85 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
86 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
87 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
88
Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
89 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2015,
490.
90 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
3 Il contributo è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla disponibilità dei relativi crediti.
c) rapporto sull’utilizzo
(art. 98a LST) Art. 98o 91 Il rapporto che illustra come sono utilizzati i proventi del contributo è allestito a scadenza quadriennale. TITOLO V Paesaggio Capitolo primo Obiettivi e principi
Definizioni
(art. 102 LST) 92 Art. 99 1 Per la definizione di paesaggio fa stato la Convenzione europea sul Paesaggio del 20 ottobre 2000.
2 Valgono inoltre i seguenti concetti: a) è determinata dalla molteplicità dei paesaggi che interessano il territorio; b) è data dall’autenticità e dalla coerenza d’insieme delle singole componenti che il paesaggio; c) corrisponde alla tipicità di un paesaggio, cioè all’insieme delle caratteristiche che lo da altri paesaggi.
Principi operativi: inserimento ordinato e armonioso
(art. 104 cpv. 2 LST) 93 Art. 100 Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Capitolo secondo Misure Sezione 1 Misure di tutela
Paesaggi con contenuti e valori importanti
a) classificazione e inventari
(art. 105 LST) 94 Art. 101 1 Sono paesaggi con contenuti e valori importanti: a) di particolare qualità per l’armonia della loro composizione; b) di rilevanza storica o simbolica; c) di particolare rilevanza naturalistica.
2 La Sezione elabora l’inventario dei paesaggi d’importanza cantonale, definendo gli obiettivi e le modalità della conservazione.
3 L’importanza cantonale di un paesaggio è data dalla combinazione di valore, rappresentatività, dimensione ed unicità.
4 Chi opera un intervento sui paesaggi inventariati deve tener conto nella misura massima possibile dei valori segnalati.
b) tutela
(art. 106 LST) 95 Art. 102 1 Il Cantone tutela i paesaggi d’importanza cantonale con il piano cantonale d’utilizzazione o con i piani regolatori; i Comuni tutelano quelli d’interesse locale con il piano regolatore.
91 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
92
Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
93 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
94 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
95 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
2 Cantone e Comuni stabiliscono zone di protezione che definiscono gli obiettivi, le regole d’uso del suolo ed i provvedimenti di gestione attiva (articoli 20 cpv. 2 LST e 27 RLST). Sezione 2 Misure di valorizzazione
Progetto di paesaggio comprensoriale
a) contenuti
(art. 107 cpv. 1 e 2 LST) 96 Art. 103 1 Il progetto di paesaggio comprensoriale si articola in due fasi: a) e valutazione del paesaggio; b) di obiettivi e misure di valorizzazione.