 La validità dell’autorizzazione si estingue in caso di: a) del gestore; b) del genere di autorizzazione; c) scritta del gestore; d) o fallimento del gestore. TITOLO III Diploma cantonale di esercente

Definizione

Art. 11 Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Diploma

Art. 12 Il Consiglio di Stato emana un regolamento che fissa le competenze, le procedure e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del diploma e le relative eccezioni. TITOLO IV Accesso agli esercizi e limitazioni
Accesso ai giovani negli esercizi Art. 13 In tutti gli esercizi dopo le ore 23.00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.
Accesso ai giovani nei locali notturni Art. 14
1 L’accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.
2 Ogni locale ha tuttavia la facoltà di organizzare singoli eventi limitati a determinate fasce di età, riservato il capoverso 1.
3 All’entrata può essere richiesta la presentazione di un documento di identità ufficiale.
4 Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriori particolari.
Accertamento età Art. 15 In caso di dubbi circa l’età del cliente, il gerente e/o il personale di servizio deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.
Allontanamento e divieto d’accesso Art. 16 1 Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gestore, del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, possono essere allontanate all’istante.
2 Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al capoverso 1 o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Limitazione della vendita di bevande alcoliche Art. 17 1 Il gerente non deve servire bevande alcoliche : a) persone di età inferiore ai 18 anni; b) persone che si trovano in stato di ebrietà e che turbano l’ordine e la quiete pubblici.
2 All’obbligo di cui al capoverso 1 soggiacciono anche gli avventori.
Bevande analcoliche Art. 18 1 Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.
2 Quando vengono serviti pasti principali, su richiesta, il gerente deve fornire gratuitamente l’acqua del rubinetto.
Divieto di incentivi al consumo di alcolici Art. 19 È vietata: a) di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta; b) di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande
Divieto di fumo Art. 20
1 Per quanto riguarda il fumo all’interno degli esercizi si applica la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 e la relativa ordinanza.
2 Il Consiglio di Stato disciplina il fumo negli spazi aperti. TITOLO V Orari
Orari di apertura e di chiusura Art. 21
1 Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00.
2 I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00.
3 Gli orari di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell’ambito dell’avviso formulato dall’autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).
Notifica dell’attività Art. 22
1 Il gestore ha l’obbligo di notificare al Municipio: a) di apertura e di chiusura; b) di riposo settimanale; c) di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2 Eventuali modifiche vengono comunicate preventivamente al Municipio.
3 Il Municipio comunica senza indugio al Dipartimento le informazioni di cui al capoverso 1.

Eccezioni

Art. 23
1 Gli esercizi di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all’articolo 21 capoverso 1.
2 Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest’ultima.
3 Gli esercizi situati nelle aree autostradali possono beneficiare di deroghe d’orario rilasciate dal Dipartimento, estese a tutto l’anno o a un determinato periodo. TITOLO VI Obblighi e facoltà
Responsabilità della conduzione Art. 24 1 Il gestore e il gerente sono responsabili della conduzione dell’esercizio e garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti legati alla conduzione dell’attività. Il regolamento fissa le rispettive responsabilità.
2 Eventuali assenze dal posto di lavoro non limitano la responsabilità del gestore e del gerente.
3 Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.
Ordine e quiete pubblici Art. 25 1 Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.
2 Il gerente emana delle ingiunzioni nei confronti degli avventori al fine di garantire la tutela dell’ordine e della quiete pubblici.
3 In caso di necessità il gerente fa appello alla polizia comunale territorialmente competente o, in via sussidiaria, alla Polizia cantonale.
4 Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico.
5 In caso di ripetute violazioni della quiete e dell’ordine pubblici, il Municipio può ordinare che l’esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato, affinché il mantenimento dell’ordine venga assicurato.

