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    Legge tributaria (640.100)
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    156 Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

    157

    Lett. introdotta dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.
    158 Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
    159 Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.
    c) non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di riservato l’articolo 73;
    160 d) sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati. 161
    2 Gli utili conseguiti mediante alienazione o rivalutazione di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese di investimento.
    3 L’utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1.
    4 Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.
    Brevetti e diritti analoghi: definizioni Art. 67a 162 1 Sono considerati brevetti: a) secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 nella versione del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»; b) secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954; c) esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b).
    2 Sono considerati diritti analoghi: a) protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e loro proroga; b) protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992; c) vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del marzo 1975; d) protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000; e) alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 1998; f) esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a) – e).
    Brevetti e diritti analoghi: imposizione Art. 67b
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    1 Su richiesta del contribuente, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi dell’articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell’utile netto imponibile.
    2 L’utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l’utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l’uso del marchio.
    3 Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta (entrata nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad un’aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4.
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