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    Regolamento della legge per le famiglie (874.110)
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    2 Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’URAI. 152
    III. Coperture assicurative Art. 71 1 Il minorenne affidato deve essere assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.
    2 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia può stipulare a favore dei minorenni affidati una polizza di assicurazione collettiva per i rischi di responsabilità civile.
    IV. Obbligo di comunicazione Art. 71a
    153 Chi intende offrire servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia ai sensi della Sezione
    4a OAMin deve comunicarlo all’UAP ed è soggetto alla sua vigilanza.
    V. Formazione, consulenza e mediazione 154 Art. 72
    155
    1 L’UAP promuove, coordina o attua direttamente le iniziative di informazione, formazione, perfezionamento e consulenza per le famiglie affidatarie.
    2 L ’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’esercizio dei compiti di cui al cpv. 1.
    146 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedente modifica: BU 2013,

    413.

    147 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
    148 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

    149

    Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
    150 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
    151 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2009,
    163; BU 2013, 413.
    152 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
    153 Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

    154

    Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
    155 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU
    2009, 163.
    VI. Vigilanza
    156 Art. 73 157
    1 L’UAP esercita la vigilanza sull’affidamento, mantenendo contatti diretti con chi accoglie il minorenne, il minorenne stesso e la sua famiglia.
    2 Chi accoglie il minorenne è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sull’evoluzione dell’affidamento e a comunicare immediatamente all’UAP tutte le modifiche importanti delle circostanze (art. 9 OAMin).
    C. Centri educativi

    I. Autorizzazione

    1. Obbligo

    Art. 74
    1 Per gestire istituzioni per minorenni che offrono provvedimenti di protezione è necessaria l’autorizzazione della Divisione.
    2 I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione (art. 13 cpv. 3 OAMin).

    2. Requisiti

    a) Concetto quadro Art. 75 Il centro educativo deve disporre di un concetto quadro che descrive: a) e i principi fondamentali cui il centro si ispira; b) d’attività e gli obiettivi generali; c) di destinatari, le prestazioni corrispondenti e i risultati attesi per tipologia; d) relative alla conduzione, all’organizzazione e al finanziamento del centro
    b) Personale Art. 76
    158
    1 Per ogni funzione il centro educativo deve disporre di un profilo delle esigenze e una descrizione del posto.
    2 Il Direttore e il personale devono essere idonei ai sensi dell’art. 15 OAMin.
    3 Per quanto riguarda la formazione del Direttore e del personale e il numero di quest’ultimo fanno stato le disposizioni dell’ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure del 21 novembre 2007 (OPPM) e delle sue direttive.
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