Assenza

Art. 26 1 In caso di decesso del titolare dell’autorizzazione, il Dipartimento può autorizzare un terzo per un periodo limitato a 6 mesi.
2 In caso di assenza temporanea del gerente fino a 30 giorni, quest’ultimo è tenuto ad incaricare in
3 Il gerente, assente per cause di forza maggiore, deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.
4 Qualora il gerente non provveda agli annunci di cui ai capoversi 2 e 3, il gestore è sussidiariamente responsabile. L’annuncio deve essere fatto senza indugio. TITOLO VII Competenze dei municipi Capitolo primo Permessi speciali

Rilascio

Art. 27 1 Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straor - dinarie, segnatamente manifestazioni ricreative, è di competenza del Municipio .
2 Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione.
Condizioni particolari Art. 28
1 I permessi speciali devono essere legati a una manifestazione ben precisa, come pure a installazioni mobili o locali determinati. L’autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.
2 I permessi speciali sono rilasciati all’organizzatore della manifestazione.
3 I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un’autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l’offerta ristorativa.
4 La vendita di alcool ai sensi della LAlc è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento.

Responsabilità

Art. 29
1 L’organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.
2 Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.
3 La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell’ordine e della quiete pubblici, l’accertamento dell’età e l’osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Durata

Art. 30 La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

Controllo

Art. 31 Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio. Capitolo secondo Estensione straordinaria dei posti

Principio

Art. 32
1 Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l’estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un’autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.
2 Il Municipio informa senza indugio il Dipartimento.

Limitazioni

Art. 33
1 Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l’una.
2 L’estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata. Capitolo terzo Competenze diverse
Limitazione da parte del Municipio
Art. 34 Al fine di prevenire la violenza e i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.
Deroghe d’orario Art. 35 Il Municipio può rilasciare deroghe di orario di cui all’articolo 21 durante occasioni straordinarie.
Denominazione degli esercizi Art. 36
1 Ogni Comune è competente per quanto riguarda la denominazione degli esercizi sul proprio territorio.
2 Ogni esercizio dispone all’esterno di un’insegna con la propria denominazione.
3 La denominazione non dev’essere suscettibile di indurre in errore il pubblico rispetto al genere di autorizzazione concessa e al servizio offerto.
4 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni concernenti le denominazioni. TITOLO VIII Disposizioni diverse
Notifica degli ospiti Art. 37 1 Colui che fornisce alloggio a pagamento notifica gli ospiti alla polizia.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Delega dei compiti di controllo Art. 38 1 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo ai municipi e alle polizie comunali.
2 Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l’indennità nel regolamento.
Interventi di controllo Art. 39
1 Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale nonché la polizia ferroviaria possono ispezionare in qualsiasi momento gli esercizi al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, segnatamente accertare l’identità di chi si trova nell’esercizio, riservati gli aspetti di esclusiva competenza del Laboratorio cantonale.
2 Essi possono inoltre ordinare lo sgombero dell’esercizio, qualora si verificassero disordini.
3 Il gestore e il gerente sono tenuti a collaborare e a garantire il costante accesso alle autorità di controllo in tutti i locali attinenti all’esercizio dell’attività.
Esposizione dei prezzi Art. 40 1 All’esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.
2 Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all’interno oppure presentata al cliente.
3 La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento. Il prezzo deve essere esposto in ogni camera. TITOLO IX Tasse

Tasse

Art. 41
1 L’autorità cantonale competente preleva le seguenti tasse: a) di autorizzazione; b) sull’alcool; c) d’esame d) preavviso sull’idoneità dei locali.
2 L’autorità comunale competente preleva le seguenti tasse: a) per permessi speciali; b) per deroghe d’orario; c) per l’estensione dei posti esterni d) per il rilascio attestazione di idoneità dei locali.
3 Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sulle tasse ed in particolare fissa il loro importo. TITOLO X Sanzioni e procedura di ricorso

Ammonimento

Art. 42 Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l’ammonimento.

Multa

Art. 43 1 Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle relative norme di applicazione, e alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di notifica degli ospiti, è punibile con una multa fino a
40ꞌ000 franchi.
2 Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di fumo negli spazi aperti sono punite con una multa fino a 1ꞌ000 franchi.
3 L’importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 17 è fissato a 500 franchi.
4 Sono punibili: a) b) o chi lo sostituisce ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3; c) quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del segnatamente in relazione a quanto previsto dall’articolo 25; d) che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercita un’attività alla presente legge.
5 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.
6 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale relative alle contravvenzioni.
7 Il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.

Revoca

Art. 44 1 La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Dipartimento, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore.
2 Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione a chiunque: a) soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione; b) per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere; c) ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore; d) di titolare di un’autorizzazione non sia in regola con il pagamento delle imposte comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, LPP, per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell’ambito del settore economico della e) di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa preceduta da una comminatoria.
3 La revoca dell’autorizzazione comporta la chiusura dell’esercizio e la sospensione dell’attività.
Divieto di vendita di bevande alcoliche Art. 45 1 Il Dipartimento può imporre un divieto, temporaneo o definitivo, di vendita di bevande alcoliche in caso di ripetuta trasgressione delle disposizioni in materia di alcol preceduta da misure sanzionatorie.
2 In casi particolarmente gravi il Dipartimento può pronunciare senza indugio un divieto di vendita di bevande alcoliche fino ad un massimo di 15 giorni.
Indipendenza delle sanzioni Art. 46 La multa può essere cumulata con una delle misure di cui agli articoli 44 e 45.

Competenze

Art. 47 1 Il Municipio è competente per punire le infrazioni al: a) degli orari di apertura e di chiusura; b) dell’ordine e della quiete pubblica; c) dell’autorizzazione sugli impianti pubblicitari; d) e al rispetto delle condizioni dei permessi speciali e delle deroghe d’orario.
2 È applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
3 Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
4 Le infrazioni di competenza comunale commesse con altre infrazioni di competenza del
Procedura di ricorso in ambito amministrativo Art. 48 1 Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l’articolo 53.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO XI Banca dati
Disposizioni generali Art. 49 1 Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.
2 Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l’organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’am- ministrazione cantonale.
3 La banca dati persegue i seguenti scopi: a) dell’adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell’au- per la conduzione degli esercizi pubblici; b) nonché l’ottimizzazione dei controlli dell’attività; c) di statistiche anonimizzate; d) degli ospiti presenti sul territorio cantonale.
4 La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento degli scopi di cui al capoverso 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all’idoneità a svolgere la professione.
Disposizioni esecutive Art. 50 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente: a) dei dati personali elaborati; b) di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia destinatari; c) di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati; d) di sicurezza.
Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso Art. 51
1 Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile.
2 L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell’Agenzia turistica ticinese. TITOLO XII Disposizioni varie
Obbligo di notifica da parte dell’autorità Art. 52
1 Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge.
2 Le autorità di cui al capoverso 1 segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento o di ogni altra autorità competente per il controllo delle strutture.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti inerenti a comportamenti illeciti. Esse trasmettono inoltre d’ufficio le sentenze d’assoluzione, qualora possano dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento in materia di esercizi.
Competenze comunali Art. 53 Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.
Competenze del Consiglio di Stato Art. 54 Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze: a) le autorità competenti preposte all’applicazione della presente legge; b) i reati inconciliabili con la professione di gerente; c) le caratteristiche delle strutture che possono utilizzare la denominazione di grotto; d) la durata minima della revoca dell’autorizzazione; e) la percentuale lavorativa prevista da contratto di lavoro per il gerente; f) i dettagli in caso di assenza del gerente per un periodo superiore a 30 giorni; g) i particolari che reggono l’attività degli agriturismi che offrono un servizio di e pernottamento, svolto a titolo accessorio. TITOLO XIII Disposizioni finali
Autorizzazione alla gerenza Art. 55
1 Le autorizzazioni alla gerenza rilasciate secondo l’articolo 5 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) e l’articolo 34b della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 del 3 dicembre 2002 (LAgr), mantengono la loro validità un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. Entro tale scadenza, bisognerà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi della presente legge.
2 Durante il periodo transitorio, fino al rilascio della nuova autorizzazione, restano valide le attestazioni di idoneità dei locali e le condizioni poste nell’autorizzazione rilasciata secondo il diritto previgente. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.
Diploma cantonale di esercente Art. 56 Il diploma cantonale di esercente rilasciato secondo il regime della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) mantiene la sua validità per la conduzione di un esercizio.
Certificato di capacità Art. 57
1 I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I rilasciati sotto regime della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 sono parificati al diploma.
2 I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.
3 La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell’attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

Abrogazione

Art. 58 La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è abrogata.
Modifica di atti normativi Art. 59 La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Entrata in vigore Art. 60 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
1
. Pubblicata nel BU 2023 , 214.
1 Entrata in vigore: 15 giugno 2023 - BU 2023, 214.
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